Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 31 maggio 2010, n. 13235

In tema di impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale, sono da ritenere annullabili e non già nulle le delibere affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7603-2005 proposto da:

A.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO FABIO, rappresentato e difeso dagli avvocati AZZARELLO LUIGI, ARENA BARTOLO e da se medesimo;

– ricorrente –

contro

COND. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 343/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 30/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con citazione del 9.9.92 l’avv. A.P. impugnava la Delib. condominio (OMISSIS) 9 agosto 1992 per violazione di norme inderogabili del regolamento condominiale, chiedendo la restituzione di somme ottenute dal condominio per il compenso dell’amministratore in violazione dell’art. 15 del regolamento, che escludeva compensi all’amministratore se condomino, ed il rimborso della quota sulla somma di L. 525.452 erogata all’Ing. B., trattandosi di spesa straordinaria non autorizzata preventivamente dall’assemblea. Il condominio contestava la richiesta ed il GOA della sezione stralcio del Tribunale di Messina, con sentenza 23.9.2000, dichiarava la nullità della Delib. 15 luglio 1989, delle Delib. 21 giugno 1992 e Delib 9 agosto 1992, condannando il condominio al rimborso delle quote pretese e versate ed alle spese.

Proponeva appello il condominio, resisteva l’ A. e la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 343/04, in riforma, rigettava le domande attoree e condannava l’ A. alle spese dei due gradi rilevando quanto segue:

Il primo Giudice era incorso nel vizio di ultrapetizione essendo stata chiesto solo l’annullamento della Delib. 9 agosto 1992; mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate dall’unanimità, quelle di natura regolamentare, tra le quali rientra il diritto di ciascun condomino a farsi rappresentare nell’assemblea, possono essere modificate a maggioranza.

Il primo Giudice aveva ritenuto che la modifica apportata con Delib.

15 luglio 1989 all’art. 22 del regolamento, che stabiliva non essere ammessa più di una delega alla stessa persona, era priva di significato e, conseguentemente, anche le successive con le quali la maggioranza dei condomini (ognuno, a seguito della modifica del regolamento, portatore di tre deleghe) aveva stabilito il pagamento delle somme necessarie al buon funzionamento della cosa comune.

Ricorre l’ A. con quattro motivi, non svolge attività difensiva il condominio.

Motivi della decisione

Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto a torto che il primo giudice è sicuramente incorso nel vizio di ultrapetizione perchè l’ A. aveva incoato il giudizio solo per l’annullamento della Delib. 9 agosto 1992.

La determinazione della domanda spetta solo alle parti e la fissazione del thema decidendum è sottratto al giudice.

La censura è infondata perchè lo stesso ricorrente nella premessa in fatto afferma di aver impugnato la Delib. 9 agosto 1992 ed il motivo, oltre ad essere generico e a non superare il dato testuale sopra indicato, non tiene conto della circostanza che, in ogni caso, l’interpretazione della domanda spetta al giudice e, di fronte alle eccezioni del condominio, si imponeva solo un accertamento incidentale.

Col secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 1138 c.c., u.c. e degli artt. 67 e 72 disp. att. c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che il diritto di farsi rappresentare in assemblea ha natura regolamentare, non considerando che il diritto di ogni condomino di intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante non può essere soggetto a regolamentazione se non per consenso unanime.

La censura è infondata.

Nella specie non è in discussione il diritto ad intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante; il ricorrente non riporta testualmente la clausola richiamata nè supera il rilievo della mancata impugnazione della delibera.

Tra l’altro questa Suprema Corte (S.U. 7 marzo 2005 n. 4806) ha affermato che sono da ritenersi annullabili, e non nulle, le delibere affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione.

Col terzo motivo si lamentano violazione dell’art. 1709 c.c., art. 1135 c.c., n. 1 e art. 15 del regolamento, vizi di motivazione perchè la presunzione di onerosità del mandato conferito all’amministratore è stata esclusa dal costruttore che ha redatto il regolamento.

La censura non riporta la clausola invocata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, e l’asserita esclusione della presunzione di onerosità non intacca la motivazione della sentenza impugnata.

A pagina sei la Corte di appello ha dedotto che la Delib. 21 giugno 1992, relativa a) compenso, doveva ritenersi approvata anche dall’appellato, perchè in quella sede l’assemblea aveva approvato all’unanimità il preventivo di spese per il 1992, comprendente detto compenso.

Ma, nel caso in cui si dovesse ritenere ratificata a maggioranza, doveva considerarsi ugualmente valida, stante che, dall’inciso contenuto nell’art. 15 del regolamento – secondo cui all’amministratore, se non condomino, spetta il relativo compenso professionale – non si poteva certamente desumere, a contrario, che l’amministratore, se condomino, non dovesse essere pagato.

Rimane il problema che la delibera non era stata impugnata nè è stato impugnato il rigetto dell’opposizione alla Delib. 9 agosto 1992.

Col quarto motivo si censura la condanna alle spese che è infondata ed inammissibile per genericità.

Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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