L’amministratore di condominio che distrae parte del denaro destinato in via esclusiva al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell’edificio, utilizzandolo per scopi diversi (nella specie uso personale), realizza una condotta astrattamente riconducibile a quella descritta nella fattispecie di appropriazione indebita di cui all’art. 646 del codice penale.

 

Tribunale Perugia, penale – Sentenza 13 ottobre 2012, n. 871

 

APPROPRIAZIONE INDEBITA – APPROPRIAZIONE INDEBITA – AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – DISTRAZIONE DI UNA PARTE DEL DENARO DESTINATO AL PAGAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’EDIFICIO – CONFIGURABILITÀ DELLA FATTISPECIE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PENALE
Il Giudice Unico Monocratico
Dr.ssa Alessandra Grimaccia all’udienza del 16.07.2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
Pi.Da. nata (…)
residente in Perugia, loc. Ponte Valleceppi, Via (…)
Domicilio dichiarato per le notifiche presso la residenza
Posizione giuridica: Libera/presente
Difeso dall’avv. Ro.Di. del Foro di Perugia di fiducia
Presente
Fe.Ni. nato (…)
Residente in Perugia, Fraz. Collestrada, Via (…)
Domicilio dichiarato per le notifiche presso la residenza
Posizione giuridica: Libero/assente
difeso dall’Avv. Da.Gu. del Foro di Perugia di fiducia – presente
Imputati
del reato di cui agli articoli 81 cpv., 110, 646, 61 n. 11 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle loro qualità, la Pi., di legale rappresentante dello Studio “Co.” – Gestioni condominiali di Da.Pi. e dello Studio “Colle S.S.” di Da.Pi. e Ni.Fe. e, il Fe., di legale rappresentante dello Studio “Co.” di Da.Pi. e Ni.Fe., e quali amministratori del Condominio di Via (…) (divenuta distinta unità condominiale in data 21.06.2004) e 62 in Ponte San Giovanni, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo il possesso delle somme di denaro loro versate dai condomini per la gestione condominiale, se ne appropriavano – omettendo di provvedere ai pagamenti dovuti ad enti gestori delle varie utenze ed ai fornitori – per un ammontare complessivo pari – quantomeno – a Euro 47.000,00; con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera.
Con l’intervento del Pubblico Ministero: Dr. Anna Silvia Nardi che chiede la condanna alla pena di anni 1 di reclusione e Euro 1.000,00 di multa ciascuno oltre spese.
Con l’intervento della parte civile Condominio di via (…) Ponte San Giovanni in persona dell’amministratore Ba.Ma. – assente – rappresentata e difesa dall’avv. Fa.Co. il quale deposita conclusioni alle quali si riporta integralmente e chiede la liquidazione d’ufficio delle spese di costituzione.
Il difensore del Fe.: assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste, in subordine per non aver commesso il fatto.
Il difensore della Pi.: assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine perché non costituisce reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di rituale notifica Pi.Da. e Fe.Ni. venivano citati a giudizio dinanzi a questo Giudice per rispondere del reato a loro ascritto in rubrica e solo la Pi. si presentava al dibattimento. Il presente procedimento vedeva la costituzione della parte civile Condominio di via (…) Ponte San Giovanni in persona dell’amministratore Ba.Ma. e veniva deciso all’udienza del 16.07.2012 mediante pubblica lettura del dispositivo di questa sentenza, previo espletamento della necessaria istruttoria dibattimentale e previa acquisizione delle conclusioni rese dalle parti così come emergono dal verbale d’udienza.
FATTO
In data 15.11.2006 Ba.Ma. veniva nominata amministratore pro tempore del Condominio di Via (…) in Ponte San Giovarmi (PG) e, subito dopo l’insediamento, la stessa Ba. aveva potuto constatare l’esistenza di gravi irregolarità di gestione da addebitarsi alla precedente amministrazione, in capo allo Studio “Co. – Gestioni condominiali di Pi.”.
Invero quest’ultima era stata nominata amministratore dei suindicati condomini, unitamente al civico n. 60, in occasione dell’assemblea tenutasi in data 5.11.2004. Successivamente, in occasione dell’assemblea tenutasi in data 7.06.2005, per l’amministrazione del civico 60 era subentrato il nuovo amministratore No.Ra. e, pertanto, alla Pi. era rimasta l’amministrazione dei soli civici 58 e 62, ciò fino al 15.11.2006, data nella quale la stessa Pi. aveva rassegnato le sue dimissioni (cfr. verbali assemblee agli atti).
In sostanza la Ba. al momento del suo insediamento si era trovata di fronte ad una situazione debitoria del Condominio di notevole entità atteso che, a fronte di molti condomini che sostenevano di aver pagato quanto dovuto, vi erano invece molti fornitori che avevano accumulato una posizione creditoria particolarmente elevata nei confronti del Condominio medesimo. Si trattava di Um., che vantava un credito insoluto di Euro 110.385,78; di En., per 11.406,32 euro; di En. S.p.A., per un insoluto di Euro 2.942,32 da riferirsi alla fornitura di energia elettrica per il periodo 2005/2006; della Servizi Associati Soc. Coop. per Euro 18.733,70 relativi a servizi di pulizia non pagati a partire dal 2004; di Ar. S.r.l. per Euro 3.774,49 relativi al servizio ascensore per il periodo dicembre 2004/maggio 2006 e di Cs. (subentrata all’Ar.), per il servizio ascensore del II semestre del 2006, che vantava un credito di Euro 3.400,00.
Inoltre nel 2006 l’assemblea condominiale aveva deliberato di affidare alla ditta Ma. S.n.c. i lavori straordinari relativi alla conversione dell’impianto di riscaldamento da centralizzato ad autonomo per un importo di Euro 128.287,87, poi aumentato fino a Euro 179.011,88 per competenze richieste dalla Pi. e per competenze richieste dal direttore dei lavori Ing. An. – Ba. – ammontanti ad Euro 17.400,00.
A fronte dei lavori straordinari affidati alla ditta Ma., la Pi. aveva acceso un conto corrente presso Un. ove, come riferito anche dalla stessa Ba., al 30.11.2006 risultavano confluiti tutti i versamenti effettuati dai condomini in ordine all’importo deliberato dall’assemblea, importi che potevano essere versati nel conto corrente in oggetto solo direttamente da ogni singolo condomino e non potevano quindi passare per le mani della Pi.
Purtuttavia, all’atto del controllo degli estratti conto ottenuti da Un., la Ba. si era avveduta che, rispetto ai versamenti effettuati dai condomini e rispetto al pagamento di quanto fino a quel momento dovuto alla ditta Ma., risultava mancante la incredibile cifra di Euro 47.000,00. Ed invero da ogni estratto conto esaminato dalla Ba. risultavano dei prelievi personali effettuati dalla Pi. che non trovavano alcuna giustificazione (cfr. estratti conto relativi al periodo compreso tra il (…) e il (…)).
A fronte di tale situazione la Ba. si era messa in contatto con la Pi. per chiederle conto dei suindicati versamenti, ma quest’ultima non aveva mai fornito alcuna giustificazione, né, tanto meno, alcuna documentazione attestante la destinazione dei soldi prelevati.
Solo dopo numerosi solleciti provenienti dalla Ba., la Pi., dei 47.000,00 suindicati, aveva restituito al Condominio la somma di Euro 26.075,78, sostenendo che della rimanente somma di Euro 20.924,22, quanto ad Euro 12.000,00, questi soldi le sarebbero serviti per pagare delle bollette in carico al civico n. 60, e, quanto alla restante cifra, a suo dire la stessa non era dovuta poiché doveva imputarsi ad un credito che i civici 58 – 62 avrebbero vantato nei confronti dello stesso civico 60, amministrato dalla citata No.
Quest’ultima, tuttavia, interpellata dalla Ba. aveva riferito fermamente che il civico 60 nulla doveva ai civici 58 – 62, che, anzi, erano proprio questi condomini ad essere debitori nei confronti del civico 60 a causa delle spese per adeguamento dell’impianto elettrico dovute nei confronti della Te. S.r.l. e a causa di un danno causato allo stesso civico 60 derivato dal distacco dell’impianto centralizzato. La stessa No., inoltre, ha riferito alla Ba. che non rispondeva assolutamente a verità la circostanza del presunto pagamento di bollette avvenuto da parte della Pi. atteso che la Pi. nulla aveva a che fare con il civico 60 amministrato dalla No., come già sopra indicato, a far data dal 7.06.2005.
DIRITTO
A parere del giudicante risultano sussistenti gli estremi del reato di appropriazione indebita così come contestato nel capo d’imputazione.
Ed invero è stato inequivocabilmente provato che la Pi. aveva acceso un conto corrente bancario ove erano confluite tutte le somme – dovute dal Condominio di Via (…) per il pagamento dei lavori straordinari nei confronti della ditta Ma., lavori commissionati a quest’ultima nel periodo degli ultimi dieci mesi di amministrazione effettuata dalla stessa Pi.
E’ emerso che, inoltre, la Pi. ha effettuato dei prelievi personali sul suindicato conto corrente del tutti ingiustificati, atteso che, tra l’altro, dette somme avevano come destinazione esclusiva quella del pagamento dei lavori eseguiti dalla Ma. Invero di tali prelievi l’imputata non ha mai fornito alcuna spiegazione circa la loro destinazione e non hanno trovato nessuna giustificazione nella ricostruzione della contabilità’ condominiale effettuata dalla nuova amministratrice Ba.
Va da sé pertanto che la Pi. si sia indebitamente appropriata della cifra di Euro 47.000,00 individuata quale differenza fra i versamenti condominiali e i pagamenti rimessi nelle mani della Ma., ciò con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera essendo all’epoca dei fatti amministratrice del citato Condominio.
Quanto al Fe., viceversa, lo stesso deve essere assolto perché grazie alla documentazione prodotta dalle parti è emerso che lo stesso era uscito definitivamente dalla società della Pi. in data (…) e che, comunque, la condotta criminosa perpetrata deve essere individuata nel periodo di tempo compreso tra il (…) e il (…) (data dell’estinzione del conto incriminato), periodo in cui l’amministrazione condominiale era stata esercitata esclusivamente dalla Pi.
Per quanto sopra appare equo irrogare all’imputata la pena di cui al dispositivo atteso che, stante le condizioni soggettive della stessa, incensurata, e stante la circostanza per cui la donna ha restituito una parte del maltolto, possono esserle concesse le circostanze attenuanti generiche con un giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante.
La Pi. deve essere altresì condannata al risarcimento dei danni causati alla parte civile, danni di cui non si ritiene raggiunta la prova nel loro preciso ammontare se non in termini di una provvisionale immediatamente esecutiva che si ritiene di liquidare in via equitativa come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l’articolo 530 c.p.p.;
assolve
Fe.Ni. dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.
Visti gli articoli 533 e 535 c.p.p.;
dichiara
Pi.Da. colpevole del reato a lei ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti sulla contestata aggravante, la condanna alla pena di mesi 6 di reclusione e Euro 400,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
Visti gli articoli 538, 539 e 541 c.p.p.;
condanna
Pi.Da. al risarcimento dei danni causati alla parte civile costituita da liquidarsi in separata sede dinanzi al competente giudice civile;
condanna
Pi.Da. al pagamento in favore della parte civile di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 10.000,00;
condanna
Pi.Da. al pagamento delle spese di costituzione che si liquidano d’ufficio in Euro 2.500,00, oltre IVA e CAP come per legge.
Motivazione in gg. 90.
Così deciso in Perugia il 16 luglio 2012.
Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2012.

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