Gli sconti fiscali in vigore sono concessi verificando gli attributi degli immobili sulla base del Dm del 1969

Nella controversia approdata in Cassazione, la ricorrente Agenzia delle Entrate contesta la pronuncia di una Ctr, confermativa di quella di primo grado, che aveva accolto il ricorso di due contribuenti per l’annullamento dell’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute in relazione a un trasferimento immobiliare realizzato nel 2001.

L’ufficio, infatti, aveva ritenuto che non dovessero essere riconosciuti i benefici fiscali previsti per la prima casa, trattandosi della compravendita di un’abitazione di lusso, come definita dal Dm 2 agosto 1969.

 

Il riferimento normativo

Il regime fiscale agevolato previsto per la prima casa riguarda i trasferimenti di abitazioni non di lusso, che sono soggetti a imposta di registro nella misura proporzionale del 3% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro, sempre che sussistano le condizioni prescritte dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986). Non possono, in alcun modo, rientrare nell’ambito applicativo del regime agevolato le compravendite di immobili che, per effetto dei criteri previsti dal Dm del 1969, risultino di lusso.

 

Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione degli articoli 6 e 10 del richiamato decreto ministeriale, oltre che dell’articolo 1 del Dm 4 dicembre 1961.

 

Al riguardo, in base all’articolo 6 sono considerate di lusso le “singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina”.

L’articolo 10 prevede invece che “alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella dell’entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961”.

Il Dm del 1961, nel definire le abitazioni di lusso, detta sostanzialmente dei criteri meno restrittivi per il contribuente, rispetto a quelli stabiliti dal Dm del 1969. Fatto che induce i contribuenti in contenzioso a invocarne l’applicazione.

 

In questo quadro, la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22009 del 27 ottobre, perviene alla conclusione che la fruizione delle agevolazioni prima casa è collegata, dall’articolo 2 del Dl 12/1985, alla possibilità di includere gli immobili trasferiti tra le abitazioni di lusso, facendo esclusivo riferimento ai criteri di cui al Dm 2 agosto 1969, e in particolar modo a quelli individuati dagli articoli 1 e 6, indipendentemente dalla loro data di costruzione. Pertanto, il riferimento contenuto nell’articolo 10, relativo all’applicabilità del Dm 4 dicembre 1961, riguarda esclusivamente le differenti disposizioni agevolative allora vigenti, non potendo estendersi alle agevolazioni prima casa attualmente in vigore.

Fonte: nuovofiscooggi

 

segue il testo integrale del provvedimento:

Cass. civ. Sez. V, Ord., 27-10-2010, n. 22009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. LUPI Fernando – Presidente

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

ordinanza

 

sul ricorso proposto da:

 

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 

– ricorrente –

 

contro

 

B.G. e B.C., residenti a (OMISSIS), rappresentati e difesi per procura a margine de controricorso dagli Avvocati GOLIN GIANFRANCO e Marco Vincenti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G. Ferrari n. 35;

 

– contoricorrenti –

 

avverso la sentenza n. 47/33/07 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 29 gennaio 2008;

 

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6 luglio 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

 

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Giampaolo Leccisi.

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 47/33/07 del 29.1.2008 della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da B.G. e B.C. per l’annullamento dell’avviso di liquidazione delle imposte di registro, catastale e ipotecaria relative al trasferimento effettuato in data 12.2.2001 avendo ritenuto l’Ufficio che non spettassero ai contribuenti le agevolazioni fiscali previste dalla legge per la prima casa, trattandosi di abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969;

 

letto il controricorso dei contribuenti;

 

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso osservando che:

 

con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione o falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, artt. 6 e 10, e del D.M. 4 dicembre 1961, art. 1, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile nel caso di specie la disciplina posta dal D.M. del 1969 sulla base del rilievo che l’immobile era stato costruito in data precedente alla sua entrata in vigore”;

 

– “il motivo appare manifestamente fondato, atteso che la fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto della prima casa è collegata dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, come convertito dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, alla possibilità di includere gli immobili trasferiti fra le abitazioni non di lusso, “secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969”, e segnatamente quelli fissati dagli artt. 1 e 6, “indipendentemente dalla data della loro costruzione” (Cass. n. 16366 del 2008; Cass. n. 13064 del 2006)”: rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che i controricorrenti hanno depositato memoria;

 

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato e non rinvenendosi nella memoria depositata dai resistenti validi argomenti di confutazione;

 

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata e, sussistendone le condizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dei ricorso introduttivo;

 

che gli alterni esiti del giudizio integrano giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito, mentre le spese di legittimità seguono il principio della soccombenza.

 

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna i contribuenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

 


 

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