La II Sezione della Cassazione con un’ordinanza interlocutoria ha sollevato  la questione al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di assegnare la causa alle sezioni unite.


Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-12-2010, n. 25877

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

D.S.R.O. (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato FERRETTI ALDO;

– ricorrente – contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

e sul ricorso n. 13957/2005 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro tempore dott.ssa A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell’avvocato PAPPALARDO MARISA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BELLA ROBERTO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

D.S.R.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1013/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato FERRETTI Aldo con delega depositata in udienza dell’Avvocato DISTILO Rocco Orlando, difensore del ricorrente che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato PAPPALARDO Marisa, difensore del resi stente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Premesso che:

con sentenza del 4 marzo 2002 il Tribunale di Torino – adito da D. S.R.O. nei confronti del condominio (OMISSIS) – dichiarò nulla la deliberazione assembleare del 14 maggio 1999, con cui era stata ripartita la spesa per il rifacimento del manto di copertura del cortile e del giardino pensile e ne era stata addebitata una quota all’attore, proprietario di un’autorimessa non coperta dalle suddette parti comuni;

su gravame del condominio, con sentenza del 23 giugno 2004 la Corte d’appello di Torino ha dichiarato nulla per difetto di motivazione la pronuncia di primo grado, ma ha deciso in conformità con essa;

D.S.R.O. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi; il condominio si è costituito con controricorso, formulando a sua volta due motivi di impugnazione in via incidentale;

D.S.R.O. ha presentato due memorie;

rilevato che:

l’amministratore del condominio non ha documentato di essere stato autorizzato dall’assemblea a costituirsi nel giudizio di cassazione e a proporre ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata da D. S.R.A.;

considerato che:

le sezioni unite di questa Corte, con le sentenze n. 18331 e 18332 del 6 agosto 2010, nel comporre il contrasto emerso nella giurisprudenza di. legittimità in ordine all’interpretazione dell’art. 1131 c.c., hanno ritenuto che la norma abilita l’amministratore del condominio, relativamente alle liti passive, a costituirsi in giudizio e a impugnare la sentenza eventualmente sfavorevole, senza necessità di autorizzazione da parte dell’assemblea, soltanto se l’oggetto della controversia è compreso nei limiti delle sue attribuzioni, stabiliti dall’art. 1130 c.c. essendo altrimenti necessaria l’autorizzazione dell’assemblea;

l’orientamento di gran lunga prevalente, seguito in precedenza, era invece nel senso di una generale e incondizionata “legittimazione processuale” dell’amministratore, nelle cause in cui il condominio fosse convenuto, indipendentemente dalla materia su cui vertessero (v., per tutte, Cass. 16 aprile 2007 n. 9093);

da questo indirizzo soltanto in due occasioni questa Corte si era discostata (v, Cass. 26 novembre 2004 n. 22294 e 25 gennaio 2006 n. 1422), sicchè è mancata una elaborazione giurisprudenziale in merito all’individuazione delle azioni promosse nei confronti del condominio, esorbitanti dalle attribuzioni dell’amministratore; in particolare, non risulta che sia stata specificamente affrontata la questione se possano considerarsi – o non – attinenti all’ambito delle suddette attribuzioni le cause di impugnazione di deliberazioni assembleari, come quella di cui qui di tratta: se cioè il compito di eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini, che è demandato dall’art. 1130 c.c., n. 1 all’amministratore, includa in ipotesi anche quello di propugnarne in giudizio la legittimità, quale che sia il loro oggetto;

la questione può apparire di particolare importanza, sia per la sua novità, sia per il gran numero delle controversie in cui si pone, sicchè va disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente, perchè valuti l’opportunità di assegnare la causa alle sezioni unite.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente.

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