Tribunale Salerno, sez. I, 27 settembre 2010

In materia di condominio, poiché la mancata convocazione all’assemblea costituisce vizio procedimentale, incidente sul processo formativo della volontà assembleare e da cui ha origine la semplice annullabilità della delibera, il condomino ricorrente che chieda l’annullamento ex art. 1137 c.c. non può limitarsi ad allegare di non aver ricevuto l’avviso, ma ha l’onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l’omessa comunicazione risulti, secondo i principi generali in tema di annullamento dell’atto, spettando al medesimo condomino ricorrente di provare l’elemento costitutivo dell’invalidità della deliberazione impugnata. La prova negativa dell’inosservanza dell’obbligo di convocazione può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

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