L’art. 1129, c. 1, c.c., subordina l’intervento sostitutivo del tribunale alla esistenza di un condominio avente un numero di condomini superiore a otto ed all’incapacità dell’assemblea di nominare un amministratore. L’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria non ha carattere discrezionale e, conseguentemente, neppure richiede la preventiva convocazione di tutti i partecipanti al condominio che giammai potrebbero opporvisi e che non risultano essere soggetti portatori o titolari di posizioni giuridiche atte a risentire direttamente degli effetti del provvedimento richiesto (non sussistendo nel condominio degli edifici un diritto dei partecipanti di concorrere all’amministrazione della cosa comune come invece previsto nel caso della comunione semplice).

Tribunale Napoli, civile – Sentenza 19 giugno 2015

Condominio – Mancata sostituzione di amministratore dimissionario – Ricorso per nomina di nuovo amministratore da parte di Autorità giudiziaria – Legittimazione di amministratore dimissionario – Sussiste – Necessità di convocazione dei condomini – Esclusione.

vai al provvedimento originale (fonte: il caso.it)

CHIEDI UNA CONSULENZA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *