In tema di condominio di edifici, il termine di 5 giorni previsto per la comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale va computato con riferimento alla data di prima convocazione ed a ritroso, escludendo il giorno in cui deve tenersi l’assemblea, ma computando quello in cui la comunicazione è ricevuta.

 

Tribunale Genova, Sezione 3 civile – Sentenza 24 ottobre 2012, n. 3428

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Dr. Glauco Gandolfo in funzione di Giudice Unico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra le parti
LOSS PATRIZIA, nata a Genova il 20/10/1947, ivi residente in Piazza (…) Vigne 6/3, cod. fisc. (…), ed elettivamente domiciliata in Genova, Via (…), presso e nello studio degli Avv.ti Ma.Cu. e Fr.Fe., che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente all’Avv.to Fe.Pe. del Foro di Sassari
Attrice
Contro
Cond. via (…) Genova, in persona dell’Amministratore pio tempore Sig. Sa.Cr., elettivamente domiciliato in Genova, Viale (…), presso e nello studio dell’Avv.to Al.Co. che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Convenuto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Lo.Pa., condomina del condominio di via (…), ha impugnato le delibere assunte da detto condominio nell’assemblea del 29/4/2008 (in seconda convocazione: la data della prima convocazione era il 28/4/2008), assumendone l’illegittimità in primo luogo per il mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto dall’art. 66 disp. att. c.p.c. per la comunicazione dell’avviso di convocazione.
La censura è fondata e merita accoglimento.
Ciascun condomino deve essere preventivamente e tempestivamente informato della convocazione dell’assemblea e dell’oggetto al duplice scopo di avere uno spatium deliberandi per decidere se partecipare o meno all’assemble.a e, in caso positivo, essere presente alla riunione e partecipare alla stessa con cognizione di causa, apportando il proprio Contributo ed illustrando compiutamente la propria posizione.
Ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.p.c. l’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Tale termine è un termine minimo che il regolamento di condominio può ampliare ma non ridurre (Cass. 9291/1992). Il termine di cinque giorni va computato con riferimento alla data di prima convocazione (C. App. Genova 26/4/1996 n. 380, Trib. Bologna 5/1/1998 in ALC, 1999,120 e Trib. Genova 5/5/2010) e va computato a ritroso, escludendo il giorno in cui deve tenersi l’assemblea, ma computando quello in cui la comunicazione è ricevuta.
Nel caso di specie l’art. 22 c. 2 del regolamento di condominio prescrive che “l’assemblea è convocata a cura dell’amministratore mediante avviso individuale da inviarsi per lettera raccomandata a mezzo posta o raccomandata a mano almeno cinque giorni prima della data fissata”.
Nonostante la dizione letterale della disposizione, si ritiene che la stessa debba essere necessariamente interpretata in senso conforme alla legge, che, come visto, richiede che l’avviso sia “comunicato” cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza e non semplicemente inviato, come peraltro precisato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 5769 del 22/11/1985: “in tema di condominio negli edifici, la disposizione del sesto comma dell’art. 1136 c.c., secondo cui l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, implica che ogni condomino ha diritto di intervenire all’assemblea, e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione previsto dall’ultimo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine – almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza – ivi previsto”).
Come già detto il termine di cinque giorni non può essere derogato, neanche all’unanimità, potendo solo il regolamento di condominio prescrivere un termine maggiore.
L’Art. 22 del regolamento del condominio convenuto va quindi interpretato alla luce del disposto dell’art. 66 disp. att. c.c., pena l’illegittimità della disposizione, nel senso che entro il termine ivi previsto l’avviso di convocazione debba essere non solo inviato, ma anche ricevuto dai condomini.
D’altra parte, attesa la ratio della previsione del termine, ovvero consentire una partecipazione e consapevole ai condomini sugli argomenti oggetto di delibera, è necessario che i condomini fruiscano del termine di cinque giorni per poter prendere cognizione degli argomenti posti all’ordine del giorno, cosa che evidentemente sarebbe loro preclusa qualora ricevessero l’avviso, inviato nei cinque giorni, a ridosso della data fissata per l’assemblea.
Nel caso di specie l’avviso di convocazione è stato spedito con raccomandata a mezzo posta in data 19/4/2008; attesa l’assenza del destinatario, è stato immesso l’avviso di deposito della raccomandata presso l’ufficio postale in data 24/4/2008.
La raccomandata poteva tuttavia essere materialmente ritirata solo dal giorno seguente: il postino infatti restituisce e deposita la raccomandata nello stesso giorno, ma per il destinatario la possibilità del materiale ritiro della raccomandata vi è solo dal giorno seguente (ed infatti costituisce fatto notorio che nell’avviso di deposito venga indicato il giorno successivo a quello in cui è stato immesso l’avviso in cassetta quale termine dal quale è possibile il ritiro presso gli uffici postali).
Nel caso di specie pertanto il primo giorno utile nel quale l’attrice avrebbe potuto ritirare la raccomandata ed avere quindi contezza della convocazione per l’assemblea del 28/4/2008 era il 25/4/2008, ovvero il giorno seguente la comunicazione di giacenza del plico presso l’ufficio postale.
Poiché dal primo giorno utile per apprendere dell’effettiva esistenza della convocazione alla data fissata per l’assemblea erano trascorsi tre giorni in luogo dei cinque giorni prescritti dalla legge, le relative delibere sono annullabili, per il combinato disposto degli artt. 1137, c. 2; 1139; 1105, c. 3, c.c. e 66 disp. att. c.c. Ad identica conclusione si perverrebbe ove si volesse dar rilievo al giorno in cui l’avviso è pervenuto nella sfera giuridica del condomino, ovvero il 24/4/2008, in quanto, rispetto alla data fissata per l’assemblea, sarebbero intercorsi quattro giorni invece dei cinque previsti dalla legge.
La domanda formulata in via principale da parte attrice merita quindi accoglimento, onde vanno annullate perché illegittime le delibere assunte nell’assemblea tenutasi, in seconda convocazione, in data 29/4/2008 dal condominio convenuto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 140/2012, con riduzione fino al 50% per la particolare semplicità della lite, e per il tardivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
annulla tutte le delibere assunte nèll’assemblea tenutasi in data 29/4/2008 in quanto illegittime;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di Lo.Pa., nella misura di Euro 120 per esborsi e di Euro 1.650 per onorari, oltre IVA e accessori di legge.
Così deciso in Genova il 19 ottobre 2012.
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2012.

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