Le limitazioni poste dall’articolo 1102 del Cc al diritto di ciascun partecipante alla comunione di servirsi delle parti comuni, rappresentate dal divieto di alterare la destinazione della cosa stessa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, vanno riguardate in concreto, cioè con riferimento all’effettiva utilizzazione che il condomino intende farne e alle modalità di tale utilizzazione, essendo, in ogni caso, vietato al singolo condomino di attrarre la cosa comune o una parte di essa nell’orbita della propria disponibilità esclusiva e di sottrarla in tal modo alla possibilità di godimento degli altri condomini.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile – Sentenza 4 marzo 2015, n. 4372

 

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