Trib. Roma Sez. V, 04/05/2010
Il potere di rappresentanza ex mandato che lega l’amministratore al condominio è contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall’art. 1130 c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l’assemblea conferiscano maggiori poteri.
Il condominio indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3192/05 (R.G. n. 84261/05) emesso dall’intestato Tribunale in data 7.2.2006, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 4.509,40, oltre interessi e spese, in favore dell’opposto, per anticipazioni effettuate dal defunto Lu.Bi., padre dell’opposto, nella sua qualità di amministratore del condominio.
Assumeva che alcuna valenza probatoria potesse essere attribuita al verbale di consegna, unico documento posto a fondamento della richiesta monitoria, ove risultava l’asserito credito, in quanto predisposto unilateralmente dalla controparte ed accettato dal nuovo amministratore a condizione, non verificatasi, che dalla verifica della documentazione consegnata ne sarebbe risultata l’effettiva debenza.
Concludeva con la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, in difetto di prova sia in relazione all’an debeatur, sia in relazione al quantum.
L’opposto contestava la domanda in fatto e in diritto, chiedendone, pertanto, il rigetto.
Veniva espletata consulenza tecnica volta ad accertare i rapporti di dare e avere tra le parti.
Motivi della decisione
Attribuisce l’opposto decisività, sotto il profilo probatorio, alla ricognizione di debito effettuata dall’attuale amministrazione, con la sottoscrizione del verbale di consegna ove era indicato il suo credito.
Tale assunto non può essere condiviso.
Il riconoscimento di debito presuppone che chi lo effettua abbia la disponibilità della vicenda giuridica cui si riferisce, pertanto solo l’assemblea condominiale avrebbe potuto validamente effettuare una ricognizione di debito.
Ed invero, il potere di rappresentanza ex mandato che lega l’amministratore al condominio è contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall’art. 1130 c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l’assemblea conferiscano maggiori poteri. Non rientra allora tra le attribuzioni dell’amministratore del condominio, quale organo di rappresentanza dell’ente di gestione deputato all’ordinaria amministrazione dei beni comuni, il potere di effettuare una ricognizione di debito che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridico – patrimoniale dei singoli condomini, senza apposita autorizzazione assembleare.
Va, pertanto, negata l’efficacia vincolante nei confronti del condominio della dichiarazione con cui, in difetto di preventiva delibera dell’assemblea, l’amministratore attuale riconosceva il debito indicato nel verbale di consegna.
Oltretutto, l’asserito riconoscimento di debito era condizionato alla verifica della documentazione contabile.
Ciò detto, si osserva, però, che nel presente giudizio, alla luce dei documenti giustificativi atti a dimostrare le somme incassate e l’entità e la causale degli esborsi ed in considerazione della mancata e specifica contestazione di alcune spese non documentate, è emerso un effettivo credito per anticipazioni in favore dell’ex amministratore, sia pure di minore importo rispetto a quello richiesto in via monitoria, posto che deve detrarsi la somma di Euro 205,03 richiesta per spese fascicolo fabbricato, in quanto non documentata e contestata, nonché la somma di Euro 360,00 richiesta a titolo di rimborso spese per il passaggio di consegne, in quanto siffatta spesa deve ritenersi compresa nel compenso previsto in favore dell’amministratore, salvo diverso accordo che però non risulta esserci stato.
Conseguentemente deve revocarsi il decreto ingiuntivo e nel contempo il condominio deve essere condannato a corrispondere all’opposto la somma di Euro 3.944,37, oltre interessi legali dal 4.2.2005, data in cui si è verificato il passaggio di consegna, al saldo.
Non può esserci condanna del condominio in relazione all’importo di Euro 1.168,29 (spese per Ici documentate e non contabilizzate emerse in sede di consulenza tecnica), in quanto siffatta somma non è stata richiesta in via monitoria e né tantomeno l’opposto l’ha richiesta nel presente giudizio nei termini previsti per la precisazione della domanda.
Non vi sono i presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, in quanto l’opposizione, sia pure in relazione ad un minimo importo, è fondata.
Le spese di lite, in considerazione del fatto che la domanda monitoria era fondata in relazione a quasi l’intero importo richiesto, si pongono a carico del condominio, così come, per le medesime ragioni, si pongono a carico di quest’ultimo le spese di consulenza tecnica.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa;
revoca il decreto ingiuntivo n. 3192/05 (R.G. n. 84261/05) emesso dall’intestato Tribunale in data 7.2.2006;
condanna il condominio indicato in epigrafe al pagamento in favore dell’opposto della somma di Euro 3.944,37, oltre interessi legali dal 4.2.2005, nonché alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000,00; di cui Euro 200,00 per spese; Euro 800,00 per competenze Euro 1.000,00 per onorari; oltre Iva e Cpa; pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico del condominio.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2010.