Tribunale Napoli, sez. III, 07 luglio 2010

Il ricorso per decreto ingiuntivo non è strumento idoneo a soddisfare la pretesa creditoria allorquando il creditore chieda all’amministratore di un condominio la consegna delle tabelle millesimali e della documentazione comprovante eventuali pagamenti “pro quota” da parte di taluni condomini: in realtà, la prestazione riferibile all’amministratore non riguarda tanto la consegna della predetta documentazione “hic et nunc” considerata, in sé oggettivamente non rimettibile in originale a terzi perché indispensabile per un ordinato svolgimento della vita condominiale (sarebbe quindi possibile solo farne oggetto di estrazione di copia) ma semplicemente l’obbligo dello stesso di conferire al creditore le informazioni ricavabili dalla documentazione in suo possesso, quanto alle generalità dei condomini (notizia comunque ricavabile a mezzo della consultazione dei pubblici registri immobiliari) e soprattutto quanto alle quote millesimali di spettanza di ciascun condomino.

Sentenza per esteso:

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, in persona del dott.

Fulvio Troncone,

In relazione al procedimento avente nrg. 18860/2010;

letto il ricorso che precede;

Rilevato che l’art 633 c. p. c., nel riferirsi alla domanda “di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata”, sta a indicare qualsiasi prestazione di dare che costituisca il contenuto (Cass., 14 dicembre 1978, n. 5957) o meglio il substrato ontologico di un rapporto obbligatorio;

Rilevato che nella fattispecie sussiste sicuramente, in ossequio al generale principio di buona fede, un obbligo da parte dell’amministratore del condominio, quale mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, di collaborare col creditore dei medesimi in guisa da rendere possibile l’esecuzione del titolo giudiziale ottenuto conformemente al noto orientamento nomofilattico in tema di parziarietà delle obbligazioni condominiali (Cass. Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9148);

Rilevato che, però, oggetto della prestazione riferibile all’amministratore più che ad avere ad oggetto la consegna di una cosa mobile determinata, ossia la documentazione condominale, riguarda l’obbligo dello stesso di partecipare il terzo creditore delle informazioni ricavabili dalla detta documentazione in suo possesso, quanto alle generalità dei condomini (notizia comunque ricavabile dal terzo creditore aliunde a mezzo della consultazione dei pubblici registri immobiliari) e soprattutto quanto alle quote millesimali, che, ove sussistenti, fanno capo agli stessi;

Rilevato, allora, che nella fattispecie lo strumento processuale prescelto non è quello rite et recte idoneo a soddisfare la pretesa creditoria, avente, come cennato, ad oggetto le informazioni, sia pure inter alia ricavabili dalla documentazione chiesta, necessarie per una corretta messa in esecuzione del titolo e non già la consegna della predetta documentazione hic et nunc considerata, in sé oggettivamente non rimettibile in originale a terzi perché indispensabile per un ordinato svolgimento della vita condominiale (ed adunque unicamente possibile oggetto di estrazione di copia);

Rilevato che, peraltro, nella fattispecie non vi è adeguata prova scritta dell’avvenuta elaborazione o comunque redazione in forma scritta (Cass., 9 febbraio 1985, n. 1057; Cass., 19 ottobre 1988, n. 5686) delle tabelle millesimali di cui si chiede ingiungersi la consegna;

Rilevato che, del pari, è ad opinarsi per ciò che concerne la documentazione comprovante eventuali pagamenti pro quota da parte di taluni condomini, ove l’istanza monitoria, già come formulata, assume carattere assolutamente esplorativo epperciò inammissibile;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo repertoriato al nrg in epigrafe indicato.

Si Comunichi via fax

Napoli, lì 7 luglio 2010

Il giudice

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