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Sussiste il concorso di colpa del pedone, investito dal conducente del veicolo, se questi tiene un comportamento particolarmente imprudente, quindi una condotta colposa come, ad esempio, attraversare di notte al di fuori delle strisce pedonali.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile

Ordinanza 20 novembre 2017, n. 27524
Data udienza 18 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19105/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) LIMITED C.F. (OMISSIS), in persona del suo Procuratore speciale elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 636/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
nel 1999 (OMISSIS), mentre attraversava la strada, venne investita da un autoveicolo di proprieta’ della societa’ (OMISSIS) S.p.A., preso a noleggio dalla societa’ (OMISSIS) S.p.A., condotto da (OMISSIS), ed assicurato contro i rischi della circolazione dalla societa’ (OMISSIS) s.a.;
nel 2000 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Cosenza tutti e quattro i soggetti appena elencati, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’investimento;
con sentenza 6 maggio 2005, n. 796 il Tribunale di Cosenza accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 162.878,45;
la sentenza venne appellata dalla societa’ (OMISSIS) s.a., ad avviso della quale il giudice di primo grado avrebbe adottato una decisione erronea sia per avere escluso qualsiasi concorso colposo della vittima nella causazione del sinistro, sia per avere sovrastimato il danno;
con sentenza 6 maggio 2014 n. 636 la Corte d’appello di Catanzaro accolse il gravame, attribuendo a (OMISSIS) un concorso di colpa del 20% nella causazione del sinistro;
la sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su tre motivi;
ha resistito con controricorso la sola (OMISSIS) Ltd..
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
col primo motivo la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge, di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3; deduce in particolare che la corte d’appello avrebbe violato l’articolo 2054 c.c., e gli articoli 141, 190 e 191 C.d.S.;
la ricorrente, dopo aver trascritto il testo integrale delle disposizioni sopra ricordate del codice della strada, nonche’ il testo della deposizione resa dal testimone (OMISSIS), conclude che la Corte d’appello, avendo attribuito un concorso di colpa al pedone, non avrebbe tenuto conto del fatto che quest’ultimo aveva al momento dell’investimento quasi ultimato l’attraversamento della strada; soggiunge che la Corte d’appello avrebbe affermato “l’inammissibile principio che, in ogni caso, in assenza di strisce pedonali, la precedena spetta al conducente”;
il motivo e’ inammissibile;
stabilire in che misura la vittima di un fatto illecito abbia tenuto una condotta concausativa del danno, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, e’ un accertamento di fatto, non una statuizione in diritto, e come tale e’ incensurabile in sede di legittimita’;
nel caso di specie tuttavia la ricorrente, pur formalmente lamentando una violazione di legge, nella sostanza chiede a questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ed un nuovo apprezzamento dei fatti;
ed infatti:
(a) non vi e’ stata violazione dell’articolo 2054 c.c., in quanto il giudice di merito non ha negato in iure che il conducente di un autoveicolo risponda in via presuntiva dei danni causati con la circolazione, ma ha ritenuto in facto che il pedone abbia tenuto comunque una condotta colposa, consistita nell’attraversare la strada di notte e senza servirsi degli attraversamenti pedonali;
(b) non vi e’ stata violazione delle norme del codice della strada invocate dalla ricorrente: la Corte d’appello, infatti, non ha negato che incombano sull’automobilista gli obblighi ivi previsti, ma ha ritenuto che anche il pedone violo’ delle regole di comune prudenza, e che senza tale violazione il sinistro non si sarebbe verificato: affermazione che non solo non viola alcuna norma di legge, ma anzi costituisce puntuale applicazione del precetto di cui all’articolo 1227 c.c., comma 1;
col secondo motivo la ricorrente lamenta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5;
deduce che la Corte d’appello avrebbe attribuito al pedone un concorso di colpa senza che la societa’ assicuratrice avesse mai dimostrato la colpa della vittima; e senza tenere conto del fatto che l’automobilista al momento dell’impatto aveva appena effettuato un sorpasso non consentito; del fatto che aveva violato il limite di velocita’, e del fatto che aveva investito il pedone quando quest’ultimo aveva pressoche’ completato l’attraversamento della carreggiata;
il motivo e’ infondato;
la Corte d’appello, alle pp. 9-10 della propria sentenza, ha preso in esame la condotta dell’automobilista, ritenendola “sicuramente colposa”; ha tenuto conto della violazione dei limiti di velocita’, ed ha reputato “distratta” la guida dell’automobilista; dunque non ha omesso di considerare alcun fatto decisivo e controverso; la circostanza, poi, che la Corte d’appello abbia ritenuto colposa la condotta d’un pedone che, in ora notturna attraversi la strada al di fuori delle strisce, e senza concedere la prescritta precedenza agli automobilisti in transito, per un verso costituisce puntuale applicazione della legge (articolo 190 C.d.S., comma 5: “i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti); e per altro verso costituisce un accertamento di fatto, incensurabile in questa sede;
col terzo motivo la ricorrente lamenta – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1223, 2043 e 2055 c.c., nonche’ degli articoli 40 e 41 c.p.;
lamenta che la Corte d’appello, nella determinazione del danno alla salute patito da (OMISSIS), avrebbe erroneamente ritenuto che i disturbi psichici della vittima non fossero stati causati dal sinistro, ma fossero preesistenti;
la ricorrente non nega la preesistenza di tali disturbi, ma sostiene che essi dovevano ritenersi una “concausa naturale” del danno complessivo; sicche’, nel concorso tra una causa umana di danno ed una causa naturale, la Corte d’appello non avrebbe dovuto sceverare quanta parte del danno psichico fosse imputabile alle concause preesistenti, e quanta parte al sinistro, ma avrebbe dovuto addossare l’intero danno al responsabile;
il motivo e’ infondato;
la ricorrente, infatti, confonde il problema della causalita’, con quello della stima del danno, ovvero le nozioni di causalita’ naturale e causalita’ giuridica;
sul piano della causalita’ naturale, e’ nel vero la ricorrente quando assume che l’autore d’un fatto illecito risponde di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che essi siano stati concausati anche da eventi naturali;
tuttavia, una volta stabilito che l’autore del fatto illecito risponda al 100% dei danni causati in parte da lui, ed in parte da cause naturali, altro e diverso problema e’ stabilire come si debbano stimare tali danni; sotto questo aspetto, e’ insegnamento ricevuto e pacifico nella medicina legale che nella stima del danno alla salute debba tenersi conto dello stato anteriore di salute della vittima;
in particolare, quando il danneggiato gia’ prima del sinistro fosse stato “affetto da una patologia pregressa ed irreversibile dagli effetti gia’ invalidanti (…) il danno risarcibile sara’ determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidita’ complessivamente presentato dal danneggiato dopo (il fatto illecito) e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile (commissivo od omissivo)” (sono parole di Cass. civ., sez. 3, 21-07-2011, n. 15991, in Corriere giur., 2011, 1672); nel caso di specie, la Corte d’appello ha fatto applicazione di questi principi: essa infatti non ha ridotto la responsabilita’ dell’investitore e del suo garante per il fatto che la vittima fosse invalida gia’ prima dell’investimento, ma ha solo escluso dal novero dei danni risarcibili l’invalidita’ di cui comunque la vittima sarebbe stata portatrice, anche se non fosse stata investita;
le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo;
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) ltd. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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