D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (testo coordinato con le norme intervenute successivamente; artt. 232-238, 397)
Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113, s.o.
Art. 232 – Limitazioni legali
Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture a prospetto.
Il proprietario o il condomino non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
I fili, cavi, ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
L’operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture (comma aggiunto dall’art. 11, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 198, dichiarato incostituzionale da Corte Cost. 1° ottobre 2003, n. 303).
Art. 233 – Servitù
Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con decreto del prefetto, ai sensi dell’art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall’autorità competente ed è subordinato all’osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
Art. 234 – Procedura di imposizione della servitù – Indennità
La domanda, corredata del progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta al prefetto.
Il prefetto invia gli atti al genio civile che, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi, quando sia dovuta, al proprietario in base all’effettiva diminuzione del valore del fondo, all’onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.
Il prefetto emana il decreto di imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio dopo essersi accertato del pagamento o del deposito della indennità.
Art. 235 – Ricorso gerarchico
Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Art. 236 – Indennità richiesta dopo la costituzione della servitù
Qualora l’indennità per servitù sia richiesta dal proprietario successivamente alla costituzione della servitù stessa, nulla è dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore alla richiesta.
Art. 237 – Innovazioni sul fondo
La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce le servitù e salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilità degli impianti di telecomunicazioni statali, sulle strade ed autostrade di proprietà dell’azienda nazionale autonoma della strada, e l’utilizzazione dei circuiti di telecomunicazioni statali per il servizio delle strade ed autostrade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le amministrazioni interessate.
Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta detratto l’equo compenso per l’onere già subito.
Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà.
Art. 238 – Divieto di imporre altri oneri
Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono imporre per l’impianto o per l’esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.
Art. 397 – Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione
I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso.
Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
Si applicano all’installazione delle antenne l’art. 232, nonché il secondo comma dell’art. 237.
Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni.
Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un’equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall’autorità giudiziaria.
Legge 20 marzo 2001, n. 66 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi (art. 2-bis, comma 13)
Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70
Art. 2-bis – Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali. 1
Legge 1° agosto 2002, n. 166 – Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (art. 40)
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, s.o. n. 158
Art. 40 – Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni
1. I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di realizzazione di beni immobili appartenenti alle aziende speciali e consorzi di cui agli articoli 2, 31 e 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115, 116 e 120 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.
3. Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al comma 1 senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l’accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l’accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.
5. La concessione, anche in condivisione, dei diritti di passaggio per l’installazione e l’accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni nei beni immobili di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa di settore vigente.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle istituzioni pubbliche di ricerca per l’accesso alla rete dell’università e della ricerca scientifica (rete GARR), nonché all’organismo gestore della stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, nei confronti dell’attività legislativa delle regioni a statuto ordinario.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. All’articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
“7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni”.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori per i quali l’individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
D.M. 11 novembre 2005 – Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione (artt. 1-10)
Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2005, n. 271
Art. 1 – Scopo
1. Il presente decreto disciplina gli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s’intende per:
a) impianti centralizzati, gli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati;
b) segnali, quelli di radiodiffusione sia terrestre che satellitare;
c) segnali terrestri primari, quelli televisivi con campo mediano elettromagnetico (di picco nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio, come definito nelle Raccomandazioni ITU-R.;
d) segnali terrestri secondari, quelli di radiodiffusione terrestre che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera c);
e) segnali satellitari quelli autorizzati alla diffusione al pubblico via satellite;
f) altri segnali, segnali per i servizi interattivi, necessari per l’utilizzo di sistemi interattivi evoluti.
Art. 3 – Caratteristiche generali
1. Gli impianti centralizzati sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive
ricevibili e annullare o minimizzare l’esigenza del ricorso ad antenne individuali.
2. A condizioni di non interferenza è prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi.
3. Le disposizioni recate nei successivi articoli del presente decreto consentono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.
Art. 4 – Divieti di discriminazione
1. Gli impianti centralizzati non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari.
2. L’impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.
Art. 5 – Qualità di ricezione
1. La qualità di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale primario non subisce significativi degradi, secondo quanto previsto nel successivo art. 6.
Art. 6 – Criteri realizzativi
1. L’impianto centralizzato è dotato di apparati e componenti tecnici idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto.
2. La direttiva 2004/108/CE, le pertinenti norme tecniche di impianto del CENELEC o, in assenza, del CEI o internazionali ed, ove applicabile, la direttiva 1999/5/CE sono i riferimenti per la conformità di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati.
Art. 7 – Individuazione dei segnali
1. L’installazione di ogni impianto centralizzato è preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.
Art. 8 – Distribuzione dei segnali
1. L’impianto centralizzato permette la distribuzione all’utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all’art. 7.
2. L’impianto centralizzato, a seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre che dei segnali individuati sulla base delle risultanze di cui all’art. 7, dei voluti:
a) segnali terrestri secondari;
b) altri segnali.
Art. 9 – Documentazione tecnica
1. L’impianto è corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformità a quanto previsto nel presente decreto.
Art. 10 – Efficacia
1. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati di nuova installazione.
2. Gli impianti centralizzati già installati sono adeguati alle disposizioni del presente decreto in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria.