“La spedizione non equivale a ricezione e non prova la ritualità della convocazione”. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione nella recente sentenza 25 novembre 2010 n. 23946, in tema di convocazione di assemblea, spedizione dell’avviso e prova di ricezione. In pratica, la Suprema Corte ha sostenuto che perché un’assemblea si possa considerare correttamente convocata, è necessario che ci sia la prova non solo dell’avvenuto invio ma anche dell’avvenuta ricezione dell’avviso”.
Quindi, perché un’assemblea sia stata convocata regolarmente, è sempre necessario che, ai sensi del sesto comma dell’art. 1136 del codice civile, tutti i condomini siano stati ritualmente invitati a parteciparvi. L’omessa convocazione anche di un solo condomino comporta l’invalidità della deliberazione assembleare. Ma questa omessa convocazione non provoca la nullità assoluta ma la semplice annullabilità delle delibere assunte. A partire da una pronuncia del 2005 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, si è creato l’indirizzo per il quale: “La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’articolo 1137 c. c., comma 3, è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio” (Cass. 7 marzo 2005, n. 4806).
La differenza tra nullità e annullabilità è sostanziale. Una delibera nulla può essere impugnata in qualsiasi tempo dal condomino assente o dissenziente o anche da chi ha votato a favore, purché dimostri di avervi interesse (Cass. 16 novembre 1992, n. 12281). Una delibera annullabile può invece essere impugnata entro trenta giorni, che decorrono dalla comunicazione formale per i condomini assenti, e dalla sua approvazione per i dissenzienti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO DI VIA (OMESSO) C.F. (OMESSO) in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 13, presso lo studio dell’avvocato MANZINI RENATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI VIA (OMESSO) in persona dell’Amministratore pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1692/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/04/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato PAOLO ACCARDO con delega dell’Avvocato RENATO MANZINI depositata in udienza difensore del ricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 17.2.2000 il Tribunale di Roma, adito dal condominio di via (OMESSO), costituito tra i soli proprietari dei box dello stabile, per ottenere la declaratoria di nullita’ della delibera assembleare del condominio di via (OMESSO), in data 26.6.1997, con cui era stato approvato il bilancio consuntivo della gestione 1995-96 e relativo piano di riparto, dichiarava inammissibile la domanda osservando che in presenza di un regolare e tempestivo avviso a tutti i singoli condomini, il mancato preavviso anche al condominio parziale ed al suo amministratore, non solo non comportava la nullita’ ma non derogava al generale principio dell’articolo 1137 c.c., secondo cui la legittimazione alla impugnazione permane al singolo condomino piuttosto che al condominio parziale.
Proponeva appello il soccombente, resisteva l’appellato e la Corte di appello di Roma, con sentenza, 692/04, accoglieva il gravame, dichiarava la nullita’ della delibera, con condanna alle spese.
Osservava la Corte territoriale che, a prescindere dal giudicato venutosi a formare sulla rituale costituzione del condominio autonomo e dalla valenza del mandato dei 15 proprietari dei box all’amministratore quale unico destinatario delle convocazioni del supercondominio, il condominio appellato non aveva adempiuto all’onere di provare la convocazione di tutti i condomini, anzi risultava il contrario. Ricorre il condominio di via (OMESSO) con due motivi, non svolge difese l’altro condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamenta violazione del principio di cui all’articolo 1137 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto valida l’impugnativa dell’amministratore mentre solo i singoli condomini potevano agire.
Col secondo motivo si deduce l’erroneo e/o mancato esame della documentazione allegata dal condominio via (OMESSO) perche’ erano state provate la consegna ai condomini residenti in loco e la spedizione ai non residenti.
Questo secondo motivo non e’ risolutivo, posto che la spedizione non equivale a ricezione e non prova la ritualita’ della convocazione ma non e’ decisiva nemmeno la prima censura che non impugna una specifica statuizione della sentenza, la quale si e’ limitata a dedurre la nullita’ insanabile della delibera in caso di mancata convocazione dei condomini.
Peraltro la decisione di primo grado, poi riformata, si fondava proprio sul regolare e tempestivo avviso a tutti i singoli condomini, di fronte al quale il mancato preavviso anche al condominio parziale ed al suo amministratore non solo non comportava la nullita’ ma non derogava a principio generale dell’articolo 1137 c.c., secondo cui la legittimazione all’impugnazione permane al singolo condomino piuttosto che al condominio parziale.
Accertata, invece, la mancanza di prova della convocazione di tutti i condomini, veniva meno il presupposto della prima decisione, tanto piu’ che la Corte di appello, pagina quattro, ha evidenziato la necessita’ della partecipazione di tutti i condomini alla assemblea del supercondominio, il cui oggetto non erano le sole questioni che interessavano i proprietari dei box ma la intera gestione e la stessa nomina del nuovo amministratore.
Tra l’altro la sentenza, sempre a pagina quattro, ha dedotto che “non risultano essere stati avvisati, non solo il sig. Pa. , nella cennata qualita’ di mandatario, ma anche altri condomini del complesso immobiliare e, tra essi il sig. Na. ed il sig. P. quale tutore di Pa.Gi. (cfr. elenco delle raccomandate spedite e dei condomini personalmente avvisati. Doc. 1 e 2 fascicolo di parte).
In definitiva il ricorso va rigettato mentre la mancata costituzione di controparte esime dalla pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso.