Cassazione Civile, Sezione III 26 marzo 2009 n.7354
In caso di caduta con lesioni, non vi sono gli estremi dell’insidia nell’area condominiale che presenta solo irregolari rialzamenti e screpolature del terreno, anche se non fosse perfettamente illuminato, in quanto basta procedere con l’attenzione che deve normalmente usare chi si inoltra in un tratto di strada poco illuminato, per evitare una possibile caduta.
Infatti, l’addebito della esclusiva responsabilità della danneggiata vale come esclusione della invocabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Sentenza per esteso:
Svolgimento del processo
1. – Con ricorso, notificato tra il 31 agosto e il 12 settembre 2005, S.B. impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Firenze emessa il 28 febbraio 2005 nel giudizio che ella aveva proposto contro il Condominio di (OMISSIS) e nell’ambito del quale era intervenuta, perchè chiamata in causa dallo stesso Condominio, la Axa s.p.a. (già Compagnie riunite di Assicurazione).
2. – In punto di fatto, con citazione, notificata il 25 giugno 1992 S.B. chiamava in giudizio avanti al Tribunale di Firenze il Condominio, esponendo di essersi procurata lesioni gravi allorchè in data 28 maggio 1992 ebbe ad inciampare in alcune radici di alberi poste sul terreno del convenuto Condominio, che, a suo dire, si collocavano come vera e propria insidia, per cui chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti.
Nel costituirsi, il Condominio eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, contestava nel merito la fondatezza della domanda e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa, onde essere manlevato, le Compagnie riunite di assicurazione (ora AXA s.p.a.).
Autorizzata la chiamata in causa e dopo la relativa istruttoria, il Tribunale con sentenza del 29 novembre 2001 accoglieva la domanda e quantificava i danni in L. 34.157.000, oltre condannare il Condominio alle spese;, così come condannava la AXA s.p.a. a tenere indenne il Condominio da quanto dovuto all’attrice e disponeva la compensazione delle spese tra le parti.
2. – Contro questa sentenza proponevano appello la AXA s.p.a. nonchè la stessa S. sul mancato riconoscimento (in essa contenuto) di interessi e/o rivalutazione al momento del fatto.
Si instauravano due giudizi nei quali si costituiva anche il Condominio, proponendo appello incidentale e contestando la fondatezza delle impugnazioni delle alte parti.
I due giudizi venivano riuniti e, al termine della relativa istruttoria, la Corte di appello di Firenze, riformava la decisione di prime cure e compensava integralmente le spese del doppio grado.
Il giudice di appello condannava la S. a restituire al condominio quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata, con interessi dalla data del ricevuto pagamento alla data del saldo.
Contro questa sentenza, come detto per l’innanzi, insorge la S..
Resiste con controricorso il solo Condominio Non risulta costituita la AXA s.p.a..
La S. ha presentato memoria.
Motivi della decisione
Il presente ricorso si articola in due motivi.
Con il primo si deducono violazione di legge, carenza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione ad un aspetto decisivo della controversia.
Contrariamente all’assunto della ricorrente, il giudice di appello ha congruamente e logicamente motivato, escludendo gli estremi dell’insidia per l’area condominiale in cui l’attuale ricorrente è inciampata.
Infatti, una volta accertato che la zona in questione presentasse solo irregolari rialzamenti e screpolature del terreno ed, anche ammettendo che il tratto ove si verificò l’incidente non fosse perfettamente illuminato (il che, però, la sentenza impugnata ritiene smentito, perchè “dalle foto si rileva la presenza di normali lampioni di illuminazione stradale”) (p. 6 sentenza impugnata), il giudice di appello ha dedotto che la responsabilità fosse esclusiva della danneggiata.
Infatti” bastava procedere con l’attenzione che deve normalmente usare chi si inoltra in un (brevissimo) tratto di strada poco illuminato, per evitare una possibile caduta”.
Attenzione non posta in essere dalla ricorrente la quale, peraltro, stava rientrando nel suo appartamento, ove abitava.
Questa motivazione non è quindi nè carente, nè contraddittoria con le emergenze processuali ed è immune da ogni salto logico – giuridico.
Consegue l’assorbimento del secondo motivo, centrato sulla circostanza che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto mutatio libelli la domanda ex art. 2051 c.c..
Infatti, l’addebito della esclusiva responsabilità della danneggiata vale come esclusione della invocabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese a favore del condominio che si liquidano in Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00, per spese, oltre spese generali ed accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2009