Non rientra nei poteri dell’assemblea, deliberando a maggioranza, stabilire l’ambito delle rispettive proprietà, determinando i beni di proprietà esclusiva rispetto a quelli di proprietà comune, potendo tale previsione essere inserita soltanto in un (valido) regolamento contrattuale, approvato all’unanimità.

CHIEDI UNA CONSULENZA

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile  – Sentenza 20 marzo 2015, n. 5657

 

Regolamento condominiale – Disciplina dello stato giuridico di una cosa comune – Scale – Norme di carattere convenzionale – Norme predisposte dall’originario proprietario dello stabile – Devono essere accettate dai condomini nei rispettivi atti di acquisto ovvero con atti separati – Necessità – Norme deliberate dall’assemblea condominiale: devono essere approvate all’unanimità – Scale di collegamento fra due piani – Proprietà esclusiva dei proprietari dei due piani – Clausola del regolamento condominiale lesiva del diritto di proprietà comune dei condomini

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7320/09) proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di via (OMISSIS), in personale dell’Amministratore pro tempore, (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di Roma, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in (OMISSIS);

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e gli eredi di (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 476 depositata il 6 febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3 novembre 2014 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti (OMISSIS), per parte ricorrente, e (OMISSIS) (con delega dell’Avv.to (OMISSIS)), per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15/24 gennaio 2002 (OMISSIS) evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, il Condominio via (OMISSIS), nonche’ i singoli condomini del medesimo, ed impugnava la delibera assembleare del 17.12.2001 deducendo che in detta adunanza era stato approvato a maggioranza, con il suo voto contrario, regolamento di condominio che conteneva la costituzione di diritti su parti comuni dell’edificio in favore di alcuni condomini ed in danno di altri, come l’articolo 3, lettera a) che statuiva “salvo l’uso esclusivo delle rampe dal piano terzo al piano attico” e l’ultima parte dell’articolo 4 che sanciva “le rampe delle scale a partire dal pianerottolo degli appartamenti del piano quarto (attivo) saranno di uso esclusivo perenne del proprietario o dei proprietari degli appartamenti posti al piano quarto…e con il diritto…ad apporre una chiusura di sicurezza, con la possibilita’, inoltre, di limitare l’accesso dell’ascensore all’ultimo piano”. Tanto premesso, chiedeva che fosse dichiarata nulla la predetta delibera assembleare ovvero, in subordine, che fossero dichiarate nulle le predette clausole del regolamento condominiale.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del CONDOMINIO e dei condomini (OMISSIS) e (OMISSIS), che sottolineavano la natura contrattuale del regolamento, predisposto dall’unico originario proprietario dell’edificio e specificamente accettato dai condomini nei singoli atti di compravendita degli appartamenti, costituiti anche i condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) che si dimettevano per la decisione, il giudice adito, dichiarava la nullita’ della delibera assembleare impugnata limitatamente all’approvazione degli articolo 3, lettera a) e articolo 4, u.c., laddove era previsto l’uso esclusivo delle scale.

In virtu’ di rituale appello interposto dal CONDOMINIO e dai condomini (OMISSIS) e (OMISSIS), censurando la decisione impugnata sotto molteplici profili, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellata (OMISSIS), non costituiti gli altri condomini, in accoglimento del gravame e in riforma della decisione di prime cure, dichiarava inammissibile la domanda attorea, rigettando tutte le domande proposte dalla appellata nei confronti dei condomini appellanti.

A sostegno della decisione adottata la corte capitolina, premesso che essendo l’impugnazione sostanzialmente volta all’accertamento della invalidita’ del regolamento condominiale approvato nella seduta del 17.12.2001, rilevava che legittimato passivo non poteva essere il Condominio ma solo i singoli condomini e per l’effetto la domanda attorea andava dichiarata inammissibile nei confronti del Condominio, mentre la tempestivita’ dell’impugnazione rispetto ai condomini discendeva dal fatto che veniva fatta valere azione di nullita’ del regolamento condominiale, non soggetta al termine decadenziale di cui all’articolo 1137 c.c..

Tanto chiarito, rilevava che dagli atti processuali risultava vigere nel Condominio un regolamento contrattuale, predisposto dall’unico originario proprietario dell’edificio, che espressamente aveva escluso dall’uso comune le rampe di scala dal piano terzo al piano attico, riservandolo ad uso esclusivo e perenne del proprietario degli appartamenti posti al piano quarto, su cui gravava per intero l’onere di manutenzione, con il diritto di apporre una chiusura di sicurezza, con la possibilita’ di limitare l’accesso dell’ascensore all’ultimo piano, regolamento che del tutto superfluamente l’amministratore del Condominio, nell’intento di superare i contrasti insorti fra i condomini, aveva ritenuto di sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Inoltre risultava dai singoli atti di compravendita stipulati dai vari condomini, che questi ultimi si erano impegnati all’osservanza del regolamento per se’ e per i loro aventi causa.

Quale ulteriore ratio, la corte distrettuale rilevava un difetto di interesse dell’attrice a chiedere l’annullamento della delibera de qua, non deducendo menomazioni rilevanti ai propri diritti. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), sulla base di sette motivi, cui hanno replicato il Condominio ed i condomini (OMISSIS) e (OMISSIS), con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, affidato a tre motivi. La ricorrente ha depositato replica al ricorso incidentale e i controricorrenti memoria illustrativa in prossimita’ della pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va respinta l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso, sollevata da parte controricorrente, nonche’ ricorrente incidentale, per difetto del requisito di specialita’ della procura, siccome priva dell’espresso riferimento al provvedimento oggetto d’impugnazione. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il mandato apposto in calce o a margine (come nella specie) del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validita’ alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicche’ risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimita’ sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facolta’ solitamente rapportabili al giudizio di merito (cfr. per tutte, Cass. n. 26504 del 2009).

Sempre in via pregiudiziale va ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilita’ e/o improcedibilita’ del ricorso per avere la ricorrente ritualmente notificato il ricorso ai procuratore costituito nel giudizio di appello per il Condominio ed i condomini (OMISSIS) e (OMISSIS), l’Avv.to (OMISSIS), come si evince dalla medesima intestazione della sentenza impugnata, mentre non poteva che avvenire alla parte personalmente, anziche’ al difensore costituito nel giudizio di primo grado, quanto agli appellati contumaci, come (OMISSIS) (in tal senso v. Cass. SS.UU. 29 aprile 2008 n. 10817).

Venendo all’esame del ricorso principale, il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 345, 115, 116, 101 e 184 c.p.c., nonche’ degli articoli 2697 e 2702 c.c. per essere pervenuta la corte di merito al convincimento che il regolamento condominiale avesse natura contrattuale e fosse stato accettato per relationem dalla (OMISSIS), nonostante si trattasse di documentazione, in particolare la dichiarazione scritta del notaio (OMISSIS), prodotta dalla controparte soltanto in secondo grado, che pertanto avrebbe dovuto essere espunta dagli atti e non valutata ai fini del decidere. Aggiunge la ricorrente che non trattasi certo di documento indispensabile in quanto mera scrittura proveniente da un terzo che certamente non fornisce alcuna dimostrazione circa la circostanza che ella fosse stata messa in condizione di prendere visione e conoscenza del regolamento, dichiarazione proveniente da un soggetto gia’ indicato quale testimone sul medesimo fatto, prova non ammessa ne’ in primo ne’ in secondo grado, con patente violazione degli articoli 101 e 184 c.p.c. vigenti all’epoca. La ricorrente prosegue nel motivo riportando testualmente la dichiarazione. A conclusione dei mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se possa prodursi perla prima volta in secondo grado e comunque essere valutata dal giudicante quale fonte di prove – per giunta senza la previa verifica dei parametri di ammissibilita’ di cui all’articolo 345 c.p.c., comma 3, – una dichiarazione scritta (formata dopo il primo grado di giudizio) resa da un soggetto gia’ indicato agli atti del processo quale testimone e vertente su circostanze fatte oggetto in primo e secondo grado di prova testimoniale non ammessa dalla Magistratura”.

Con il secondo motivo la ricorrente nel dedurre violazione e/o falsa applicazione degli articoli 342, 163, 112, 115 e 116 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2697 c.c., sulla medesima circostanza di cui al primo mezzo, rileva che il documento in questione non era stato offerto in comunicazione dagli appellanti nel libello introduttivo del gravame. Infatti l’atto che contiene la dichiarazione del notaio (OMISSIS) e’ stato formato in data 14.7.2005 e quindi in epoca successiva alla data di notificazione dell’atto di appello (cioe’ il 13.7.2005), come si evince dall’atto di deposito dell’iscrizione a ruolo, avvenuta il 21.7.2005. Prosegue la ricorrente affermando che dette lacune asservite avversarie hanno impedito il corretto svolgimento del contraddittorio sul punto. Ad illustrazione della censura viene posto il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se possa essere utilizzato ai fini della decisione della lite un documento che, non prodotto in primo grado, non sia stato offerto in comunicazione con il libello introduttivo del secondo grado di giudizio, ma depositato all’atto della iscrizione del gravame a ruolo, e in relazione al quale non sia stata svolta alcuna tempestiva deduzione difensiva nel rispetto del principio del contraddittorio”. Osserva la Corte che i due motivi – da trattare congiuntamente, perche’ vertenti sulla medesima questione relativa all’acquisizione documentale in grado di appello – sono fondati nei sensi piu’ avanti precisati.

Premesso che con il presente ricorso la (OMISSIS) risulta avere impugnato tutte le plurime rationes dedicendi espresse dalla corte di merito a sostegno della motivazione (per quanto di seguito si dira’), osserva il Collegio che con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello nel rito ordinario, le Sezioni Unite di questa Corte, nella nota sentenza n. 8203 del 24-4-2005, hanno fissato i seguenti principi: a) l’articolo 345 c.p.c., comma 3, (nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia), va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio dell’inammissibilita’ dei “nuovi mezzi di prova”, e quindi anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti (e, quindi, le deroghe) a questa regola, con il porre in via alternativa i requisiti che detti “nuovi mezzi di prova” devono presentare per potere trovare ingresso in sede di gravame; requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto produrli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilita’ degli stessi per la decisione; b) il giudice, pertanto, oltre a quelle prove (comprese quelle documentali) che le parti dimostrino di non avere potuto proporre prima per causa ad esse non imputabili, e’ abilitato ad ammettere, nonostante le gia’ verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga – nel quadro delle risultanze istruttorie gia’ acquisite – “indispensabili”, perche’ suscettibili di una influenza causale piu’ incisiva rispetto a quella che le prove, definite come “rilevanti” (cfr. articolo 184 c.p.c., comma 1 e articolo 420 c.p.c., comma 5), hanno sulla decisione finale della controversia; prove che, proprio perche’ “indispensabili”, sono capaci, in altri termini, di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui e’ pervenuto il giudice di primo grado; c) i documenti devono essere prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; d) l’ammissione dei “nuovi mezzi di prova” e, quindi, anche della prova documentale, non puo’ prescindere da una espressa domanda delle parti; e) l’esercizio del potere officioso conferito in materia al giudice di appello non puo’ esercitarsi in modo arbitrario, ma deve essere espresso in un provvedimento motivato, il cui contenuto e’ censurabile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare, riguardo al requisito della indispensabilita’, nella citata pronuncia e’ stato evidenziato che la particolare complessita’ delle controversie ordinarie renderebbe particolarmente pesanti le preclusioni istruttorie, previste per il giudizio di primo grado dal nuovo testo dell’articolo 184 c.p.c., ove non si consentisse l’ammissione in appello almeno dei mezzi di prova indispensabili, senza che la parte debba dimostrare anche l’impossibilita’ ad essa non imputabile di una loro anteriore produzione; cio’ risponde a razionalita’ che le esigenze di speditezza, cui e’ improntato il rito ordinario dopo la novella del 1990, possano subire in sede di gravame, pure cioe’ in uno stato avanzato dell’intero iter processuale, un parziale ridimensionamento, proprio perche’ si e’ in presenza di prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verita’ materiale, restando di contro salva in tutti i restanti casi l’ultrattivita’ delle preclusioni gia’ verificatesi in primo grado.

Nella specie, la sentenza impugnata, nel valutare il requisito della indispensabilita’ del nuovo documento prodotto in appello dal Condominio, in particolare la dichiarazione del notato (OMISSIS), non si e’ attenuta agli enunciati principi. E invero, con la sentenza di primo grado il Tribunale aveva ritenuto che la delibera assembleare impugnata limitatamente all’approvazione dell’uso esclusivo delle scale era nulla per essere le stesse parte integrante di un unico edificio e pertanto era inidonea a provare la proprieta’ esclusiva, in capo ai condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) del tratto delle scale poste fra il terzo ed l’attico, la prova testimoniale articolata dal convenuto Condominio.

A fronte di detta pronuncia la corte di merito ha tenuto conto ai fini del proprio convincimento della dichiarazione contenuta nel documento prodotto dall’appellante, nella quale il notaio ha certificato la predisposizione del regolamento condominiale nel febbraio 2000, stipulato l’atto pubblico di compravendita dalla ricorrente nel settembre 2000, diretta a dimostrare la anteriorita’ della redazione del regolamento da parte dell’unico originario proprietario rispetto all’atto di acquisto della ricorrente.

Orbene, non par dubbio che la nuova documentazione offerta dall’appellante, diretta a dimostrare – ad integrazione dei documenti gia’ ritualmente prodotti e a supporto di circostanze dedotte con l’articolazione di prova testimoniale ritenuta inidonea dal Tribunale – il tempo di redazione del regolamento condominiale non costituiva, neanche in astratto, un mezzo decisivo per dimostrare che tale bene non era di proprieta’ del Condominio e, quindi, per determinare il ribaltamento della decisione di primo grado.

La Corte di Appello ha ritenuto ammissibile la predetta produzione documentale, implicitamente effettuando una valutazione di indispensabilita’ del nuovo documento depositato in appello, senza tenere conto che non si e’ verificata alcuna delle condizioni previste dall’articolo 345 c.p.c., non avendo considerato la sovrapponibilita’ della circostanza ivi attestata con il tenore delle prove orali, non potendosi, inoltre, sostenere che la necessita’ della relativa produzione sia insorta dallo sviluppo assunto dal giudizio di primo grado.

Il giudice del gravame, pertanto, ha dato ingresso al nuovo documento per il semplice fatto che lo stesso era di formazione successiva rispetto al primo grado (dichiarazione rilasciata in data 14 luglio 2005, depositata la sentenza di primo grado nello stesso anno 2005). Cosi’ opinando, esso ha offerto un’interpretazione del potere di ammissione delle prove documentali “indispensabili” in appello che finisce con il vanificare il regime delle preclusioni istruttorie, previsto dall’articolo 184 c.p.c. in relazione all’articolo 345 c.p.c., comma 3.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1137 e 1138 c.c., oltre che dell’articolo 102 c.p.c., per avere ritenuto la corte di merito inammissibile l’impugnazione del regolamento condominiale nei confronti dell’ente Condominio in quanto la domanda dalla stessa proposta si componeva di due distinti capi, il primo, riguardante una impugnativa ex articolo 1137 c.c. di deliberato assembleare, il secondo, rafforzativo del precedente, di invalidita’ dell’originale testo regolamentare di natura contrattuale, per cui appare irrilevante la questione, accertata la legittimazione passiva del Condominio rispetto al primo e verificata l’evocazione in giudizio con il medesimo procedimento notificatorio anche dei singoli condomini. Il mezzo pone, in conclusione, il seguente quesito di diritto: “Dica fa Suprema Corte se l’impugnativa della delibera assunta dalla assemblea dei condomini a maggioranza per la approvazione del regolamento di condominio che contenga disposizioni di natura condominiale debba essere esperita (anche) nei confronti dell’ente in persona dell’amministratore pro tempore ovvero soltanto nei confronti di tutti i singoli condomini”.

Anche detto motivo va accolto, in quanto pur vero che – come asserito dalla stessa ricorrente – sono stati evocati in giudizio sia il Condominio sia ciascun condomino in proprio, tuttavia va affermata la legittimazione passiva dell’Amministratore del Condominio tutte le volte che venga in rilievo, come nella specie, un vizio dell’atto assembleare (cfr Cass. 11 luglio 2012 n. 11757), o meglio la delibera di approvazione dell’ambito delle proprieta’ comuni.

Con il quarto motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1138 c.c., articolo 71 disp. att. c.c., articoli 1107, 2697, 1341, 1337, 1370 e 1375 c.c. e articoli 11 e, 116 c.p.c. per non avere la corte di merito tenuto conto che prima dell’acquisto da parte della (OMISSIS) dell’immobile sito nello stabile condominiale non vi era il regolamento condominiale, per cui non avendo la controparte dimostrato tale assunto ed essendosi con le vendite dei singoli appartamenti ormai formato il Condominio, occorrera’ la approvazione di un regolamento secondo le maggioranze di legge da parte dell’assemblea ovvero attraverso la singola espressa adesione degli acquirenti-condomini al testo regolamentare. A fronte della domanda della (OMISSIS) di inopponibilita’ del regolamento, era onere della controparte provare la esistenza di un testo regolamentare di natura contrattuale prima della creazione del Condominio ovvero successivamente accettato per adesione dai singoli acquirenti delle varie unita’ immobiliari. In atti – ad avviso della ricorrente – non vi sarebbe la prova che prima della compravendita del (OMISSIS) da (OMISSIS) s.r.l. esistesse un regolamento condominiale di natura contrattuale predisposto dalla societa’ venditrice e rispetto al quale comunque risultasse la sua accettazione. Dalla documentazione prodotta emergerebbe che solo al rogito di compravendita (OMISSIS) – (OMISSIS) del (OMISSIS) risulta allegato e quindi trascritto presso i Pubblici Registri della Conservatoria il regolamento de quo. Del resto la clausola contenuta nel rogito del definitivo relativo all’appartamento da lei acquistato non consente di individuare un regolamento costitutivo di diritti sulle cose comuni in favore soltanto di alcuni condomini ed in danno degli altri. Prosegue la ricorrente deducendo l’introduzione di clausole vessatorie siccome limitative dei diritti di tutti i condomini su una porzione – le scale – comune per definizione. Del resto non puo’ essere attribuito al costruttore o al venditore una assoluta discrezionalita’ nella redazione e predisposizione del regolamento. L’illustrazione complessiva del mezzo e’ completata dalla formulazione del seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se il regolamento di condominio edilizio predisposto unilateralmente dall’originario unico proprietario e contenente clausole limitative dei diritti su cose comuni, ma non risultante dai pubblici registri e nemmeno diversamente depositato o registrato con formalita’ e/o modalita’ di garanzia idonee a renderlo conoscibile dagli interessati e altresi’ non alterabile, per essere vincolante nei confronti dei vari acquirenti delle unita’ immobiliari site nel fabbricato condominiale debba da tutti questi ultimi essere specificamente accettato per iscritto ovvero, ove ritenuta sufficiente una accettazione mediante indicazione per relationem, debba comunque essere determinato ed indicato in modo chiaro ed inequivocabile”.

Con il quinto motivo, nel dedurre il vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la sentenza di secondo grado abbia ritenuto sufficiente la semplice potenziale conoscibilita’ del regolamento in questione che, di converso, e’ del tutto mancata, per le ragioni sopra esposte, in particolare per avere tenuto conto della dichiarazione del notaio (OMISSIS), senza considerare che il notaio stipulante, il dott. (OMISSIS) non aveva presso di se’ copia del regolamento in questione.

Anche le censure quattro e cinque vanno esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione argomentativa. Esse vanno accolte.

Occorre premettere che l’obbligo genericamente assunto nei contratti di vendita delle singole unita’ immobiliari di rispettare il regolamento di condominio che contestualmente si incarica il costruttore di predisporre, come non vale a conferire a quest’ultimo il potere di redigere un qualsiasi regolamento, cosi’ non puo’ valere come approvazione di un regolamento allo stato inesistente, in quanto e’ solo il concreto richiamo nei singoli atti di acquisto ad un determinato regolamento gia’ esistente che consente di ritenere quest’ultimo come facente parte per relationem di ogni singolo atto (cfr Cass. 16 febbraio 2005 n. 3104; Cass. 6 agosto 1999 n. 8486; Cass. 16 giugno 1992 n. 7359).

Con riguardo alla fattispecie in esame, deve aggiungersi che, come di desume dalla sentenza impugnata, il regolamento di cui si tratta era stato unicamente depositato presso lo studio notarile (OMISSIS), diverso da quello che ha rogato la compravendita della (OMISSIS), dott. (OMISSIS), e, quindi, non era stato nemmeno trascritto nell’apposito registro di cui all’articolo 1129 c.c., u.c., secondo la previsione dell’articolo 1138 c.c., comma 3, in modo da poter assolvere la funzione di pubblicita’ notizia per essere opponibile nei confronti di tutti i condomini. Per completezza argomentativa si osserva che la presunzione di proprieta’ condominiale sulle strutture essenziali all’esistenza dell’edificio, elencate nell’articolo 1117 c.c., n. 1, come nella specie le scale, puo’ essere superata soltanto da un titolo, proveniente da colui che ha costituito il condominio ovvero da tutti i condomini successivamente, nel quale si affermi la proprieta’ esclusiva a favore del condomino, mentre la stessa presunzione non puo’ essere superata dal concreto accertamento della destinazione delle suddette strutture all’uso esclusivo del singolo condomino (cfr in termini v. Cass. 24 febbraio 1999 n. 1568).

La censura formulata con il sesto ed il settimo motivo, con i quali la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c. e articolo 1421 c.c., nonche’ vizio di motivazione, per avere la corte di merito individuato una ulteriore ragione di accoglimento del gravame nel presunto difetto di interesse ad agire di costei laddove detta disciplina comporta una compressione del diritto dominicale sulle porzioni comuni interessate, pone il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se l’interesse ad agire previsto nell’azione di impugnativa di delibera condominiale ovvero di regolamento condominiale ricorra senza particolari oneri probatori nel caso in cui si censurino di nullita’ clausole costitutive di diritti su parti comuni in favore di alcuni soltanto dei condomini ed in danno dei diritti di comunione degli altri o se invece debba fornirsi la prova concreta dei pregiudizi adottati”.

Dalle considerazioni svolte con riferimento ai mezzi quattro e cinque consegue la fondatezza anche di detta censura, giacche’ l’interesse ad agire di un condomino per la rimozione di una deliberazione contraria alla legge o al regolamento di condominio, oltre a sostanziarsi nell’utilita’ di ciascun condomino allo svolgimento secondo regola delle relazioni condominiali, e’ costituito proprio dall’accertamento dei vizi da cui e’ affetta la deliberazione (v. Cass. n. 17276 del 2005; Cass. n. 4270 del 2001 e Cass. n. 2912 del 1997).

Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1138 e 1107 c.c., nonche’ vizio di motivazione, per avere la corte di merito ritenuto tempestiva l’impugnativa de qua nonostante fosse stata adottata il 17.12.2001 ed evocati in giudizio i condomini il 20 ed il 26.1.2002, dunque oltre i trenta giorni. A corollario del mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte Suprema se, essendo nella specie unicamente legittimati passivamente I condomini uti singuli, possa valere ai fini della tempestivita’ della impugnazione del regolamento condominiale, ex articoli 1138 e 1107 c.c., la notifica all’amministratore del condominio, carente di legittimazione passiva.”. Il motivo e’ infondato.

La delibera all’origine dell’attuale controversia, adottata in data 17 dicembre 2001, deve considerarsi nulla, perche’ non rientra nei poteri dell’assemblea, deliberando a maggioranza, stabilire l’ambito delle rispettive proprieta’, determinando i beni di proprieta’ esclusiva rispetto a quelli di proprieta’ comune, potendo tale previsione essere inserita soltanto in un (valido) regolamento contrattuale, approvato all’unanimita’ (Cass. 18 maggio 2011 n. 10929).

Tale nullita’ che inficia la deliberazione puo’ essere fatta valere dal condomino interessato senza essere tenuto all’osservanza del termine di decadenza di trenta giorni ai sensi dell’articolo 1137 c.c. (Cass. 24 maggio 2004 n. 9981).

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali lamentano che la corte di merito non si sia pronunciata, ritenendolo evidentemente argomento assorbito dall’accoglimento delle altre prospettazioni giuridiche, sulla evidenziata validita’ dell’approvazione a maggioranza del regolamento de quo, ai sensi degli articoli 1138 e 1136 c.c., ben potendo la presunzione di appartenenza comune delle scale ben essere derogata da una deliberazione presa a maggioranza dei condomini. L’illustrazione del mezzo e’ conclusa dal seguente quesito di diritto: “Dica la Corte Suprema se sia valida o meno l’approvazione a maggioranza di un regolamento condominiale ai sensi degli articoli 1138 e 1136 c.c., e cio’ poiche’ l’articolo 1138 c.c. non menziona, tra gli articoli di legge che non possono comunque essere derogati dal regolamento, l’articolo 1117 c.c.”. La censura non puo’ trovare ingresso.

Nell’ambito dei regolamenti condominiali vanno distinte le clausole con contenuto tipicamente regolamentare dalle clausole contrattuali le quali devono essere approvate all’unanimita’. E’ fuori discussione che una clausola, che limita ad un determinato uso un immobile escludendo gli altri possibili, costituisce limitazione del diritto di proprieta’.

Pertanto le norme del regolamento condominiale, che incidono sulla utilizzabilita’ e sulla destinazione delle parti dell’edificio, in particolare sullo stato giuridico di una cosa comune, come nella specie le scale, hanno carattere convenzionale e, se predisposte dall’originario proprietario dello stabile, debbono essere accettate dai condomini nei rispettivi atti di acquisto ovvero con atti separati, e, se invece deliberate dall’assemblea condominiale, debbono essere approvate all’unanimita’ (cfr. tra le tante, Cass. 11 febbraio 1977 n. 621). E, non potendo formare oggetto di decisione assembleare a maggioranza, sono assolutamente nulle le deliberazioni delle assemblee condominiali lesive dei diritti di proprieta’ comune.

Cio’ posto, non vi e’ dubbio che la clausola (del regolamento condominiale approvato dall’assemblea a maggioranza) che destina alla proprieta’ esclusiva dei proprietari dell’appartamento posto al piano terzo ed attico dello stabile le scale di collegamento fra i due piani, costituisce “di per se’” lesione del diritto di proprieta’ comune dei condomini, comprimendo in maniera eccessiva e ingiustificata l’esercizio di facolta’ connesse all’uso o al godimento delle parti comuni dell’edificio – divieto di accedere in una parte delle scale – escludendo alcune destinazioni dall’uso che avrebbe potuto altrimenti farsi della cosa comune.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale vengono riproposti i mezzi di prova per testi articolati nella memoria ex articolo 184 c.p.c. articolati in primo grado, che vengono testualmente riportati.

Il motivo e’ inammissibile prima che infondato.

La parte ricorrente omette di specificare se l’istanza – disattesa in prima battuta dal giudice di primo grado – era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni davanti al tribunale e poi in sede di gravame. In difetto di tali allegazioni, la censura e’ inammissibile. Va infatti ribadito che la censura contenuta nel ricorso per Cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale e’ inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova, non indichi – come nella specie – i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare – elementi necessari a valutare la decisivita’ del mezzo istruttorio richiesto – nonche’ la tempestivita’ e ritualita’ della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire “ex actis” alla Cassazione di verificare la veridicita’ dell’asserzione (cfr Cass. n. 19138 del 2004). Da ultimo va rilevato che i capi di prova dedotti non appaiono decisivi, perche’ non idonei a superare il difetto di idoneita’ a dimostrare gli assunti di parte convenuta rimproverate dal giudice di prime cure alle analoghe deduzioni istruttorie aventi il medesimo obbiettivo. Conclusivamente, il ricorso principale va accolto e quello incidentale respinto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvio al altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvedere al riesame della controversia alla luce dei principi sopra illustrati. Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso principale, respinto quello incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *