L’ amministratore di condominio che versa su un suo conto privato il denaro comune rischia una condanna per appropriazione indebita anche se il tasso di interesse è più vantaggioso e se è lui stesso a denunciare l’ammanco al suo successore.

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Condominio – amministratore di condominio – appropriazione indebita

Corte di Cassazione Penale sentenza n.33547 del 1/08/2016
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– PC , nato a Fabriano (AN) il X , 1941
avverso la sentenza n. 1167 emessa In data 13 febbraio 2015 dalla Corte d’appello di Milano.
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Cosimo D’Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Galli, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Andrea Soliani, nell’interesse dell’imputato, che ha insistito nei motivi di
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
CP , già amministratore di un condominio sito in San Donato Milanese, è stato condannato dal
Tribunale di Milano, con sentenza del 15 giugno 2012, per essersi indebitamente appropriato
dell’importo di euro 38.878,00 prelevato dalle casse condominiali. La Corte d’appello meneghina,
con sentenza del 13 febbraio 2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha concesso
all’imputato il beneficio della non menzione della condanna.
Ricorre l’imputato, per il tramite del proprio difensore, denunciando anzitutto l’erronea applicazione
dell’art. 646 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’accertamento dell’interversione del
possesso delle somme indicate come oggetto del reato contestatogli. Osserva al riguardo che la
vicenda veniva alla luce in data 13 febbraio 2009, allorquando il P cessando dalla carica di
amministratore del condominio, consegnava al nuovo amministratore la contabilità e
contestualmente segnalava un ammanco di oltre € 22.000.00, successivamente accertato (e
definitivamente riconosciuto dallo stesso P ) in euro 38.878,40. Sottolinea, quindi, di essere stato
egli stesso a segnalare l’ammanco di tali somme e che le stesse non erano destinate al pagamento di
spese correnti: egli aveva fatto un investimento nell’interesse esclusivo del condominio
amministrato e non se ne è mai appropriato.
Il secondo motivo di ricorso l’imputato si duole della omessa sostituzione della pena detentiva con
quella pecuniaria.
In udienza il difensore ha eccepito la prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso riguarda, in sostanza, l’accertamento della sussistenza degli elementi
costitutivi del delitto di appropriazione indebita, con riferimento tanto al dato teleologico
dell’ingiusto profitto quanto a quello psicologico dell’interversione del possesso. La doglianza è
infondata in relazione ad entrambi profili dedotti.
La censura relativa all’interversione del possesso poggia sull’erronea convinzione che tale momento
si determina allorquando l’autore del reato, già appropriatosi della cosa, non provveda alla sua
restituzione. In realtà la consumazione del reato di cui all’art. 646 cod. pen. non richiede la
costituzione in mora dell’autore né un vero e proprio inadempimento dell’obbligo restitutorio,
essendo anticipata la soglia della rilevanza penale al momento appropriativo in sé considerato (cioè,
nel caso di specie, all’indebito prelievo di somme dalle casse del condominio).
Quanto all’ingiusto profitto, la circostanza che le somme in questione sarebbero state investite
nell’interesse del condominio, anziché utilizzate a fini privati dall’imputato, risulta sprovvista di
qualsiasi riscontro fattuale. Si tratta di questione proposta per la prima volta col presente ricorso. Al
contrario, dalla lettura dell’atto d’appello si ricavare che le somme sarebbero, piuttosto che essere
“investite” nell’interesse del condominio, sarebbero state spostate dal conto corrente condominiale
ad un conto corrente privato del P «destinato alla gestione di tutti i condomini di cui lo stesso
risultava essere, da 38 anni, amministratore», caratterizzato da una maggiore fruttuosità in ragione
del tasso di interesse praticato. Detta operazione, ben lungi dal costituire semplicemente un’attività
poste in essere in nome per conto del condominio, ancorché in eccedenza del mandato ricevuto,
implica l’impossessamento del denaro da parte dell’imputato.
È parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego della sostituzione della pena
detentiva con quella pecuniaria. La corte d’appello ha infatti osservato che l’esigua misura della
pena sostitutiva (anche a causa di un errore commesso dal giudice di primo grado nella
determinazione della pena in senso favorevole per l’imputato) renderebbe la sanzione priva di
qualsiasi efficacia deterrente. Tale motivazione immune da vizi logici e giuridici, si sottrae a
censure di legittimità.
Quanto alla prescrizione del reato, eccepita in udienza, si rileva che l’effettiva interruzione del reato
si è avuta solo al momento del passaggio di consegne al nuovo amministratore, essendosi le
condotte distrattive prolungate per tutta la durata dell’incarico.
Il ricorso deve, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la
parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00, così equitativamente
stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 maggio 2016.
Il Consigliere est.
Cosimo D’Arrigo
Il Presidente
Domenico Gallo

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