Gli amministratori condominiali “disattenti” con i conti correnti rischiano pesantemente anche sul piano fiscale. La Corte di cassazione ha dato ragione all’agenzia delle Entrate che aveva giudicato incongruo il reddito dichiarato dal professionista proprio sulla base degli importi riscontrati sul suo conto corrente bancario, sul quale affluivano (a dire dell’amministratore) anche i contributi condominiali. Una pratica che, tra l’altro, è assolutamente illegittima a partire dal 18 giugno 2013.
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile
Ordinanza 24 maggio 2017, n. 13075
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Presidente
Dott. DAVIGO Piercamillo – rel. Consigliere
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere
Dott. APRILE Stefano – Consigliere
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12012/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 354/28/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Napoli del 14/11/2011, depositata il 15/11/2011, non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Relatore Dr. Piercamillo Davigo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, n. 354/28/11, pubblicata il 15 novembre 2011, con la quale era sta confermata la pronunzia della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) contro l’avviso di accertamento in materia di I.V.A., I.R.P.E.F. e addizionale regionale per l’anno d’imposta 2005 emesso dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di (OMISSIS), con il quale era stata rettificata la dichiarazione dei redditi accertando un reddito di Euro 245.044,00 a fronte di quello dichiarato di Euro 43.512,00.
Chiedeva la condanna del contribuente alla rifusione delle spese.
La Commissione Tributaria regionale rigettava l’appello sull’assunto che il contribuente avrebbe superato la presunzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 2, come modificata dalla L. n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) alla luce dei nomi indicati e della contiguita’ parentale.
2. Con controricorso il contribuente deduceva che il ricorso e’ inammissibile per la mancata esposizione dei fatti e non autosufficiente.
Assumeva che la presunzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32 era stata superata dalla indicazione dei beneficiari dei prelievi e rilevava che la C.T.R. si era attenuta alla giurisprudenza di legittimita’.
Infine rilevava che non vi era vizio di motivazione.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 in quanto, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha erroneamente ritenuto che sia sufficiente l’indicazione dei nomi dei beneficiari per superare la presunzione di cui all’indicata norma, mentre la giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che e’ onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla documentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione su un fatto controverso in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 5 sulla ritenuta plausibilita’ della giustificazione fornita dal contribuente.
Col terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione dell’articolo 2697 c.c. in combinato disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
2. Non e’ vero che nel ricorso manchi l’esposizione dei fatti in guisa da rendere inammissibile il ricorso, posto che nello stesso sono trascritte le motivazioni della sentenza impugnata.
3. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
Questa Corte ha affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione e’ soddisfatto, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilita’ di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18081 del 04/08/2010 Rv. 615112 – 01. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che aveva ritenuto sufficiente la generica giustificazione fornita dal contribuente, svolgente l’attivita’ di amministratore di condominio, che i versamenti sui propri conti correnti fossero ricollegabili al pagamento da parte dei condomini degli oneri di gestione condominiale; conf. Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 29/07/2016 Rv. 640618 – 01).
Il Collegio condivide tale assunto e ne consegue che non e’ sufficiente la indicazione dei beneficiari delle operazioni ma deve essere precisata la ragione delle operazioni in modo escluderne la riferibilita’ ad operazioni imponibili.
Sotto tale profilo sono fondati anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli per nuovo giudizio.
Il giudice di rinvio si atterra’ al principio di diritto sopra enunciato e provvedera’ sulle spese.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Motivazione semplificata.