Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 23 dicembre 2010, n. 26012

Proprietà – Servitù prediali – Utilità – Parcheggio auto – Manifestazione di possesso a titolo di proprietà sull’area – Configurabilità – Manifestazione di possesso a titolo di servitù – Esclusione

In relazione al parcheggio, con riferimento alla lesione del possesso invocato a titolo di servitù, la pretesa utilizzazione per parcheggio non può rientrare nello schema di alcun diritto di servitù nè di altro diritto reale. Se infatti, il parcheggiare l’auto può essere una delle tante manifestazioni di un possesso a titolo di proprietà, non può, invece, dirsi che tale potere di fatto possa essere inquadrato nel contenuto di un diritto di servitù, posto che caratteristica tipica di detto diritto è la realità, e cioè l’inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso. Nella specie la comodità di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedono al fondo (anche numericamente limitate) non potrebbe certamente valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso e non, come in effetti è, un vantaggio del tutto personale dei proprietari.

 

Comments

  1. Antonella

    è inammissibile che in tempi in cui tutte le norme urbanistiche introducano il carattere obbligatorio sulla creazione di aree di parcheggio a servizio degli immobili, la cassazione cambi rotta sull’ammissibilità di una servitù di parcheggio. Ritengo che tali massime debbano sempre essere applicate ai casi specifici poichè può ben essere lasciata alla volontà delle parti la creazione di una servitù di parcheggio su un’area quando questo diventa un’utilitas per il fondo. Ci sono infatti casi in cui la strada di accesso e relativa area di parcheggio sono le uniche possibilità, nel raggio di chilometri, di raggiungere un’abitazione. Pensiamo ad un immobile venduto in zona agricola che può essere raggiunto solo percorrendo una strada, a volte lunga chilometri, appartenente a terzi e sulla quale grava una servitù costituita convenzionalmente “di passaggio pedonale e carrabile con parcheggio”. Il mancato riconoscimento della possibilità di costituire una servitù di parcheggio creerebbe l’impossibilità per CHIUNQUE, e non solo per il proprietario, di accedere all’abitazione stessa con un danno economico sicuramente significativo per l’immobile stesso. Inoltre se il C.C. stabilisce che l’utilitas può consistere anche in una maggiore comodità o amenità per il fondo dominante, proprio non si comprende perchè il parcheggio non possa essere considerato tale. Sarebbe come dire che la preesistenza di una comoda strada di accesso ad un fondo possa impedire alle parti di stabilire convenzionalmente una ulteriore servitù di passaggio perchè l’acquirente ritiene più COMODO avere due possibilità di accesso alla sua proprietà passando su un fondo altrui. Eppure nessuno si è mai sognato di contestare l’ammissibilità di due servitù di passaggio a carico di un solo fondo servente e a vantaggio dello stesso fondo dominante! Vi assicuro che è molto più frequente di quello che potete immaginare ……

  2. Antonella

    ed in effetti avevo ragione! Finalmnte la Suprema Cortae ha stabilito che ben può configurarsi una servitù di parcheggio intesa come utilitas per un fondo!

  3. Antonella

    ed in effetti avevo ragione! Finalmente la Suprema Corte ha stabilito che ben può configurarsi una servitù di parcheggio intesa come utilitas per un fondo!

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