Cass. civ. Sez. V, 04/02/2010, n. 2584

La delibera condominiale con la quale si autorizza l’amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto regolarmente conferito il mandato al difensore, ai fini del ricorso per cassazione, da parte di un amministratore di condominio, la cui legittimazione processuale non era stata mai contestata nei gradi di merito). (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Trieste, 26/04/2004)

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 109/1/03 del 26/4/2004 la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in accoglimento del gravame interposto dal Comune di Pordenone, ed in totale riforma della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone n. 130/01/00, respingeva l’opposizione spiegata dal contribuente Condominio (OMISSIS) in relazione ad avviso di accertamento concernente il canone per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue per l’anno d’imposta 1994.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Condominio propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.

Resiste con controricorso il Comune di Pordenone.

Chiamata la causa all’udienza del 28/9/2009, la riserva della decisione in tale occasione assunta in attesa del pronunciamento in materia delle Sezioni Unite, è stata sciolta all’esito della riconvocazione del Collegio, nella medesima composizione, avvenuta il 26/10/2009.

Motivi della decisione

Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dal controricorrente condominio, di “carenza di legittimazione dell’amministratore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c.”, in difetto della necessaria specifica deliberazione dell’assemblea al riguardo, a rappresentarlo e a dare mandato al difensore ai fini della proposizione del presente ricorso per cassazione, introduttivo del presente giudizio.

L’eccezione è infondata.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. Cass., 16/07/2002, n. 10274), in tema di condominio di edifici, mentre l’amministratore può agire in giudizio e proporre impugnazioni, nell’ambito delle attribuzioni conferitegli dall’art. 1130 c.c., anche senza apposita autorizzazione (e tale potere perdura anche nel caso di cessazione dalla carica, fino alla sostituzione), allorquando la causa esorbita dai limiti di attribuzione stabiliti dall’art. 1130 c.c. l’amministratore che agisce in giudizio in nome del condominio deve, in caso di contestazione, dare la prova di essere autorizzato a promuovere l’azione contro i singoli condomini o terzi, mediante la produzione della delibera dell’assemblea condominiale dalla quale risulti che egli è l’amministratore e che gli è stato conferito mandato a promuovere l’azione giudiziaria. Laddove la persona fisica costituita in giudizio, che rilasci il mandato al difensore nella qualità di legale rappresentante dell’ente di gestione, in caso di mancata contestazione non ha l’onere di dimostrare tale veste (v. Cass., 28/5/2003, n. 8520).

Orbene, la legittimazione processuale dell’amministratore non risulta essere stata nella specie invero contestata in sede di giudizio di merito, sicchè deve ritenersi che legittimamente l’amministratore dato mandato al difensore ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, atteso che la delibera condominiale con la quale si autorizza l’amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi dello stesso, con implicito conferimento della facoltà di proporre impugnazione (v. Cass., 18/8/2005, n. 16983; Cass., 10/2/1987, n. 1416).

Principio affermato con riferimento al giudizio di merito, ma da ritenersi di valenza generale, riferibile cioè anche al promovimento del giudizio di cassazione.

Con unico complesso motivo il ricorrente denunzia violazione della L. n. 319 del 1976, art. 17 (come modif. dal D.L. n. 79 del 1995, art. 2, comma 3 bis, conv. in L. n. 172 del 1995), R.D. n. 1175 del 1931, art. 17-ter, art. 273 ss., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello abbia ritenuto essere l’accertamento del canone di fognatura e depurazione L. n. 319 del 1976, ex art. 17, comma 5, assoggettabile al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, anzichè a quello triennale di decadenza di cui al R.D. n. 1175 del 1931, art. 290, nel caso applicabile.

Lamenta che erroneamente l’accertamento impugnato non è stato ritenuto nel caso tardivo, pur essendo rimasto acclarato che il primo atto con cui si è richiesto il pagamento del canone de quo per l’anno d’imposta 1994 è stato notificato solamente in data 15/9/1999. Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in tema di canone di fognatura e depurazione delle acque reflue, il rinvio contenuto nella L. n. 319 del 1976, art. 17 alle modalità e ai termini per la riscossione dei canoni di acqua potabile si riferisce soltanto alla riscossione in senso proprio.

Pertanto, fintantochè tale canone ha natura tributaria (e cioè fino alla data di entrata in vigore della L. n. 448 del 1998, inizialmente stabilita per il 1 gennaio 1999 e poi prorogata al 3 ottobre 2000 dal D.Lgs. n. 258 del 2000, art. 24, a decorrere dalla quale il canone stesso assume natura di entrata patrimoniale: cfr. Cass., Sez. Un., 15/10/2009, n. 21887; Cass., Sez. Un., 25/7/2008, n. 20501; Cass., Sez. Un., 27/04/2006, n. 9605; Cass., Sez. Un., 25/3/2005, n. 6418; Cass., Sez. Un., 10/3/2005, n. 5208; Cass., Sez. Un., 24/02/2005; Cass., 2/2/2005, n. 2100; Cass., 21/2/2005, n. 3407; Cass., 17/1/2005, n. 795; Cass., Sez. Un., 20/8/2004, n. 16426), l’ente impositore deve notificare l’atto di accertamento nelle forme e nei termini di cui agli artt. 273 e ss. T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. n. 1175 del 1931, osservando quindi il termine triennale di decadenza (cfr. Cass., 22/2/1976, n. 46; Cass., 13/2/1975, n. 4104; Cass., 24/2/1972, n. 537) stabilito nell’art. 290 (v. Cass., 2/2/2005, n. 2100).

A tale stregua, entro il predetto termine deve essere al contribuente notificato l’avviso di iscrizione a ruolo.

Orbene, nel caso trattasi di canoni per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue per l’anno d’imposta 1994 sicchè alla stregua di quanto sopra ai medesimi deve riconoscersi natura tributaria, con giurisdizione ai sensi del D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, conv. con modif. in L. n. 248 del 2005 senz’altro devoluta al giudice tributario, risultando pertanto nella specie irrilevante la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, sollevata da Cass., Sez. Un., 25/7/2008, n. 20501, attinente alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza dei canoni relativi al servizio di depurazione e fognatura successivamente al 3 ottobre 2000, in quanto normativamente qualificati, a norma dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 28, come quote tariffarie, componenti del corrispettivo dovuto dall’utente al servizio idrico, e pertanto di natura non tributaria.

Trova nel caso conseguentemente applicazione il termine triennale di decadenza stabilito nel R.D. n. 1175 del 1931, art. 290.

Atteso che il primo atto con cui si è richiesto il pagamento del canone de quo per l’anno d’imposta 1994 risulta essere stato l’impugnato sollecito di pagamento, notificato solamente in data 15/9/1999 come incontestatamente indicato nell’impugnata sentenza, nel ritenere il medesimo tempestivo in ragione della ravvisata applicabilità del “termine di prescrizione … stabilito dall’art. 2948 c.c., punto 4) che fissa appunto in cinque anni il termine per richiedere tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio.

Dell’impugnata pronunzia s’impone pertanto la cassazione in relazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere peraltro decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

La ragioni della decisione costituiscono invero giusti motivi per disporsi l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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