T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 09 luglio 2010 , n. 2954

La legittimazione ad agire dell’amministratore del condominio è disciplinata dalle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c., secondo le quali l’amministratore condominiale è legittimato a compiere autonomamente ” gli atti conservativi “, anche di natura giudiziale, ex art. 1131 comma 1, c.c., ” dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio ” (art. 1130 n. 4), ciò che esclude la proposizione di un ricorso giurisdizionale finalizzato a pronunciamenti sulla titolarità ed il contenuto dei diritti medesimi, eccedenti la mera salvaguardia dell’integrità dell’immobile; d’altra parte, l’amministratore ha la rappresentanza processuale attiva dei condomini, oltre che in conformità alle citate attribuzioni di cui all’art. 1130 c.c., anche nei limiti dei maggiori poteri conferiti dal regolamento di condominio o dall’assemblea (art. 1131 cit.), ma occorre che ne sia fornita la dimostrazione.

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