Trib. Roma Sez. V, 05/07/2010

In materia condominiale, l’azione giudiziale contro il condomino, al fine di ottenere la rimozione di un’opera da questi eseguita, lesiva del godimento e del possesso degli altri condomini sulla res comune o comunque pregiudizievole della destinazione o dell’estetica della stessa, può essere esperita dall’amministratore del condominio, senza necessità di autorizzazioni assembleari. Tale azione, infatti, rappresenta un atto conservativo dello stato di fatto o dei diritti inerenti alle cose oggetto di comproprietà e come tale rientrante nei limiti delle attribuzioni dell’amministratore di cui all’art. 1130, comma 4, c.c. e che, ai sensi del successivo art. 1131, non risultano derogabili neppure in sede di regolamento di condominio. Ne deriva che, qualora l’amministratore del condominio agisca a tutela di beni condominiali, non ha bisogno di alcuna autorizzazione assembleare, sussistendo la sua legitimatio ad causam e ad processum.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

 

Il Dott. Lucio Belloni Mellini, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 38448 del ruolo generale degli affari civili per l’anno 2007,posta in deliberazione all’udienza del 14.12.09 e vertente

 

TRA

Pa.En. elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. Pa.Pe. che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso ex art. 1137 c.c..

Ricorrente

E

Condominio di via (…) in Roma, in persona dell’amministratore pro – tempore Rag. Lu.Gu., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. Ma.Le. che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Resistente

 

Oggetto: Impugnazione di delibera, assembleare condominiale.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso ex art. 1137 c.c. Pa.En. premesso di essere proprietario dell’appartamento interno n. (…) e nudo proprietario (al 50%) dell’appartamento interno n. (…), facenti parte del condominio di via (…) in Roma; che esso ricorrente aveva adibito ad albergo (Ho.As.) l’appartamento interno n. (…) unitamente agli appartamenti interni n. (…); che l’assemblea condominiale dell’11.5.07, quanto al punto n. 1 dell’ordine del giorno, con il voto favorevole di due intervenuti su quattro e per un totale complessivo di 393 millesimi aveva approvato l’adozione di un’azione giudiziaria avverso il condomino Pa. per i lavori effettuati senza autorizzazione sul terrazzo condominiale; che la delibera è illegittima mancando il doppio quorum deliberativo di cui all’art. 1136, IV comma c.c.; chiese al Tribunale Civile di Roma di dichiarare la nullità della delibera impugnata e quindi la sua inefficacia perché adottata senza la maggioranza prescritta dalla legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

 

Con decreto del 7.6.07 venne fissata l’Udienza di comparizione delle parti. Si costituì in giudizio il Condominio di via (…) in Roma, in, persona dell’amministratore pro – tempore. Rag. Lu.Gu., chiedendo che fosse dichiarata legittima la delibera impugnata e quindi fosse rigettato il ricorso ex art. 1137 c.c. promosso da Pa.En.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

 

All’udienza del 14.12.09 sulle conclusioni delle parti il giudice riservava la decisione.

 

La domanda attrice va rigettata. Ed invero in tema di condominio degli edifici, l’azione contro il condomino, diretta a conseguire la rimozione di un’opera da questi eseguita che sia lesiva del godimento e del possesso degli altri condomini sulla cosa comune o comunque pregiudizievole della destinazione o dell’estetica della stessa, può essere esperita dall’amministratore del condominio, senza necessita di autorizzazioni assembleari, atteso che essa integra un atto conservativo (dello stato di fatto o) dei diritti inerenti alle cose oggetto di comproprietà come tale rientrante nei limiti delle attribuzioni dell’amministratore previste dall’art. 1130, comma IV c.c. e che, ai sensi del successivo art. 1138, non risultano derogabili neppure in sede di regolamento di condominio (in tal senso Cass. 11.11.86 n. 6593).

 

Dunque allorquando, l’amministratore del condominio agisce a tutela di beni condominiali non ha bisogno di alcuna autorizzazione assembleare, sussistendo la sua legitimatio ad causam e ad processum, giacché i poteri gli vengono direttamente dalla legge e precisamente dall’art. 1130, comma IV c.c., che gli pone come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, potere – dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi ed urgenti ma esteso a tutti gli atti miranti a mantenere l’esistenza e la pienezza od integrità di detti diritti (in tal senso Cass. 6.11.89 n. 6494).

 

E poiché quindi l’amministratore di un condominio è legittimato ad agire (art .1130 n. 4 c.c.), senza necessità di autorizzazione dell’assemblea, per conservare l’uso di un bene comune conforme alla sua funzione ed originaria destinazione (in tal senso Cass. 30.12.97 n. 13102), va ritenuto che nella specie non è censurabile la delibera adottata dall’assemblea del condominio resistente in data 11.5.07 nella sua parte relativa al punto n. 1 dell’ordine del giorno della riunione, laddove (per quanto si evince dalla copia in atti del verbale assembleare) l’assemblea, con il voto favorevole di condomini (presenti o rappresentati per delega) rappresentanti 393 millesimi del valore dell’intero edificio ha deliberato di adottare un’azione giudiziaria (anche di natura cautelare) nei confronti del ricorrente, ritenuto autore di alcuni lavori, senza autorizzazione, sul terrazzo condominiale.

 

E ciò in quanto trattasi di lavori che, come dare l’azione dell’amministratore all’assemblea, sono consistiti nell’installazione all’esterno dell’ex locale fontane di una caldaia per la produzione di acqua sanitaria collegata con tubazioni fino ad un appartamento e che in parte attraversano il locale ex fontane ed in parte corrono in aderenza alla parete della chiostrina dove corrono i tubi della centrale termica. E pertanto poiché tali lavori possono essere considerati idonei ad una occupazione permanente di una parte comune (non riferibili quindi al legittimo uso della cosa comune di cui all’art. 1102 c.c., se non dopo un riscontro del rispetto da parte del ricorrente del duplice limite di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto), è incontestabile la legittimazione ad agire dell’amministratore del condominio nei confronti del ricorrente senza necessità di autorizzazione dell’assemblea, essendo la sua azione intesa alla conservazione dell’uso di un bene comune (la parete del locale ex fontane e la parete della chiostrina) conforme alla sua funzione ed originaria destinazione ed al rispetto del duplice limite dell’uso della cosa comune di cui all’art. 1102 c.c.. Per le suesposte considerazioni non è pertanto fondata la domanda del ricorrente intesa all’accertamento dell’illegittimità e della conseguente declaratoria di inefficacia della delibera impugnata perché adottata senza la maggioranza prescritta dalla legge, restando superata ogni altra questione e domanda (anche istruttoria su cui non si sia provveduto, perchè non rilevante e quindi inammissibile) prospettata dalle parti, ed evidenziandosi che non merita pregio il riferimento del ricorrente all’art. 10, IV comma del regolamento di condominio di cui è copia in atti, laddove si dispone che l’amministratore ha la facoltà di costituirsi in giudizio, senza autorizzazione dell’assemblea, limitatamente al recupero delle quote condominiali scadute e non pagate, atteso che ai sensi dell’art. 1138 c.c. le norme del regolamento di condominio non possono derogare alle disposizioni, tra l’altro, dell’articolo 1131 c.c..

 

Le spese sostenute dal resistente nel presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pa.En. contro il condominio di via (…) in Roma, in persona dell’amministratore pro – tempore Rag. Lu.Gu., nonché sulle eccezioni e deduzioni di quest’ultimo, disattesa ogni altra istanza così provvede: a) rigetta la domanda attrice; b) condanna il ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.500,00 di cui Euro 1.500,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva. e Cap. su diritti ed onorari nella misura di legge.

 

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2010.

 

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2010.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *