Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza 25 febbraio 2011, n. 4733
In tema di condominio, atteso che l’amministratore non gode di autonomi poteri, limitandosi ad eseguire le deliberazioni dell’assemblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, anche in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea la quale dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulti soccombente. Tale principio, tuttavia, pur rimarcando l’indispensabilità dell’investitura dell’amministratore da parte dell’assemblea condominiale per agire o resistere in giudizio, necessita comunque di essere raccordato con la previsione della legittimazione passiva generale attribuita allo stesso amministratore dall’art. 1131, secondo comma, c.c., con la conseguenza che l’amministratore convenuto può anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavorevole, nel quadro generale di tutela (in via d’urgenza) dell’interesse comune condominiale, ma il suo operato deve essere ratificato dall’assemblea, titolare del relativo potere. La ratifica, inoltre, la quale vale a sanare con effetti ex tunc l’operato dell’amministratore che abbia agito senza autorizzazione dell’assemblea, si profila, dunque, necessaria sia per impedire la dichiarazione di inammissibilità della costituzione in giudizio o dell’impugnazione, sia per ottemperare al rilievo del giudice che, in tal caso, è tenuto ad assegnare, ai sensi dell’art. 182, secondo comma, c.p.c., un termine all’amministratore per provvedere (Nel caso di specie, la Suprema Corte, preso atto della mancanza agli atti della prova del rilascio, in favore dell’amministratore del resistente Condominio, dell’autorizzazione (anche a titolo di ratifica) da parte dell’assemblea condominiale, ha concesso, ai sensi dell’art. 182, secondo comma, c.p.c., al medesimo Condominio il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza ai fini della concessione all’amministratore dell’autorizzazione a resistere al ricorso).