Il regolamento di condominio edilizio predisposto dall’originario unico proprietario dell’edificio e’ vincolante, purche’ richiamato ed approvato nei singoli atti di acquisto, si’ da far parte per relationem del loro contenuto, per coloro che successivamente acquistano le singole unita’ immobiliari, anche se non per coloro che abbiano acquistato le unita’ immobiliari prima della predisposizione del regolamento stesso.

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