La norma di cui all’art. 67, disp.att.c.c., nella versione vigente a seguito della novella apportata dalla L. n. 220 del 2012, nella parte in cui sancisce che all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea, è chiaramente finalizzata ad evitare situazioni di conflitto di interessi e trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le deleghe siano conferite a soggetti che sono presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione, nonché soci della società amministratrice del condominio. In tal caso, invero, sebbene la società è dotata di soggettività giuridica distinta ed autonoma rispetto ai singoli soci, laddove questi rivestono anche posizioni apicali in essa, le deleghe da costoro ricevute ingenerano un conflitto di interesse che si esprime nella partecipazione e nella votazione all’interno dell’assemblea su temi concernenti l’operato della società nella quale i delegati rivestono il ruolo di amministratori. Nel caso concreto, pertanto, il conflitto di interessi non può ritenersi escluso dalla circostanza che le deleghe non sono state ricevute dalla società amministratrice del condominio, ma da soggetti che all’interno di questa rivestono un ruolo di amministrazione attiva.

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Condominio – Assemblea – Delega all’amministratore – Divieto – Operatività – Presidente, vicepresidente, soci società amministratrice

Tribunale Pordenone, civile- Sentenza 3 agosto 2016, n. 487

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice Unico dr.ssa Lucia Dall’Armellina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4972/14 promossa con atto di citazione

DA

Sc.Or. e Vi.Am., con l’Avv. R.Mo. per mandato a margine dell’atto di citazione;

– Attori –

CONTRO

CONDOMINIO (…), in persona dell’Amministratore De. S.r.l., con l’Avv. L.Tu. per mandato a margine della comparsa di risposta;

– Convenuto –

OGGETTO: impugnazione delibera condominiale

Causa iscritta a ruolo il 19.12,2014 e trattenuta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 25.03.2016 conclusioni di cui ai fogli allegati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sc.Or. e Vi.Am., premesso di essere proprietari di unità immobiliari site nel Condominio (…); che in data 28.10.2014 veniva convocata l’assemblea condominiale per deliberare l’approvazione del consuntivo 2013/2014 e l’approvazione del preventivo 2014/2015 nonché la nomina dei consiglieri e il compenso dell1 amministratore; che la delibera assembleare era viziata sotto molteplici profili; chiedeva l’annullamento della delibera di data 28.10.2014 e l’accertamento della nullità ai sensi dell’art. 1129 comma 14 c.c. del rinnovo dell’amministratore condominiale.

Si costituiva in giudizio il Condominio (…) il quale resisteva all’impugnazione attorea chiedendone il rigetto.

Radicatasi così la lite ed istruita la causa documentalmente essa era trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui ai fogli allegati previa concessione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di scritti conclusivi.

L’impugnazione va accolta per le ragioni di seguito evidenziate e conseguentemente annullata la delibera impugnata di data 28.10.2014. Come noto, l’art. 1136 c.c. stabilisce che l’assemblea in seconda convocazione (qual è il caso di specie) è regolarmente costituita (quorum costitutivo) con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno 1/3 del valore dell’intero edificio e 1/3 dei partecipanti al condominio ed è valida (quorum deliberativo) se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell’edificio.

Tale ultimo requisito non è stato assolto, avendo espresso voto contrario la maggioranza degli intervenuti.

Infatti il totale dei millesimi è pari a 9.991,294, che diviso 3, corrisponde a 3.330,65, poiché i voti a favore risultano pari a 2.792,28 ne consegue che il quorum non è stato raggiunto.

Va rilevato che la mancanza dei quorum deliberativo è circostanza che è stata dedotta in atto di citazione, ragione per cui sono ammissibili le deduzioni svolte all’udienza dedicata alla decisione sui mezzi istruttori (v. verbale di udienza) in cui il procuratore degli attori, insistendo sull’annullabilità della delibera per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo, si è limitata ad evidenziare che la delibera sarebbe invalida anche tenuto conto dei millesimi relativi alle deleghe conferite illegittimamente all’amministratore.

Dunque, nessun ampliamento del thema decidendum né introduzione di un petitum diverso, trattandosi esclusivamente di nuove argomentazioni di diritto tratte dalle norme di legge e dai fatti ritualmente acquisiti al processo (v. Cass. sent. 29.09.2005 n. 19145).

Va ulteriormente evidenziato, ancorché ad abundantiam, stante quanto sopra dedotto, che ai sensi dell’art. 67 disp. att. c.c. nella versione vigente a seguito della novella 220/2012, ratione temporis applicabile nella presente vertenza, “all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea”.

Tale norma, all’evidenza finalizzata ad evitare situazioni di conflitto di interessi, trova applicazione anche nel caso di specie, essendo le deleghe conferite a soggetti, ovvero ai sigg. Lucchese Stefano e Kiussi Michela, che sono, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché soci della società De. S.r.l. amministratrice del condominio.

Non vi è dubbio né, ovviamente è posto in contestazione, che la società è dotata di soggettività distinta e autonoma rispetto ai singoli soci. Tuttavia, laddove quei soci rivestano anche posizioni apicali nell’amministrazione della società, non vi è dubbio che le deleghe da costoro ricevute, ingenerano un conflitto di interessi che si esprime nella partecipazione e nella votazione all’interno dell’assemblea su temi che riguardano proprio l’operato della società nella quale i delegati rivestono il ruolo di amministratori.

È pertanto innegabile che il conflitto di interessi che la norma citata intende scongiurare non può ritenersi escluso dalla circostanza che le deleghe non sono state ricevute dalla società amministratrice del condominio bensì da soggetti che. all’interno di quella società rivestono un ruolo di amministrazione attiva.

E’ il caso di osservare che la giurisprudenza formatasi sulla problematica del conflitto di interessi in ambito societario ed esportabile anche in tema di condominio (v. Tribunale Milano sent. 14.07.1988) ha chiarito che “In tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali, l’esistenza di un conflitto di interessi, reale o potenziale, tra il singolo condomino titolare del diritto di voto e il condominio stesso comporta la esclusione, dal calcolo dei millesimi, delle relative carature attribuite al condomino confliggente, così estensivamente interpretata la nonna dettata, in tema di società per azioni, dall’art. 2373 cod. civ. (che inibisce il diritto di voto al socio in conflitto di interesse con la società), ricorrendo in entrambe le fattispecie la medesima “ratio”, consistente dell’attribuire carattere di priorità all’interesse collettivo rispetto a quello individuale” (Cass. sent. 10683/2002).

Va soggiunto che nella fattispecie il conflitto di interessi non è meramente potenziale o astratta essendo stato dedotto e non specificamente contestato che i soggetti che hanno redatto il bilancio preventivo e quello consuntivo, intrattenuto rapporti con gli istituti di credito, fornitori e appaltatori sono proprio coloro che hanno ricevuto le deleghe, di talché è palese il conflitto di interessi in cui essi versano, in quanto, partecipando ed esprimendo il loro voto in assemblea,” approvano” il loro operato. Né tale situazione di conflitto è superata dalla circostanza che gli attori, in tesi del convenuto, non avrebbero provato che il condomino delegante non era a conoscenza, anche acquisibile con l’ordinaria diligenza, della situazione di conflitto e ciò perché della giurisprudenza citata dal convenuto non è dato tener conto in quanto formatasi anteriormente alla riforma del condominio, che ha previsto con chiarezza il divieto dell’amministratore di ricevere deleghe.

Il patrocinio degli attori ha dedotto (e tale conteggio non è stato da controparte contestato) che i voti contrari sono pari a 2.224,80 decimillesimi; che i presenti meno i voti viziati sono pari a 3.930,96 decimillesimi (4.993,39 – 1.062,43); che la maggioranza necessaria è di 1.965,48+1 (ovvero 3.930,96 :2) che essendo inferiore di 2.224,80 (voti contrari) comporta il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dall’art. 1136 c.c..

Sono prive di pregio giuridico le deduzioni svolte dal condominio convenuto secondo cui nessuno dei condomini deleganti avrebbe lamentato alcunché circa l’operato, in sede di assemblea, del signori Lucchese e Kiussi e ciò per la decisiva considerazione che il tema di decisione non è dato dal corretto adempimento da parte del delegato del mandato ricevuto quanto quello della validità della delibera adottata sul presupposto di deleghe contrarie al dettato normativo.

Appaiono poi irrilevanti e infondate le deduzioni svolte dal patrocinio del condominio in relazione alla circostanza che il sig. Sc. avrebbe recepito deleghe superiori ad 1/5 dei condomini e ciò sia perché tale asserito vizio non è stato dedotto dal Condominio, che invece ha instato per far accertare la validità della delibera impugnata, sia perché (e in ciò sta l’infondatezza della deduzione) risulta de plano che il predetto condomino rappresentava 1.957,24 decimillesimi (dovendosi ovviamente non tenere conto della sua quota, pari a 121,08 millesimi) che è minore di 1/5 del totale, ovvero 1.998,27 (9.991,34:5).

Le suesposte considerazioni rilevano anche ai fini dell’annullabilità della delibera impugnata nella parte relativa alla nomina dei consiglieri e alla delibera dei compenso dell’amministratore condominiale non essendo stato raggiunto il quorum previsto dall’art. 1136 c.c.

Non merita invece accoglimento la domanda attorea volta ad accertare e dichiarare che il rinnovo dell’amministratore è viziato da nullità ai sensi dell’art. 1129 comma 14 c.c., con l’effetto di revocare la nomina dell’amministratore medesimo sul presupposto che non sarebbe stato determinato in modo analitico il compenso ad esso spettante. Sul punto va rilevato che l’art. 1129 comma 14 c.c. prevede che “l’amministratore all’atto dell’accettazione della nomina o del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”. Orbene, nel caso di specie l’assemblea condominiale era stata convocata, non già per la nomina o per il rinnovo dell’incarico di amministratore, quanto piuttosto per deliberare il compenso spettante all’amministratore, della cui illegittimità già si è detto sopra.

Ne consegue che non si controverte della nomina (ovvero rinnovo) dell’incarico, quanto piuttosto del compenso spettante all’amministratore, fattispecie altra e diversa da quella prevista dal citato art. 1129 c.c., di talché dovrà essere rigettata la domanda di accertamento della nullità della nomina dell’amministratore e ciò per la decisiva considerazione che la nomina dell’amministratore non è stata deliberata con la delibera odiernamente impugnata.

Conclusivamente, in accoglimento della domanda attorea. la delibera impugnata adottata in data 28.10.2014 dal Condominio (…), sito in Piazza (…) a Cordenons va annullata.

Va invece rigettata l’ulteriore domanda di accertamento dell’invalidità del rinnovo dell’amministrazione ai sensi dell’art. 1129 comma 14 c.c. Rimangono assorbite le ulteriori deduzioni svolte dalle parti. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell’attività svolta e del valore della causa (riferita al valore dell’intera spesa deliberata, siccome desumibile dai bilanci in atti, v. Cass. sent.1201/2010).

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunziando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

– accoglie la domanda attorea e per l’effetto annulla la delibera adottata in data 28.10.2014 dal Condominio (…), sito in Piazza (…) Vittoria a Cordenons (PN);

– rigetta la domanda di accertamento dell’invalidità del rinnovo dell’amministratore svolta da parte attrice;

e condanna il Condominio convenuto alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali da questi sostenute che liquida in Euro 8.575,00 (di cui Euro 545,00 per esborsi) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Pordenone il 21 giugno 2016.

Depositata in Cancelleria il 3 agosto 2016.

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