Trib. Salerno Sez. I, 14/09/2010

– In tema di condominio, la delibera assembleare che modifica i criteri legali di ripartizione delle spese, in assenza del consenso unanime di tutti i condomini, è inefficace, nei confronti del condomino assente o dissenziente, per nullità radicale deducibile senza limiti di tempo.

 

– In tema di condominio, le spese di rifacimento del tetto sono sostenute dai condomini ai sensi degli artt. 1117 e 1123 c.c, in proporzione al piano o alla porzione di piano appartenente a ciascuno di essi in via esclusiva, salva diversa convenzione tra gli stessi, che non può, però, non intervenire con il consenso unanime di tutti i condomini.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO

Il Tribunale di Salerno – 1 Sezione civile – in composizione monocratica, nella persona del dr. Antonio Vahtutti in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado, iscritta a ruolo al N. 10641/07 R.G.

TRA

I. Z., elettivamente domiciliata in Salerno alla via Papio n. 35, presso lo studio dell’avv. Francesco Saverio Del Forno dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine dell’atto di citazione.

ATTORE

E

Condominio Palazzo Iemma di via (omissis) in Salerno in persona dell’amministratore pro – tempore, elettivamente domiciliato in Salerno al Largo del Plebiscito n. 6, presso lo studio dell’avv. Vincenzo bidelli quale è rappresentato e difeso come da procura a margine della comparsa di risposta.

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione delibera assembleare.

 

CONCLUSIONI: all’udienza del 26.2.10 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di cui in atti.

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con l’impugnativa proposta avverso la delibera condominiale in data 2.10.07, l’attrice ha censurato l’impugnata delibera nella parte in cui (punto 1 dell’ordine del giorno) ha approvato, a maggioranza ed in assenza della I., di ripartire le spese relative al tetto ed al torrino di copertura delle scale in misura di un terzo a carico dei proprietari del sottotetto, tra i quali essa istante, e per due terzi a carico di tutti i condomini sottoposti alla copertura.

 

Sennonché, va rilevato che, in corso di causa, è stata convocata l’assemblea del 28.2.08, nel quale è stata revocata la precedente delibera in ordine al predetto criterio di riparto, stabilendosi che le spese relative ai lavori al tetto ed al torrino sarebbero state ripartite in base ai millesimi di proprietà, ai sensi dell’art. 1223 ce, secondo quanto richiesto dall’odierna attrice

 

Orbene, in applicazione analogica del disposto dell’art. 2377 cc, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all’impugnativa della menzionata delibera assembleare del 2.10.07, essendo del tutto evidente il difetto di interesse della lemma ad ottenere una pronuncia di merito su un deliberato ormai del tutto privo di effetti nei suoi confronti, poiché superato dalla successiva adozione della delibera del 28.2.08.

 

Tuttavia, poiché permane un contrasto tra i contendenti in ordine al regime delle spese processuali, avendone entrambi richiesto la liquidazione a carico della controparte, a dirimere siffatto contrasto deve procedersi secondo il criterio della ed. soccombenza virtuale (Cass. 90/46, Cass. 01/4442).

 

A tal fine, rileva il giudicante che il motivo posto dalla lemma a base dell’impugnativa della delibera del 2.10.07 si palesa fondato.

 

Ed invero, le spese di rifacimento del tetto – come quelle del torrino delle scale che svolgono identica funzione di copertura – sono sostenute dai condomini ai sensi degli artt. 1117 e 1123 c.c, in proporzione al piano o alla porzione di piano appartenente a ciascuno di essi in via esclusiva, salva diversa convenzione tra gli stessi (Cass. 93/5064), che non può, però, non intervenire con il consenso unanime di tutti i condomini.

 

Non può, infatti, dubitarsi del fatto che l’assemblea condominiale non possa, senza l’unanime consenso di tutti i condomini, modificare i criteri legali di ripartizione delle spese, atteso che tali modifiche o deroghe, venendo direttamente ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca (art. 1123, co. 1° cc). Sicché la delibera assembleare che disattenda i predetti criteri legali, è inefficace, nei confronto del condomino assente o dissenziente, per nullità radicale deducibile senza limiti di tempo (Cass.S.U. 80/2928, Cass. 92/12375 Cass. 95/3042, Cass. 00/13013, Cass. 02/16485).

 

Ebbene, nel caso di specie, l’assemblea del 2.10.07, in assenza dell’attrice operato un’illegittima modifica del criterio legale di ripartizione delle spese per la copertura dell’edificio – che non poteva essere altro che quello della ripartizione secondo i millesimi di proprietà, ai sensi dell’art. 1123, co. 1° c.c. – ponendo a carico dei proprietari del sottotetto ben un terzo di tale spese, secondo il disposto dell’art. 1126 c.c. che, però, si attaglia alla diversa fattispecie dei lastrici solari di proprietà esclusiva.

 

Per tutte le ragioni esposte, dunque, palesandosi evidente una soccombenza virtuale del condominio convenuto, le spese processuali sostenute dall’attrice vanno poste a carico del convenuto medesimo, nella misura di cui in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno – 1 Sezione civile – in composizione monocratica, nella persona del dr. Antonio Valitutti in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da lemma Zoe nei confronti del Condominio P. I. di via (omissis) in Salerno, con ricorso depositato il 2.11.07:

 

1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta dall’attrice;

 

2) condanna il condominio convenuto al rimborso delle spese processuali sostenute dall’attrice che liquida in complessivi Euro 2.220,00, di cui Euro 120,00 per esborsi, Euro 800,00 per diritti ed Euro 1.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 12,5 % su diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A.

 

Salerno, 21.7.10.

 

Depositata in data 14 settembre 2010

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *