In un condominio, la delibera che prevede l’allargamento dell’area destinata a parcheggio va comunque approvata con maggioranza qualificata. E ciò anche se non sono necessarie nuove opere edilizie. Infatti, si tratta pur sempre di un «cambio di destinazione», che rientrando nella categoria delle «innovazioni» richiede di essere approvato con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.

Infatti, in tema di condominio negli edifici e’ desumibile implicitamente che le deliberazioni assembleari di mutamento di destinazione una parte comune non danno luogo ad una innovazione vietata dall’articolo 1120 c.c., ma costituiscono pure sempre innovazioni, da approvarsi con la maggioranza qualificata.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile – Sentenza 15 dicembre 2014, n. 26295

COMUNIONE E CONDOMINIO – CONDOMINIO – ASSEMBLEA – DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI – PARTE COMUNE – DESTINAZIONE – INNOVAZIONE – ART. 1120 – DIVIETO

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