Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 19 ottobre 2010, n. 21444

Il condomino che intenda evitare gli effetti della sentenza sfavorevole pronunciata nel giudizio cui egli ha preso parte attraverso l’amministratore può valersi dei mezzi di impugnazione concessi alla parte. Configurandosi, infatti, il Condominio quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva il singolo partecipante della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale, con la conseguenza che egli è legittimato ad impugnare personalmente, anche per cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell’amministratore. Tale principio, tuttavia, non trova applicazione riguardo alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazione dell’assemblea condominiale che, come quella relativa alla gestione di un servizio comune, tenda a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all’interesse esclusivo di uno o più partecipanti, con la conseguenza che, in tali controversie, la legittimazione ad agire – e quindi anche ad impugnare – spetta in via esclusiva all’amministratore, la cui acquiescenza alla sentenza esclude la possibilità di impugnazione da parte del singolo condomino. Ne consegue che spetta in via esclusiva all’amministratore non anche ai singoli condomini lalegittimazione ad impugnare la sentenza sfavorevole al condominio avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di nomina dell’amministratore, essendo quest’ultima diretta a soddisfare le esigenze della gestione collettiva e solo indirettamente l’interesse del singolo al funzionamento corretto della vita condominiale (Nel caso di specie, applicando i principi espressi, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto da alcuni condomini avverso la sentenza con la quale la corte del merito, riformando la statuizione del giudice di prime cure, aveva annullato, in sede di impugnazione da parte di un condomino, la delibera assembleare di nomina dell’amministratore).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.L., B.D., P.M., C.B., C.A., CE.Ma., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Bosio Marco e Venturelli Nuri, elettivamente domiciliati nello studio di quest’ultimo in Roma, piazza Apollodoro, n. 26;

– ricorrenti –

contro

M.R., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Coglitore Emanuele e Oddo Davide, elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

– controricorrente –

e contro

G.G. e CONDOMINIO RESIDENZA ROCCAVERDE DI VALLECROSIA, in persona dell’amministratore pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova in data 31 luglio 2007;

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 luglio 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

uditi l’Avv. Calabrese Cristina, per delega dell’Avv. Venturelli Nuri, e l’Avv. Coglitore Emanuele;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. – M.R., proprietaria di un’unità immobiliare nell’edificio condominiale Rocca Verde in (OMISSIS), conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, il Condominio predetto, impugnando la delibera con la quale, in esito all’assemblea del 27 giugno 2002, era stata deliberata la nomina dell’amministratore.

L’attrice deduceva l’invalidità della delibera, in quanto assunta senza che la questione della nomina dell’amministratore fosse stata posta all’ordine del giorno dell’assemblea.

Si costituiva in giudizio il condomino G.G., in adesione alla domanda dell’attrice.

Il Tribunale adito respingeva la domanda.

2. – La sola M. proponeva appello, al quale resisteva il Condominio, in persona dell’amministratore pro tempore.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 910 depositata il 31 luglio 2007, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato l’impugnata delibera condominiale per la mancata regolare costituzione dell’assemblea.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso i condomini A.L., B.D., P.M., C.B., C.A. e C. M., sulla base di tre motivi.

Ha resistito, con controricorso, la M., mentre gli altri intimati – il Condominio ed il G. – non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. – A seguito di relazione ex art. 380-bis c.p.c., è stato avviato il procedimento per la decisione in camera di consiglio.

La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 27262 del 23 dicembre 2009, ritenuta la non sussistenza delle condizioni di evidenza decisoria per la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., ha rinviato la causa alla pubblica udienza.

In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare da parte dei singoli condomini.

Per regola generale, il condomino che intenda evitare gli effetti della sentenza sfavorevole pronunciata nel giudizio cui egli ha preso parte attraverso l’amministratore può valersi dei mezzi di impugnazione dati alla parte. Configurandosi, infatti, il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva il singolo partecipante della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale, con la conseguenza che egli è legittimato ad impugnare personalmente, anche per cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell’amministratore (Cass., Sez. 2, 7 agosto 2002, n. 11882;

Cass., Sez. 2, 28 agosto 2002, n. 12588; Cass., Sez. 2, 4 maggio 2005, n. 9206; Cass., Sez. 3, 18 febbraio 2010, n. 3900).

Per costante orientamento (Cass., Sez. 2, 12 marzo 1994, n. 2393;

Cass., Sez. 2, 29 agosto 1997, n. 8257; Cass., Sez. 2, 3 luglio 1998, n. 6480; Cass., Sez. 2, 4 maggio 2005, n. 9213), tale principio non trova tuttavia applicazione riguardo alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazione dell’assemblea condominiale che, come quella relativa alla gestione di un servizio comune, tenda a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all’interesse esclusivo di uno o più partecipanti, con la conseguenza che, in tali controversie, la legittimazione ad agire – e quindi anche ad impugnare – spetta in via esclusiva all’amministratore, la cui acquiescenza alla sentenza esclude la possibilità di impugnazione da parte del singolo condomino.

Ora, poichè la delibera di nomina dell’amministratore tende a soddisfare le esigenze della gestione collettiva e solo indirettamente l’interesse del singolo al funzionamento corretto della vita condominiale, in tali controversie la legittimazione ad impugnare la sentenza sfavorevole al condominio spetta in via esclusiva all’amministratore e non anche ai singoli condomini.

2. – Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara, il ricorso inammissibile e condanna, i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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