In caso di richiesta del risarcimento danni per un allagamento provocato da intense precipitazioni atmosferiche, possono integrare il caso fortuito precipitazioni imprevedibili o di eccezionale entita’, rilevando che l’evento imprevedibile costituisce caso fortuito e non determina responsabilita’.

In caso di risarcimento danni per allagamenti conseguenti alla tracimazione delle acque ed alla cattiva manutenzione dei sistemi di smaltimento delle acque piovane si è affermato che e’ certamente vero che una pioggia di eccezionale intensita’ puo’ anche costituire caso fortuito; ma non e’ affatto vero che una siffatta pioggia costituisca sempre e comunque un caso fortuito. Si è ulteriormente precisato che, è necessario dimostrare, in tale caso, che le piogge in questione siano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la piu’ scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane; il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge siano cosi’ intense (e quindi cosi’ eccezionali) che gli allagamenti si verificherebbero nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia.

Il caso fortuito equivale a mancanza di colpa, pur sussistendo il nesso causale, mentre la forza maggiore costituisce un impedimento che derivi da cause esterne e che non sia imputabile all’agente – bisogna affermare che la possibilita’ di invocare il fortuito o la forza maggiore sussiste solo se il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensita’ da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile – Sentenza 17 dicembre 2014, n. 26545

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