La modificazione di parti comuni dell’edificio, attuata unilateralmente dall’amministratore di condominio con modalità tali da comportare la revoca del certificato antincendi, come la superficialità dello stesso nella tenuta e nella comunicazione dei dati prescritti dalla riformata disciplina di cui agli articoli 1129 e 1130 del codice civile, costituiscono comportamenti inescusabili, ai
quali deve conseguire la revoca giudiziale per gravi irregolarità, ai sensi dell’articolo 1129, comma 11°, del codice civile, senza che neppure rilevi l’eventuale effettiva conoscenza di tale circostanza da parte dei condomini.

Corte d’Appello Trento, Sezione 1 civile – Sentenza 7 novembre 2014

CONDOMINIO – AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – MODIFICA UNILATERALE DI PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO – RISCHIO DI REVOCA DEL CERTIFICATO ANTINCENDI – GRAVE IRREGOLARITÀ – CONFIGURABILITÀ – REVOCA GIUDIZIALE – AMMISSIBILITÀ.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO

PRIMA SEZIONE

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

1. Dott. Fabio Maione – PRESIDENTE

2. Dott. Maria Grazia Zattoni – CONSIGLIERE

3. Dott. Patrizia Collino – CONSIGLIERE REL.

Nel procedimento in grado di appello iscritto a ruolo in data 30 giugno 2014 al n. R.G. V.G. 260/2014 promosso con ricorso ex art. 64 disp. Att. C.C. dd. 30 giugno 2014

DA

NE.GI.

elettivamente domiciliato in Trento presso l’avv. Cl.Ge. dal quale è rappresentato e difeso in forza di mandato in margine alla memoria costituzione in primo grado

RECLAMANTE

CONTRO

DI.MA. – LO.GI. – PE.SO. elettivamente domiciliati in Trento presso gli avv. Fr.Na. e Na.Co. dai quali sono rappresentati e difesi in forza di mandato in margine al ricorso in primo grado

RECLAMATI

E CONTRO

DA.LI.-TA.TE.-DE.CH.-AN.MA.-D.CA.-AR.IL.-GJ.AL.-FI.LU.-BE.AR.

elettivamente domiciliati in Trento presso l’avv. En.Co. dai quali sono rappresentati e difesi in forza di mandato in margine all’atto di intervento volontario nel presente grado

INTERVENUTI

OGGETTO: reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Trento di data 5 giugno 2014 con il quale Ne.Gi. è stato revocato dalla carica di amministratore del Condominio Al. di Levico Terme.

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 16 ottobre 2014, la Corte rileva che è pacifico, con riferimento agli addebiti di cui ai novellati artt. 1129 e 1130 c.c., che il reclamante non ha adempiuto agli oneri ivi previsti: detti addebiti non sono infatti sostanzialmente contestati dal reclamante, il quale ribadisce l’esistenza di una conoscenza concreta da parte dei condomini dei dati richiesti da tali norme.

La Corte condivide la motivazione del primo Giudice sul punto, posto che dette norme hanno introdotto delle fattispecie tipizzate da considerare quali “gravi irregolarità”, atte a determinare la revoca dell’amministratore, a nulla rilevando l’aspetto sostanziale di una eventuale effettiva conoscenza da parte dei condomini in un contesto particolare.

Quanto all’irregolarità costituita dalla modificazione di parti comuni dell’edificio (apertura di un foro al di sopra della porta tagliafuoco tra l’accesso ai garage ed il giro scala, cui è conseguita la decadenza del certificato di prevenzione incendi), la Corte rileva che, anche sotto detto aspetto, il reclamante non nega l’attività materiale in oggetto, limitandosi a specificare di avere provveduto al ripristino a proprie spese e di essere stato autorizzato dai condomini. Non vi è tuttavia prova, in atti, che tale modifica sia stata deliberata dal Condominio, posto che la richiamata delibera del 30.11.2012 non fa riferimento esplicito al foro in questione e contiene un mero “suggerimento” a “fare fori e mettere un deumidificatore” per problemi di umidità nelle cantine e non attiene alla diversa modifica operata autonomamente dal reclamante.

Tale iniziativa unilaterale, che ha comportato la revoca del certificato antincendio e le spese per il successivo rilascio dello stesso, unitamente alla superficialità nella tenuta e comunicazione dei dati prescritti dalla normativa recentemente novata, evidenzia, come già rilevato da Tribunale, un comportamento da parte dell’amministratore inescusabile e dal quale deve conseguire la revoca già disposta dal primo Giudice.

Alla reiezione del reclamo segue la condanna del reclamante al rimborso delle spese di parte reclamata che si liquidano come in dispositivo. Alla soccombenza seguono le spese che si liquidano come in dispositivo, considerati i parametri generali indicati dal DM 55/2014, tenuto conto dell’attività defensionale svolta, delle tariffe professionali vigenti ed applicabili in relazione al valore della controversia e delle fasi processuali in concreto svolte. Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 DM. 115/2002.

Le spese tra reclamante e intervenuti, attesa la posizione di adesione degli stessi a quella del reclamante, vanno compensate.

P.Q.M.

Respinge il reclamo;

condanna Ne.Gi. al rimborso nei confronti di parte reclamata delle spese del grado in complessivi Euro 1.950,00 oltre accessori e spese forfettarie nella misura del 15%;

Compensa tra la parte reclamante e i terzi intervenuti le spese del procedimento.

Dichiara che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 DM. 115/2002.

Si comunichi.

Così deciso in Trento, il 16 ottobre 2014.

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2014.

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