Trib. Roma Sez. XII, 10/09/2010

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il proprietario di un immobile risponde dei danni riportati all’interno dello stesso da parte dei terzi anche qualora lo abbia concesso in locazione, atteso che in capo al proprietario permane un effettivo potere di controllo sul predetto bene finalizzato a vigilare sul suo stato di conservazione e di efficienza delle strutture edilizie nonché degli impianti ivi presenti. Tale responsabilità nei confronti del proprietario – locatore, però, non può estendersi anche alle ipotesi in cui il danno subito dal terzo sia riconducibile a comportamenti e/o a sostanze collocate all’interno dell’immobile dall’inquilino e sulle quali l’unico soggetto ad avere un obbligo di custodia è l’inquilino stesso e non il locatore, dal momento che il contratto di locazione non genera un rapporto di dipendenza o subordinazione del conduttore al locatore. Ne deriva che, nel caso concreto concernente il risarcimento dei danni patiti dall’attore a seguito della caduta verificatasi durante un’ispezione di controllo che il medesimo effettuava, quale guardia giurata, delle porte di accesso presso gli uffici dello stabile di proprietà della società convenuta, si è ritenuto unico responsabile di tale accaduto il conduttore (terzo chiamato in causa) cui la predetta società aveva concesso in locazione il piano in cui si verificava l’incidente in parola, atteso che le risultanze probatorie avevano evidenziato che la caduta doveva ricondursi non già alle strutture murarie dell’immobile e/o agli impianti ivi presenti, ma esclusivamente alla fuoriuscita di acqua dalla macchina distributrice di caffè che aveva lì posto il conduttore.

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