In tema di condominio, le delibere relative alla ripartizione delle spese sono nulle, se l’assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge o, in via convenzionale, da tutti i condomini.

Il rimedio dell’impugnazione offerto dall’articolo 1137 c.c., nei confronti delle deliberazioni assembleari condominiali – e la disciplina relativa, anche in ordine alla decadenza – riguarda unicamente le deliberazioni annullabili e non quelle nulle.

 

Condominio – Spese condominiali – Riparto – Delibera condominiale – Illegittimità – Annullabilità – Nullità

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile – Sentenza 28 agosto 2015, n. 17268

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 934/2010 R.G. proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

Avverso la sentenza n. 601 dei 19/22.10.2009 del tribunale di Sulmona;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 30 aprile 2015 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice di pace di Castel di Sangro il condominio (OMISSIS) chiedeva ingiungersi al condomino (OMISSIS) il pagamento della complessiva somma di euro 513,75, oltre interessi e spese.

Esponeva che il credito traeva origine dal mancato pagamento di oneri condominiali correlati alla ricevuta n. 28 del 9.12.2005, di importo pari ad euro 367,17, ed alla ricevuta n. 33 del 9.12.2005, di importo pari ad euro 146,58.

Con decreto in data 9.1.2006 il giudice adito pronunciava l’ingiunzione cosi’ come richiesta.

Con atto di citazione del 3.3.2006 (OMISSIS) proponeva opposizione; chiedeva revocarsi l’ingiunzione opposta con il favore delle spese; in subordine, dichiararsi non dovute le somme di cui al precetto notificatogli unitamente al decreto ingiuntivo ovvero disporsene la riduzione.

Esponeva, limitatamente all’importo di euro 367,17, dal condominio preteso a titolo di concorso alle spese occorrenti per i lavori di adeguamento dei garages, lavori approvati nel corso dell’assemblea del 26.3.2005, che, benche’ proprietario unitamente a (OMISSIS) di una unita’ immobiliare – distinta con il numero di interno 2/B – ricompresa nella palazzina “B”, non era proprietario di posti auto, di boxes ovvero di cantinole ne’ godeva di servitu’ di passaggio sulla rampa e sullo spazio di manovra e di accesso ai garages; che, siccome evincevasi dall’articolo 3 del regolamento condominiale, i posti – auto, i boxes e le cantinole poste al primo ed al secondo piano interrato erano di esclusiva proprieta’ dei rispettivi acquirenti, titolari di servitu’ attiva sulle corsie condominiali di manovra; che dunque le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei garages dovevano essere ripartite esclusivamente tra i condomini che ne fruivano in ragione di millesimi a ciascuno spettanti.

Costituitosi, il condominio instava per il rigetto dell’avversa opposizione con il favore delle spese e con condanna della controparte al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c..

Con sentenza n. 168/2007 il giudice adito accoglieva parzialmente l’opposizione ovvero disconosceva alla stregua delle ragioni addotte la pretesa creditoria limitatamente all’importo di euro 367,17 e compensava le spese di lite.

Interponeva appello il condominio (OMISSIS).

Resisteva (OMISSIS); esperiva altresi’ appello incidentale.

Con sentenza n. 601 dei 19/22.10.2009 il tribunale di Sulmona rigettava l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale e, previa revoca del decreto opposto, confermava la statuizione di prime cure, in tal guisa condannando (OMISSIS) a pagare al condominio (OMISSIS) – Palazzina “B” la somma di euro 145,68; condannava inoltre l’appellante condominio a rimborsare a controparte le spese del grado di appello e nonche’, nei limiti dei 2/3, le spese del primo grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il condominio (OMISSIS) – Palazzina “B”; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

(OMISSIS) non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il condominio ricorrente deduce che “il Tribunale monocratico di Sulmona ha violato il disposto di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione dell’articolo 1137 c.c.” (cosi’ ricorso, pag. 19).

Adduce che “l’approvazione del preventivo delle spese e della ripartizione delle spese rientra tra le attribuzioni dell’assemblea dei condomini, le cui deliberazioni, se non sono impugnate tempestivamente, sono obbligatorie per tutti i condomini” (cosi’ ricorso, pag. 19); che “il condomino opponente a decreto ingiuntivo emesso ex articolo 63 disp. att. c.c., per il pagamento di contributi condominiali, sulla base di una deliberazione assembleare non impugnata nel termine di cui all’articolo 1137 c.c., non puo’ contestare il titolo dell’avversa pretesa” (cosi’ ricorso, pag. 19).

Con il secondo motivo il condominio ricorrente deduce che “il Tribunale monocratico di Sulmona ha violato il disposto di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione dell’articolo 1137 c.c.” (cosi’ ricorso, pag. 19).

Adduce che, alla stregua della documentazione prodotta in prime cure ed allegata ex novo in grado d’appello in ottemperanza all’ordinanza in data 15.6.2009, ben avrebbe potuto il tribunale, segnatamente attraverso il riscontro dell’articolo 7 del regolamento condominiale, appurare che “all’altezza dei piani in cui sono situati i posti macchina, i box e le cantinole insistono le sale di ritrovo destinate all’intrattenimento e il locale destinato a sala condominiale” (cosi’ ricorso, pag. 21); che al contempo, alla stregua della lettera E) del regolamento, “i condomini non proprietari dei posti macchina possono accedere all’autorimessa con autoveicoli per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico” (cosi’ ricorso, pag. 21); che dunque non puo’ che operare l’articolo 12 del regolamento alla cui stregua “le spese per la conservazione e manutenzione delle cose comuni elencate nel precedente articolo 2 vanno ripartite fra i condomini in parti proporzionali ai millesimi corrispondenti alle singole proprieta’ di ciascuno” (cosi’ ricorso, pag. 21).

Si giustifica la disamina contestuale di ambedue i motivi di ricorso.

Entrambi i motivi in ogni caso non meritano alcun seguito.

Si evidenzia innanzitutto che, ai fini del riconoscimento della pretesa creditoria di euro 367,17, pretesa correlata alla ricevuta n. 28 del 9.12.2005 ed a cui e’ – oramai – circoscritta la materia del contendere, ben avrebbe dovuto il condominio, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (al riguardo cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorso per cassazione – in forza del principio di cosiddetta “autosufficienza” – deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresi’, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito), riprodurre piu’ o meno pedissequamente il testo dei verbali delle assemblee condominiali del 2.1.2004, del 18.9.2004, del 3.1.2005, del 26.3.2005, del 4.9.2005, del 16.10.2005, del 31.10.2005 e del 18.2.2006, il testo delle tabelle millesimali ed il testo del regolamento condominiale e non limitarsi a trascrivere – del regolamento – singoli stralci relativi a specifici articoli.

E cio’ tanto piu’ che il giudice di seconde cure ha avuto cura di puntualizzare che l’appellante non aveva fornito i chiarimenti richiesti con l’ordinanza in data 15.6.2009. Segnatamente ha specificato, in primo luogo, che “non sembra che gli articoli 2.7, 7 e 12 del regolamento condominiale prevedano espressamente la partecipazione di condomini che non sono proprietari di box (e/o autorimesse) alle spese di ordinaria o straordinaria manutenzione degli spazi di manovra ed accesso relativi a tali unita’ immobiliari di proprieta’ soltanto di taluni condomini” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 3); in secondo luogo, che l’appellante condominio non aveva “provato che il (OMISSIS) usufruisca di una servitu’ di passaggio nei sopraindicati spazi” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 3).

Per altro verso, con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso, va debitamente rimarcato che questa Corte spiega che, in tema di condominio, le delibere relative alla ripartizione delle spese sono mille, se l’assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge o, in via convenzionale, da tutti i condomini (cfr. Cass. 29.3.2007, n. 7708).

Su tale scorta e’ ben evidente che (OMISSIS) ha lamentato la violazione dell’articolo 1123 c.c., comma 2.

Ed in questi termini e’ appena il caso di ribadire che il rimedio dell’impugnazione offerto dall’articolo 1137 c.c., nei confronti delle deliberazioni assembleari condominiali – e la disciplina relativa, anche in ordine alla decadenza – riguarda unicamente le deliberazioni annullabili e non quelle nulle (cfr. Cass. 10.6.1981, n. 3775).

L’intimato non ha svolto difese. Nonostante il rigetto dell’opposizione, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente grado di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dal condominio (OMISSIS) – Palazzina “B”, di via (OMISSIS).

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