Tollerabilità; norma più rigorosa contenuta nel regolamento; applicabilità

Cassazione 4 febbraio 1992, n. 1195

Qualora i condomini, con il regolamento di condominio, abbiano disciplinato i loro rapporti reciproci in materia di immissioni con norma più rigorosa di quella dettata dall’art. 844 c.c., che ha carattere dispositivo, della liceità o meno della concreta immissione si deve giudicare non alla stregua del principio generale posto dalla legge, bensì del criterio di valutazione fissato nel regolamento (nella specie trattavasi dell’installazione di una tipografia nonostante che il regolamento facesse divieto di svolgere attività rumorose od emananti esalazioni nocive).

Rumori; normativa applicabile

Cassazione 15 marzo 1992

Qualsiasi tipo di immissioni sonore, anche se provenienti da un appartamento ubicato nello stesso edificio in cui si trova quello ove le stesse si propagano, devono essere mantenute entro i limiti di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Tollerabilità; superamento dei limiti; accertamento; criteri

Cassazione 18 marzo 1992, n. 3204

In tema di getto pericoloso di cose, la sussistenza di una regolare autorizzazione amministrativa all’esercizio di una attività non esclude di per sé la configurabilità della contravvenzione di cui all’ art. 674 c.p., ove da tale esercizio derivi l’emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare i vicini, dovendosi tale autorizzazione intendere comunque condizionata ad un esercizio che non superi i limiti della tollerabilità normale, e quindi previa adozione delle misure necessarie ad evitare il superamento ditali limiti o di quelli imposti da specifiche normative, correlate alle peculiarità delle attività lavorative da cui conseguono le emissioni. Per ritenere la sussistenza del reato è pertanto necessario accertare il superamento ditali limiti (art. 674 c.c.).

Rumori; intollerabilità; liquidazione del danno biologico

Trib. Milano 18 maggio 1992

In tema di risarcimento danni, il corretto criterio di liquidazione del danno biologico causato dai rumori prodotti da un’autoclave è quello equitativo basato sulla intensità e durata delle immissioni acustiche intollerabili, sull’incidenza di queste sulla salute e sull’occupazione dei condomini e sulla loro vita di relazione.

Tollerabilità; criteri

Trib. Milano 10 dicembre 1992

Per determinare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo della illiceità dell’immissione, deve applicarsi il criterio comparativo, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo; tale disciplina non è stata derogata dal D.P.C.M. 1° marzo 1991, che stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno: infatti, le norme ivi previste, che hanno valore puramente regolamentare, disciplinano esclusivamente i rapporti fra imprese ed enti locali per la bonifica del territorio dall’inquinamento acustico, senza incidere sui rapporti di diritto soggettivo intercorrenti fra privati, e senza, quindi, porre eccezioni alle disposizioni di legge di portata generale in materia di tutela dei diritti patrimoniali e della salute che competono ad ogni persona.

Rumori; mestieri rumorosi; origine e natura del rumore prodotto; irrilevanza

Cassazione 15 gennaio 1993, n. 319

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 659, comma secondo, c.p. la rumorosità non va valutata in astratto, sulla base di specifiche disposizioni di legge, bensì in concreto, tanto che qualsiasi attività lavorativa può essere qualificata “mestiere rumoroso” allorquando, per le modalità di esecuzione e per i mezzi di cui si avvale, sia produttiva di rumori fastidiosi che superino la normale tollerabilità, a nulla rilevando che tale attività sia o meno contemplata come mestiere rumoroso dalla autorità amministrativa, da ciò discende la irrilevanza della origine e della natura del rumore prodotto, che può derivare dalle caratteristiche proprie della attività esercitata, o dalle specifiche apparecchiature occorrenti all’esercizio normale del ciclo lavorativo, ovvero anche da una singola apparecchiatura o da un solo apparato pure non indispensabile, il cui uso sia però ritenuto, utile ai fini di assicurare il ciclo della lavorazione come da orientamento di questa corte. (fattispecie relativa all’esercizio di locale di ballo).

Lesione della salute; suoni di pianoforte; procedimento d’urgenza; applicabilità

Pret. Milano 18 febbraio 1993

È applicabile il procedimento di urgenza ex art. 700 C.p.c. per far cessare le immissioni prodotte da suoni di pianoforte, ritenute intollerabili ed arrecanti, pertanto, grave ed irreparabile pregiudizio al diritto alla salute dei condomini.

Balconi e frontalini; collocazione di vasi e fiori; insussistenza

Cassazione 1° marzo 1993

In tema di immissioni, la collocazione di vasi di gerani su dei sottovasi ed all’interno di fioriere saldamente ancorate alla ringhiera dei balconi non contrasta né con la disposizione di cui all’art. 844 c.c. né con la norma regolamentare che vieti la collocazione di vasi di piante su parapetti, ove gli stessi non siano fissi e creino problemi di stillicidio.

Tollerabilità; determinazione; unità immobiliari con diverse destinazioni; privilegio delle esigenze abitative

Cassazione 15 marzo 1993, n. 3090

La disposizione dell’art. 844 c.c., è applicabile anche negli edifici in condominio nell’ipotesi in cui un condomino nel godimento della propria unità immobiliare o della parti comuni dia luogo ad immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condomini. Nell’applicazione della norma deve aversi riguardo, peraltro, per desumerne il criterio di valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, alla peculiarità dei rapporti condominiali e alla destinazione assegnata all’edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari. In particolare, nel caso in cui il fabbricato non adempia ad una funzione uniforme e le unità immobiliari siano soggette a destinazioni differenti, ad un tempo ad abitazione ed ad esercizio commerciale, il criterio dell’utilità sociale, cui è informato l’art. 844 cit. impone di graduare le esigenze in rapporto alle istanze di natura personale ed economica dei condomini, privilegiando, alla luce dei principi costituzionali (v. artt. 14, 31, 47 Cost.) le esigenze personali di vita connesse all’abitazione, rispetto alle utilità meramente economiche inerenti all’esercizio di attività commerciali (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale aveva ordinato la rimozione dal muro perimetrale comune di una canna fumaria collocata nella parte terminale a breve distanza dalle finestre di alcuni condomini, destinata a smaltire le esalazioni di fumo, calore e gli odori prodotti dal forno di un esercizio commerciale ubicato nel fabbricato condominiale).

Rumori; inquinamento acustico; valutazione

App. Torino 23 marzo 1993

Nel valutare il grado di tollerabilità di immissioni acustiche provenienti da un appartamento (nella specie: attività pianistica e canora di una cantante lirica) non è possibile effettuare un collegamento diretto fra l’art. 844 c.c. ed il D.P.C.M. 1° marzo 1991, posto che i limiti di tollerabilità di cui alla seconda norma possono essere rispettati pur non essendolo i primi.

Parti comuni; uso; deliberazione dell’assemblea presa a maggioranza che approvi una utilizzazione particolare da parte di un singolo condomino di un bene comune

Cassazione 28 agosto 1993, n. 9130

In tema di condominio di edifici, è nulla (e non soltanto annullabile) la deliberazione dell’assemblea presa a maggioranza che approvi una utilizzazione particolare da parte di un singolo condomino di un bene comune, qualora tale diversa utilizzazione – senza che sia dato distinguere tra parti principali e secondarie dell’edificio condominiale – rechi pregiudizievoli invadenze nell’ambito dei coesistenti diritti altrui, quali asservimenti, immissioni, o molestie lesivi del diritto degli altri condomini alle cose e servizi comuni o su quelle di proprietà esclusiva di ognuno di essi (nella specie la C.S. ha annullato la decisione del merito che aveva ritenuto la validità della deliberazione presa a maggioranza che aveva autorizzato un condomino ad appoggiare sul muro perimetrale comune una canna fumaria destinata a smaltire le esalazioni prodotte dal forno di un esercizio commerciale ubicato a piano terra, collocata nella parte terminale a breve distanza dalle finestre di altro condomino).

Amministratore; poteri e attribuzioni; legittimazione al ricorso d’urgenza; condizioni

Trib. Napoli 26 ottobre 1993

Rientra fra i poteri dell’amministratore di condominio la possibilità di proporre ricorso d’urgenza ex art.700 c.p.c. per far cessare immissioni moleste solo qualora nel ricorso stesso venga prospettata la sussistenza di un pregiudizio incombente sul condominio in quanto tale, vale a dire sui beni di proprietà comune ex art.1117 c.c.

Amministratore; legittimazione processuale; procedimento cautelare; inquinamento acustico e ambientale; insussistenza

Trib. Napoli 27 ottobre 1993

In tema di immissioni moleste, il condominio non è legittimato a proporre la domanda di tutela in via cautelare (ex artt. 669 e 700 c.p.c.) del diritto alla salute dei condomini e degli inquilini, pregiudicata da una situazione di inquinamento acustico ed ambientale, pur in presenza di una delibera assembleare che abbia conferito un incarico/potere in tal senso all’amministratore.

Tollerabilità; inquinamento acustico; procedimento d’urgenza; ammissibilità

Trib. Milano 28 ottobre 1993

È da ritenersi applicabile il procedimento di cui all’art. 700 c.p.c. nel caso di superamento dei limiti di tollerabilità acustica che potrebbe determinare un danno alla salute dei condomini (nella specie, i rumori intollerabili risultavano provenire da una discoteca).

Rumore; esercenti professionisti; mestieri rumorosi; superamento dei limiti massimi di esposizione

Cassazione 10 gennaio 1995, n. 136

È configurabile il reato di cui all’art. 659, comma secondo, c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone da parte di chi “esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità”), in caso di esercizio di una attività -quale, nella specie, quella di discoteca – che produca superamento dei limiti massimi di esposizione al rumore stabiliti con D.P.C.M. 1° marzo 1991, emanato in attuazione dell’art. 2, comma quattordicesimo, della legge 8 luglio 1986 n. 349, dovendosi il detto decreto considerare come atto di formazione secondaria avente forza di legge e trovando esso diretta applicazione, indipendentemente dall’esistenza o meno di specifiche prescrizioni da parte dell’autorità comunale, anche con riguardo ad attività produttive di tipo industriale o artigianale.

Tollerabilità; limiti

App. Milano 28 febbraio 1995

Per determinare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore, si deve ritenere applicabile il criterio che assume come punto di riferimento il rumore di fondo e ritiene intollerabile le immissioni che lo superino di oltre 3 decibel.

Tollerabilità; lesione; danno biologico; liquidazione; criterio equitativo

App. Milano 12 dicembre 1995

Le immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità ex art.844 c.c. implicano di per sé, anche in mancanza della prova di una vera e propria menomazione patologica, una lesione del diritto alla salute inteso nel senso più ampio. La eventuale liquidazione del danno biologico temporaneo provocato ai condomini deve essere liquidato con criterio equitativo ai sensi dell’art. 1226 c.c., in quanto non esistono criteri sicuri ed attendibili per determinare il valore biologico dell’uomo.

Responsabilità penale; fattispecie; emissioni di gas, vapori o fumo; configurabilità contravvenzione; presupposti

Cassazione 27 gennaio 1996, n. 863

Ai fini della confìgurabilità della contravvenzione di emissione di gas, vapori o fumo, nei casi non consentiti, le emissioni possono considerarsi moleste soltanto allorché superino il limite della normale tollerabilità con riferimento alle immissioni che, secondo l’art. 844 c.c., il proprietario del fondo non può impedire che provengano dal fondo del vicino.

Rumori; divieto imposto da regolamento; esercizio di una macelleria e di un laboratorio artigianale; configurabilità; esclusione

App. Perugia 8 marzo 1996

L’esercizio di una macelleria e di un laboratorio artigianale non determinano violazione del divieto di destinazione ad uso industriale e ad attività rumorose, stabilito da un regolamento condominiale contrattuale. Le predette attività, infatti, non sono considerate industriali né danno luogo ad immissioni rumorose vietate dal regolamento.

Rumori; domanda giudiziale di eliminazione; competenza del giudice di pace; esclusione

Giudice di Pace Taranto 22 ottobre 1996, n. 643

Il giudice di pace non è competente a conoscere della domanda per l’eliminazione di immissione di rumori molesti provenienti da un immobile sovrastante, con il relativo risarcimento dei danni.

Rumori; superamento limiti legali; risarcimento dei danni; presupposti

Trib. Belluno 25 novembre 1997, n. 516

Nel rapporto fra condomini, il superamento dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 in materia di immissioni rumorose non è per sé solo sufficiente a giustificare la richiesta di risarcimento danni in mancanza di ulteriori elementi probatori (quali durata dell’immissione rumorosa, tempi in cui essa avveniva, ripetizione della stessa) atti a convalidare l’esistenza di un pregiudizio concreto e reale degli attori sotto il profilo delle voci di danno lamentate.

Responsabilità penale; fattispecie; getto pericoloso di cose; emissioni di vapore, gas e fumo; attitudine ad offendere; accertamento

Cassazione 21 gennaio 1998, n. 739

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. – getto pericoloso di cose (nel caso di specie, emissioni di vapori) – non si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l’attitudine di questa a cagionare effetti dannosi, cioè ad offendere, imbrattare, molestare persone: detta attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi.

Tollerabilità; disciplina

Cassazione 3 novembre 2000, n. 14353

In tema di immissioni, l’accertamento delle cause che determinano immissioni moleste nel fondo altrui non influisce sul giudizio di tollerabilità delle stesse, da effettuarsi, secondo i criteri alI’uopo indicati dall’art. 844 c.c., cui è estraneo il criterio della colpa. Pertanto, una volta accertata l’esistenza della propagazione molesta e stabilito, secondo i criteri dettati dall’art. 844 c.c., il suo grado di tollerabilità, l’individuazione delle cause può servire soltanto per stabilire le eventuali misure da adottare per la sua eliminazione.

Inquinamento elettromagnetico; diritto alla salute; installazione di stazione-base di telefonia mobile su tetto condominiale; condomino dissenziente; esposizione a campi elettrici ed elettromagnetici; dimostrazione tramite CTU; necessità

Trib. Verona ord. 4 dicembre 2000, n. 1224

Va tutelato in via d’urgenza, ex art. 32 Cost. ed in ossequio al c.d. principio di precauzione che ispira il D.M. 10 settembre 1998 n. 381 (cosiddetto Decreto Ronchi), il diritto alla salute del condomino dissenziente, laddove sia concretamente dimostrato – attraverso idonea CTU – che dalla installazione di una “stazione-base di telefonia mobile” prossima alla sua abitazione derivi in suo danno (o dei suoi locatari) un’esposizione a campi elettrici ed elettromagnetici apprezzabilmente superiore a quella a cui é esposta la generalità indifferenziata della popolazione.

Rumore; legge 26 ottobre 1995 n. 447; finalità d’ordine pubblicistico; inapplicabilità ai rapporti condominiali

Cassazione 4 aprile 2001, n. 4963

La legge n. 447/1995 – legge quadro dell’inquinamento acustico – che stabilisce i limiti di intensità dei rumori a tutela della collettività, con la prescrizione di sanzioni amministrative in caso di violazione, attiene ai rapporti pubblicistici e rimane estranea nei rapporti privati tra vicini i quali sono regolati dalla disciplina delle immissioni ovvero da quella, eventualmente più rigorosa, fissata con regolamento contrattuale di condominio. Il criterio dell’utilità sociale, cui è informato l’art. 844 c.c., impone di graduare le esigenze di tutela in rapporto alle istanze di natura personale ed economica dei condomini, privilegiando, alla luce dei principi costituzionali, le esigenze personali di vita connesse all’abitazione, rispetto alle utilità meramente economiche inerenti all’esercizio di attività commerciali.

Valutazione dell’intollerabilità a norma dell’art. 844 c.c. e delle clausole del regolamento condominale contrattuale; necessità

Cassazione 7 gennaio 2004, n. 23

Tenuto conto che sono legittime le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, purché formulate in modo espresso o comunque non equivoco – sì da non lasciare alcun margine d’incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni – le norme regolamentari possono imporre limitazioni al godimento degli immobili di proprietà esclusiva secondo criteri anche più rigorosi di quelli stabiliti, in tema di immissioni lecite, dall’art. 844 c.c. Ne consegue che in tal caso la liceità o meno dell’immissione deve essere determinata non sulla base della norma civilistica generale ma alla stregua del criterio di valutazione fissato dal regolamento (nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di appello, secondo cui la destinazione di un appartamento a studio medico dentistico non violava la norma del regolamento condominiale di natura contrattuale che vietava l’esercizio negli immobili di proprietà esclusiva di attività rumorose maleodoranti ed antigieniche, atteso che l’attività espletata non presentava in concreto tali caratteri).

Immissioni intollerabili di animali

Trib. Salerno 22 marzo 2004

Può essere ordinato, con provvedimento d’urgenza, l’allontanamento dall’edificio condominiale, con divieto di farvi ritorno, di animali domestici, sia quando ciò sia previsto dal regolamento condominiale, sia quando la presenza degli animali sia fonte di immissioni insalubri ed intollerabili e di diminuito godimento delle parti comuni dell’edificio, ed a maggior ragione quando si tratti di cani dichiarati dal Ministero della Salute potenzialmente pericolosi (nella specie, si trattava di due cani pit bull, ricoverati in una cantinola posta a piano terra dell’edificio condominiale).

Installazione da parte del condomino di una canna fumaria in un muro comune

Cassazione 10 maggio 2004, n. 8852

L’uso particolare o più intenso del bene comune ai sensi dell’art. 1102 c.c. – dal quale esula ogni utilizzazione che si risolva in un’imposizione di limitazioni o pesi sul bene comune – presuppone, perché non si configuri come illegittimo, che non ne risultino impedito l’altrui paritario uso né modificata la destinazione né arrecato pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. Ne consegue che l’inserimento di una canna fumaria all’interno del muro comune – costituente anche muro di delimitazione della proprietà individuale – ad esclusivo servizio del proprio immobile non può considerarsi utilizzazione in termini di mero “appoggio” della stessa al muro comune, secondo quello che, a determinate condizioni, può costituire uso consentito del bene comune ai sensi della norma in questione, stante il suo peculiare carattere di invasività della proprietà altrui (qual è anche quella non esclusiva bensì comune), anche sotto i meri profili delle immissioni di calore e della limitazione rispetto ad altre possibili e diverse utilizzazioni della cosa che ne derivano.

Normale tollerabilità; accertamento; criteri

Trib. Mantova 7 dicembre 2004

Il limite di tre decibel oltre il rumore di fondo può ritenersi quello massimo accettabile per l’incremento del rumore: se l’aumento del rumore di fondo è maggiore di tre decibel l’immissione diventa intollerabile (fattispecie di immissioni provenienti da un immobile dove veniva svolta l’attività di ristorazione).

Normale tollerabilità; accertamento; criteri

Trib. Como 18 aprile 2005

Si considerano eccedenti il limite di normale tollerabilità quelle immissioni che incrementino del doppio il rumore di fondo, cioè che abbiano una intensità superiore di oltre 3 dB la rumorosità di fondo.

Azione ex art. 844 c.c.; legittimazione passiva; conduttore e proprietario; sussistenza; condizioni

Cassazione 29 aprile 2005, n. 8999

L’azione diretta a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 c.c. può essere esperita anche nei confronti dell’autore materiale delle immissioni, che non sia proprietario dell’immobile da cui derivano e, quindi, anche nei confronti del locatario di questo stesso immobile, quando soltanto a costui debba essere imposto un facere o un non facere, suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego; mentre deve essere proposta contro il proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta al conseguimento di un effetto reale, all’accertamento cioè in via definitiva dell’illegittimità delle immissioni e al compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse.

Normale tollerabilità; accertamento; criteri

Cassazione 11 maggio 2005, n. 9865

In materia di immissioni dannose (nella specie di natura olfattiva ed acustica) il criterio del preuso cui fa riferimento l’art. 844, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario e facoltativo, sicché il giudice del merito, nella valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, non è tenuto a farvi ricorso quando, in base agli opportuni accertamenti di fatto, e secondo il suo apprezzamento, incensurabile se adeguatamente motivato, ritenga superata la soglia di tollerabilità.

Azione cautelare nei confronti del titolare di una impresa; inammissibilità per mancata violazione del diritto alla salute

Trib. Bari 28 giugno 2006

Va respinta l’istanza cautelare proposta da un Condominio intesa ad ottenere la inibitoria delle immissioni procacciate dal titolare di un’impresa, atteso che il “diritto cautelando” per cui s’è agito in via d’urgenza è quello alla salute, talché esso non può evidentemente riconnettersi alla sfera giuridica del condominio medesimo.

Immissioni di onde elettromagnetiche; intollerabilità; accertamento

Cassazione 23 gennaio 2007, n. 1391

In tema di immissioni di onde elettromagnetiche (nella specie, provenienti dal traliccio di una emittente radiotelevisiva impiantato sul lastrico solare dell’edificio adiacente quello abitato dai ricorrenti), la risarcibilità del danno che si assume essere stato causato dalle immissioni non può prescindere dall’accertamento dell’illiceità del comportamento dell’emittente, che deve escludersi qualora le immissioni si siano mantenute nei limiti fissati dalla normativa vigente, nel qual caso esse sono assistite da una presunzione di non pericolosità; ne consegue che, in mancanza di un principio codificato di precauzione che consenta una tutela avanzata a fronte di eventi di potenziale ma non provata pericolosità, deve escludersi in questi casi il diritto al risarcimento di un danno del tutto ipotetico.

Immissioni acustiche intollerabili; criteri di accertamento; inibitoria e risarcimento danni

Cassazione 13 marzo 2007, n. 5844

L’art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell’eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l’obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell’ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l’esercizio. Viceversa, l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in re ipsa, l’esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni di cui all’art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c.

Immissioni: criteri di valutazione fissati dal regolamento di condominio

App. Napoli Sez. II, 09/10/2008

Le restrizioni di natura contrattuale alle facoltà di un condomino inerenti l’unità immobiliare di sua proprietà, contenute nel regolamento di condominio, sono legittime, purché formulate in modo espresso o comunque non equivoco. In questo modo, non ci sarebbe alcun margine d’incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni, in quanto le norme regolamentari possono imporre limitazioni al godimento degli immobili di proprietà esclusiva, secondo criteri anche più rigorosi di quelli stabiliti in tema di immissioni lecite dell’art. 844 c.c. Ne consegue che in tal caso la liceità o meno dell’immissione deve essere determinata non sulla base della norma civilistica generale, ma alla stregua del criterio di valutazione fissato dal regolamento di condominio.

App. Napoli Sez. II, 09/10/2008

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