La conclusione dell’inidoneità obiettiva del cortile a consentire l’esercizio della facoltà di parcheggio non si pone in contrasto con la giurisprudenza (in particolare, Cass. n. 13879/2010), non essendo basata sulla negazione, in linea astratta e di principio, della compatibilità dei cortili comuni con siffatto uso, ma soltanto su di un apprezzamento delle specifiche caratteristiche dell’area in questione, in considerazione delle quali si ritiene, senza incorrere in vizi logici o lacune argomentative, che lo stesso non si presti al parcheggio di autovetture, ma soltanto al passaggio delle persone ed al transito dei veicoli diretti nelle rimesse, aventi accesso dal medesimo, facoltà il cui esercizio sarebbe stato ostacolato o reso incomodo dalla presenza di veicoli in sosta.
Tale argomentazione è perfettamente rispondente alla fondamentale regola di cui all’art. 1102 co. 1 c.c., secondo la quale l’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può alterarne la destinazione, da intendersi in concreto in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali, e non impedire il concorrente uso degli altri comunisti, secondo il loro diritto.

 
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 novembre – 13 dicembre 2013, n. 27940
Presidente Triola – Relatore Piccialli

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 10.6.1997 il Sovrano Militare Ordine di Malta, proprietario della maggior parte del c.d. (omissis) sito in …, convenne al giudizio del Tribunale di Catania i coniugi L..D. e M.A.R. , proprietari di un appartamento sito nello stesso stabile, al fine di sentir dichiarare illegittimo ed inibire il parcheggio delle loro autovetture nell’androne o cortile.
Costituitisi questi ultimi, contestavano il fondamento della domanda, eccependo la natura condominiale del suddetto cortile e la legittimità dell’uso da loro fattone, che, in considerazione dell’ampiezza dell’area in questione, non impediva il concorrente godimento della parte attrice, segnatamente quello di accedere alle autorimesse di sua proprietà.
Con sentenza dei 30.1-13.2.2003 l’adito tribunale accolse la domanda attrice, ritenendo che la facoltà di parcheggio dedotta dai convenuti comunque non avrebbe potuto sussistere.
Nell’ipotesi, infatti, in cui il cortile fosse stato comune, per insuperata presunzione di cui all’art. 1117 n. 1 c.c., il suddetto uso, ai sensi dell’art. 1102 c.c., avrebbe alterato la destinazione del bene, impedendone il concorrente normale uso agli altri condomini, secondo il proprio diritto; il che era da ritenersi nella specie, in cui, trattandosi del cortile di un antico stabile, destinato soltanto a dare aria e luce agli immobili circostanti, non poteva predicarsene la vocazione a parcheggio di autoveicoli, costituendo l’ingombro dell’area con autovetture un uso non rispettoso dei concorrenti diritti di comproprietà. Al medesimo risultato si sarebbe pervenuti, nell’ipotesi di una servitù di passaggio, il cui esercizio con l’uso di mezzi meccanici sarebbe stato anche incompatibile con la natura del bene in questione.
All’esito dell’appello dei soccombenti, cui aveva resistito l’appellato la Corte di Catania rigettava il gravame con il carico delle spese, confermando la decisione impugnata con motivazione parzialmente diversa dalla suddetta, considerando che, “pur ipotizzando il riconoscimento” ai convenuti “della loro più ampia qualità di comproprietari pro quota del cortile, in mancanza di prova della proprietà esclusiva in capo all’Ordine”, doveva nondimeno confermarsi l’esclusione del diritto di parcheggiare degli appellanti”, in quanto il relativo esercizio, “oltre a rendere scomodo il raggiungimento a piedi delle singole unità immobiliari”, avrebbe impedito all’altro condomino, l’ordine maltese, di utilizzare il cortile “per l’introduzione di automezzi nei vani di sua proprietà posti a pianterreno, destinati in parte… a rimessa, stalla, garage”; tanto in considerazione delle caratteristiche di forma e grandezza del cortile “nonché della posizione e strumentalità dello stesso in relazione alle altre parti dello stabile”, desumili dall’esame “della documentazione grafica e fotografica fornita dalle parti, oltre che dalle descrizioni contenute negli atti di causa.
Tale sentenza è stata impugnata dal D. e dalla M. per cassazione con ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito il Sovrano Militare Ordine di Malta con rituale controricorso.
È stata infine depositata una memoria illustrativa per i ricorrenti.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 in rel. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per vizio di extra petizione, che sarebbe consistito nell’avere la corte di merito accolto la domanda attrice, sulla base della ravvisata violazione da parte dei convenuti dell’art. 1102 c.c., ritenendo la comproprietà del cortile, pur avendo la parte attrice proposto un’azione negatoria, basata sull’assunta proprietà esclusiva del bene.
Con il secondo motivo si deduce, in subordine, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 1102 e 2697 c.c., censurando l’affermazione della corte etnea circa l’incompatibilità dell’utilizzo a parcheggio del cortile con la destinazione dello stesso, richiamando giurisprudenza di legittimità, da cui deriverebbe la necessità di verificare caso per caso l’idoneità a tale uso e sostenendo che la controparte nessun elemento contrario avrebbe provato.
Con il terzo motivo, infine, si deduce “motivazione omessa o contraddittoria o comunque insufficiente”, per non avere il giudice di appello identificato l’area di parcheggio in questione, con conseguente impossibilità di qualificare la condotta dei convenuti lesiva dei diritti degli altri condomini.
I motivi non meritano accoglimento.
Non sussiste alcun vizio di extra o ultra petizione, come lamentato con il primo mezzo, considerato che nella specie la Corte d’Appello, a fronte di una domanda con la quale era stata chiesta l’inibizione della facoltà di parcheggio ai convenuti nel cortile in questione, confermando tale divieto adottato dal giudice di primo grado (che si era basato su una duplice, alternativa, motivazione), sotto il profilo di cui all’art. 1102 c.c., anziché di quello ex art. 949 c.c., non ha adottato una statuizione eccedente la richiesta attrice, né attribuito alla parte istante un “bene della vita” diverso da quello richiesto ma ha soltanto, riconoscendo alla stessa un diritto, quello di comproprietà sul cortile, in luogo quello, di maggiore ampiezza, di proprietà esclusiva, accolto la sostanziale richiesta della medesima sulla base di una corretta qualificazione del titolo dedotto. L’esclusione dell’eccedenza, in ragione del principio logico – giuridico che “il più contiene il meno”, quanto al petitum, ed il fondamentale principio processuale iura novit curia, a termini del quale compete al giudice qualificare correttamente la causa petendi della domanda alla stregua e nell’ambito della fattispecie fattuale esposta dalla parte istante (ex plurimis: v. Cass. nn. 1009/03, 15925/07, 25140/10, 12943/12, 13945/12)), comportano dunque l’infondatezza del primo motivo.
Il secondo motivo va respinto, in quanto non evidenzia alcun malgoverno del fondamentale principio regolatore della comunione, né di quelli in tema di riparto probatorio, risolvendosi in una sostanziale censura in fatto, avverso l’accertamento compiuto dal giudice di merito, il quale, sulla base di una incensurabile valutazione in concreto delle caratteristiche dimensionali e funzionali del cortile, è pervenuto alla motivata conclusione dell’inidoneità obiettiva dello stesso a consentire l’esercizio della facoltà di parcheggio. Tale conclusione non si pone in contrasto con la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti (in particolare, Cass. n. 13879/2010), non essendo basata sulla negazione, in linea astratta e di principio, della compatibilità dei cortili comuni con siffatto uso, ma soltanto su di un apprezzamento delle specifiche caratteristiche dell’area in questione, in considerazione delle quali è stato ritenuto, senza incorrere in vizi logici o lacune argomentative (peraltro non denunciati ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.), che lo stesso non si prestasse al parcheggio di autovetture, ma soltanto al passaggio delle persone ed al transito dei veicoli diretti nelle rimesse, aventi accesso dal medesimo, facoltà il cui esercizio sarebbe stato ostacolato o reso incomodo dalla presenza di veicoli in sosta.
Tale argomentazione è perfettamente rispondente alla fondamentale regola di cui all’art. 1102 co. 1 c.c., secondo la quale l’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può alterarne la destinazione, da intendersi in concreto in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali, e non impedire il concorrente uso degli altri comunisti, secondo il loro diritto.
Il terzo motivo, di non agevole comprensibilità logica, va disatteso di conseguenza: una volta esclusa l’attitudine del cortile all’uso in contestazione, in giudizio ammesso e preteso dai convenuti, non prestandosi, come acclarato dal giudice di merito sulla base di incensurabile accertamento basato sulle risultanze istruttorie (segnatamente rilievi grafici e fotografici), il relativo spazio a consentire in alcuna parte dello stesso la sosta dei veicoli (facoltà non esercitabile dall’uno e dall’altro condomino), non si vede quale importanza avrebbe potuto rivestire l’individuazione, nell’ambito del cortile medesimo, delle parti in cui i convenuti avessero, di volta in volta, o anche abitualmente, esercitato l’illegittimo uso in questione.
Al rigetto del ricorso consegue, infine, la solidale condanna dei soccombenti alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio, in favore del controricorrente, che liquida in misura di complessivi Euro 2.200,00,di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

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