Il comportamento della madre del piccolo morso da un cane, che non tiene il bimbo costantemente in braccio, ma per mano, accanto a sé, non costituisce caso fortuito volto ad escludere la responsabilità del padrone dell’animale

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30187/2008 proposto da:
I.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA AMERIGO CAPPONI 16 SC. SIN. INT 7, presso lo studio
dell’avvocato CERMIGNANI CARLO, rappresentato e difeso dagli avvocati
BARONE Angela, BARONE GAETANO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
I.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZALE AMMIRAGLIO BERGAMINI 12, presso lo studio
dell’avvocato MARCO RAUNI, rappresentata e difesa dall’avvocato
D’ASTA Virgilio giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
G.C. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1016/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 06/08/2008, R.G.N. 1773/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/06/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito l’Avvocato CARLO CERMIGNANI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I coniugi I.L. e G.D., agendo in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore G.A. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa I.G. esponendo che il giorno 26 settembre 2001 la prima si era recata, invitata da controparte, nel magazzino sito in (OMISSIS), di proprietà del convenuto, per ritirare delle piastrelle, in compagnia del figlioletto; che nell’occasione questi era stato improvvisamente aggredito da un cane di razza “dogo argentino”, accucciato nei pressi, libero e privo di museruola, che lo I. aveva assicurato essere mansueto; che il figlioletto aveva riportato gravi ferite al volto con postumi permanenti.

Gli attori chiesero quindi la condanna del convenuto, responsabile ai sensi dell’art. 2052 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti dal bambino e, ex art. 2043 c.c., di quelli morali subiti da essi attori per la sofferenza conseguita dal grave fatto.

2. Si costituì I.G. il quale negò la propria responsabilità sull’assunto che l’attrice si era introdotta nel magazzino ove era il cane senza che fosse stata invitata ed aveva lasciato a se stesso il figlioletto che prima teneva in braccio.

Il convenuto chiese quindi il rigetto della domanda.

In subordine, ritenuto il concorso di colpa della madre, chiese che la condanna al risarcimento fosse limitata al danno effettivamente patito dal minore, con esclusione di ogni risarcimento in favore dei genitori dello stesso.

3. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 2-30 maggio 2005, condannò I.G. al risarcimento del danno, liquidato in favore del minore in Euro 48.299,05 e in favore dei suoi genitori in Euro 8.000.000 ciascuno, oltre interessi fino al soddisfo, e al pagamento delle spese processuali.

4. Con atto di citazione del 31 ottobre 2005 I.G. propose impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Catania avverso l’anzidetta sentenza, di cui chiese la riforma.

Si costituirono gli appellati che resistettero al gravame.

5. La Corte d’appello di Catania ha ritenuto che nella specie sussisteva la responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c., a carico del proprietario che teneva il cane in un magazzino, deposito di mattonelle, e che non sussisteva alcuna responsabilità della madre, nè altro caso fortuito.

6. Propone ricorso per cassazione I.G.. Resiste con controricorso I.L. in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore G.A..

Le parti presentano memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata è errata per essere pervenuta alla conclusione che egli non ha assolto l’onere della prova, su lui stesso gravante, circa la sussistenza di una circostanza esimente e per aver trascurato i dati salienti emersi dalla prova orale assunta in primo grado, i cui testi peraltro erano stati esclusivamente indicati dagli attori.

8. Con il secondo motivo I.G. denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” Ad avviso di parte ricorrente l’introduzione di I.L. nel cortile del magazzino, luogo non aperto al pubblico dei consumatori, ivi ammessi solo al fine di sporadiche operazioni di consegna diretta della merce, configura il caso fortuito.

9. I due motivi vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Osserva preliminarmente questa Corte che la responsabilità, indicata dall’art. 2052 c.c., per il danno provocato da animali è caratterizzata dal fatto che i soggetti indicati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalità, fra l’azione dell’animale e l’evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario dell’animale stesso, oppure il soggetto che l’abbia utilizzato (Cass., 23 gennaio 2006, n. 1210).

Detta responsabilità per danni causati dall’animale è esclusa solo se il responsabile (proprietario o chi si serve dell’animale), “provi il caso fortuito”.

Trattasi della stessa formula esimente adottata dal legislatore nell’ipotesi di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, di cui all’art. 2051 c.c..

Non si tratta, quindi, di un caso di presunzione di colpa, ma di responsabilità e, quindi, di responsabilità oggettiva. Tale responsabilità si fonda sul mero rapporto di uso dell’animale; e solo lo stato di fatto, e non l’obbligo di vigilanza, può assumere rilievo nella fattispecie.

Infatti il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l’applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto (proprietà o uso) tra il responsabile e l’animale che ha dato luogo all’evento lesivo. Sempre dalla lettera dell’art. 2052 c.c., emerge che il danno è cagionato non da un comportamento (per quanto omissivo) del responsabile, ma dall’animale, per cui detto comportamento è irrilevante.

Responsabile del danno cagionato dall’animale è colui che essenzialmente ha la proprietà o l’uso dello stesso, ma il termine non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire o di vigilare la cosa e quindi non rileva la violazione di detto obbligo.

Ciò è tanto più rilevante se si osserva che il contesto, nel quale trovasi la norma in questione, è relativo ad altre ipotesi (artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.) ben diversamente strutturate, in cui la presunzione non attiene alla responsabilità ma alla colpa, per cui la prova liberatoria, in siffatte altre ipotesi, ha appunto ad oggetto il superamento di detta presunzione di colpa.

Il limite della responsabilità del proprietario (o utente), costituito dal fortuito, integra il punto nodale del dibattuto tema concernente la natura (soggettiva o oggettiva) della responsabilità, ex art. 2052 c.c.. Se si dovesse sostenere la natura soggettiva della responsabilità in questione (presunzione di colpa) il fortuito dovrebbe consistere solo nella situazione in cui il proprietario è esente da colpa, essendo invece irrilevante l’efficacia causale del fattore esterno sul nesso causale. Sennonchè tale assunto contrasta con il principio che la prova del fortuito non si identifica con l’assenza di colpa e può apparire artificioso, come rilevato dalla dottrina, in quanto la presunzione è logicamente costruibile solo sull’oggetto della prova contraria.

Se così è, il fatto che il proprietario sia stato diligente non esclude la sua responsabilità, per danno cagionato dall’animale, se non è provato il fortuito.

Poichè la responsabilità si fonda non su un comportamento o un’attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l’animale, e poichè il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma nelle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all’elemento esterno, anzichè all’animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Si intende, così, anche la ragione dell’inversione dell’onere della prova, prevista dall’art. 2052 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale.

All’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà, provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

La corte ha fatto corretta applicazione di questi principi. Infatti essa ha rilevato che nella fattispecie non sussisteva alcun concorso colposo della madre del bambino, che teneva il bambino stesso presso di sè, per quanto a terra e che, quindi, nella fattispecie, il nesso causale tra il fatto dell’animale e l’evento dannoso non era stato interrotto da un elemento esterno.

Quanto all’accertamento dei fatti, con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità, la Corte di appello ha rilevato: che risultava dimostrata la condotta colposa del proprietario che teneva il pericoloso animale libero in un locale commerciale non inibito all’ingresso del pubblico; che il cane era libero di stazionare senza museruola all’interno del cortile, senza che vi fosse la sua contestuale presenza o quella di un suo dipendente; che il cancello non era tenuto chiuso per evitare l’introduzione di terzi all’interno del cortile.

Tutte queste circostanze, secondo l’impugnata sentenza, escludevano il caso fortuito che l’appellante, attuale ricorrente, voleva individuare nel comportamento colposo della madre del piccolo, per non aver tenuto quest’ultimo costantemente in braccio, ma per mano, accanto a sè.

La diversa valutazione prospettata dal ricorrente attiene comunque ad una rivalutazione dei fatti inammissibile in sede di ricorso per cassazione.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna di I.G. alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
PQM
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 giungo 2014.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2014

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