Il mediatore ha diritto al compenso per l’attività svolta nella sola ipotesi in cui la sua opera abbia avuto un ruolo determinante per la conclusione dell’affare che, in mancanza, non avrebbe avuto luogo. Ai fini di cui innanzi deve essere considerato affare anche un semplice contratto preliminare, in quanto tale negozio, ai sensi dell’art. 2932 c.c., consente a ciascun contraente di agire in giudizio per ottenere la stipula del contratto definitivo; tale nozione non può, invece, intendersi comprensiva di tutte quelle forme embrionali di contratto, quali la minuta, che, rientrando ancora nella fase delle trattative tra le parti, non sono idonee a far nascere il diritto alla provvigione del mediatore. Nella fattispecie concreta, rilevato che la proposta irrevocabile di acquisto proveniente dall’agenzia immobiliare, sottoscritta dall’agente e dal preponente, nonché dal destinatario della stessa per accettazione, può qualificarsi come contratto preliminare di compravendita, in quanto recante tutti gli elementi sufficienti per conseguire alle parti il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. o il risarcimento del danno per equivalente monetario, l’affare deve intendersi concluso per effetto dell’attività del mediatore, il quale ha, dunque, maturato il diritto alla provvigione nei confronti di entrambe le parti con cui è entrato in contatto.

Mediazione – Provvigione – Mediatore – Diritto al compenso – Attività determinante per la conclusione dell’affare – Sottoscrizione di un contratto preliminare – Idoneità ai fini della maturazione del diritto alla provvigione

Tribunale Lecce, Sezione 1 civile – Sentenza 16 luglio 2015, n. 3896

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