Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-11-2010, n. 22423

L’assemblea condominiale può porre al potere dei singoli condomini sulla cosa comune il limite rappresentato dal divieto di impedire agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto, a norma dell’art. 1102 cod. civ. Ne consegue che può regolamentare l’uso del cortile, vietando il parcheggio, senza violare il diritto dominicale.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere

Dott. ODDO Massimo – Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso 6407/2005 proposto da:

 

– (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato BRUNO RITA, rappresentato e difeso dall’avvocato VALORE Rosario;

 

– ricorrente –

 

e contro

 

C.F. (OMISSIS), D.M.M. (OMISSIS);

 

– intimati –

 

su ricorso 9944/2005 proposto da:

 

C.F. (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE;

 

– ricorrente –

 

contro

 

COND. (OMISSIS) – (OMISSIS) in persona dell’Amministratore V.R. rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato BRUNO RITA;

 

– controricorrente –

 

avverso la sentenza n. 300/2004 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 30/01/2004;

 

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

 

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato il 3 novembre 2000, il condominio di (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al giudice di pace di C.C.F. e D.M.M., esponendo che da qualche tempo, nel cortile condominiale, venivano parcheggiati alcuni motocicli, uno dei quali in uso al primo e gli altri al secondo, che l’assemblea condominiale, in data 2 maggio 2000, aveva deliberato di vietare il parcheggio di qualsiasi mezzo in detto cortile, al fine di assicurare un migliore godimento delle cose comuni, e che, malgrado i ripetuti solleciti, i convenuti avevano continuato a parcheggiare i motocicli nel cortile, causando danno al condominio quantificabile in L. 4.000.000. Chiese, pertanto, l’attore che fosse ordinato al convenuti di porre termine a detta condotta, che l’amministratore fosse autorizzato a rimuovere i motocicli in caso contrario, e che gli stessi convenuti fossero condannati a risarcire i danni cagionati al condominio. Il C., costituitosi in giudizio, dedusse che il motociclo di cui si trattava non era in suo uso e che, peraltro, la domanda non poteva essere accolta per l’inesistenza di un regolamento condominiale e per l’illegittimità della Delib. assembleare 22 maggio 2000, nonchè perla carenza di delibera assembleare di autorizzazione dell’amministratore alla lite.

 

A sua volta, il D.M., presentatosi in udienza, dichiarò di non essere proprietario di alcun motociclo, chiedendo di essere estromesso dal giudizio.

 

2. – Con sentenza depositata il 3 dicembre 7.001, il giudice di pace rigettò le domande.

 

Il condominio impugnò la decisione. Il C. si costituì, chiedendo il rigetto dell’appello, mentre rimase contumace il D. M..

 

Il gravame fu accolto dal Tribunale di Catania, con sentenza depositata il 30 gennaio 2004, solo con riguardo alla regolamentazione delle spese, che furono compensate integralmente tra le parti. Nella restante parte, fu confermata la decisione di rigetto delle domande del condominio attore.

 

Il giudice di secondo grado ritenne sussistente la legittimazione attiva del condominio, dovendosi condividere sui punto la motivazione della sentenza impugnata, che il Tribunale dichiarò di non ripetere per comodità di esposizione.

 

Ne merito, il secondo giudice ritenne che legittimamente l’assemblea, in assenza di un regolamento condominiale, aveva deciso di disciplinare l’uso della cosa comune allo scopo di assicurarne a tutti i condomini un miglior godimento. Tuttavia, secondo il Tribunale di Catania, l’appello non poteva essere accolto poichè l’attore, in presenza di specifica contestazione dei convenuti, non aveva provato che i motocicli di cui si trattava fossero in uso personalmente agli stessi e che proprio quei mezzi fossero stati parcheggiati nel cortile condominiale dopo la Delib. assembleare 22 maggio 2000. 3. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il condominio di (OMISSIS) sulla base di un unico motivo.

 

Ha resistito con controricorso C.F., che ha proposto altresì ricorso incidentale, resistito con controricorso dallo stesso condominio. Il D.M. non si è costituito.

 

Motivi della decisione

1. – Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

 

2. – Va esaminato per primo, ponendosi come pregiudiziale alla decisione sulle censure relative alla definizione del merito della controversia, il primo motivo del ricorso incidentale. Con esso, si deduce la violazione e mancata applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per la mancata prova della giuridica esistenza del condominio di (OMISSIS), contestata dall’attuale controricorrente. La inesistenza del condominio priverebbe il ricorrente del fondamento giuridico delle sue pretese.

 

3.1. – La censura risulta infondata.

 

3.2. – Ai fini della esistenza del condominio, è sufficiente l’avvenuta costruzione di un edificio del quale siano proprietari più soggetti, con la conseguente applicabilità delle norme ad esso relative, costituendo la nomina dell’amministratore, l’approvazione del regolamento e la determinazione delle quote millesimali soltanto strumenti per la gestione degli interessi comuni e l’osservanza degli obblighi connessi al preesistente rapporto di comunione che di essi costituisce la fonte, salve eventuali modifiche o integrazioni pattizie.

 

Ne consegue che, nella specie, a nessun onere probatorio era tenuto il condominio con riguardo alla sua esistenza giuridica.

 

4. – Passando all’esame dell’unico motivo del ricorso principale, con esso si deduce la omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato il giudice di secondo grado che, mentre nella parte motiva della decisione aveva condiviso le critiche alla decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto illegittimo il divieto di parcheggio di motocicli nel cortile condominiale disposto da una delibera assembleare ritenuta nulla, sostenendo la validità di detta assemblea, nel dispositivo della sentenza aveva, invece, confermato detta decisione.

 

5.1. – Il motivo è immeritevole di accoglimento.

 

5.2. – In tema di impugnazioni, la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d’appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d’appello (v. Cass., sentt. n. 25013 e n. 1604 del 2008).

 

5.3. – Nella specie, non si ravvisa affatto nella decisione impugnata quella omissione o contraddittorietà di motivazione lamentata dal condominio ricorrente. E’ pur vero che il giudice di secondo grado dichiara di non condividere le conclusioni del giudice di pace in ordine alla inidoneità della delibera in questione del 22 maggio 2000 a regolamentare l’uso del parcheggio comune, non essendo stata detta delibera impugnata e non potendo essere disapplicata incidenter tantum dal primo giudice. Ma la ragione del mancato accoglimento del gravame pur in presenza di tale condivisione delle censure alla sentenza impugnata è da rinvenire non già in un incomprensibile contrasto tra la parte motiva ed il dispositivo della decisione di secondo grado, bensì, come chiarito inequivocabilmente dalla stessa sentenza de Tribunale di Catania, dalla mancata prova, da parte dell’attore, in presenza di specifica contestazione dei convenuti, della circostanza che i motocicli in questione fossero in uso personalmente ai convenuti e che gli stessi mezzi fossero stati parcheggiati nel cortile condominiale dopo la Delib. assembleare 22 maggio 2000. 6. – Resta da esaminare il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale si lamenta la violazione e mancata applicazione dell’art. 1120 cod. civ.. Si rileva che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ritenere invalida la deliberazione alla quale si riferiva il condominio ed infondata la domanda di divieto di parcheggio dei motocicli all’interno del cortile per il divieto di innovazione di cui all’art. 1120 cod. civ.. Il controricorrente, infatti, con la delibera di cui si tratta verrebbe privato di un suo diritto dominicale.

 

7.1. – Il motivo è infondato.

 

7.2. – La delibera in questione non può ritenersi invalida, come rilevato nella sentenza impugnata, da un lato perchè non impugnata, dall’altro perchè non poteva essere disapplicata incidenter tantum dal giudice di pace, incompetente per materia.

 

Nè alcuna violazione del diritto dominicale del controricorrente è ravvisabile nella specie. Ben può, infatti, l’assemblea condominiale porre al potere dei singoli condomini sulla cosa comune il limite rappresentato dal divieto di impedire agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto, a norma dell’art. 1102 cod. civ..

 

Nella specie, come evidenziato dal giudice di secondo grado, il parcheggio dei ciclomotori aveva reso difficoltoso l’uso del cortile da parte degli altri condomini, si da determinare la decisione assembleare di inibire detto parcheggio.

 

8. – Conclusivamente, i ricorsi devono essere rigettati. Nella reciproca soccombenza le ragioni della compensazione delle spese del presente giudizio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *