In tema di condominio negli edifici, se pure è configurabile una diretta responsabilità del condominio per le cause delle infiltrazioni ed i danni conseguenti derivanti dal lastrico solare o terrazza a livello, anche se di proprietà esclusiva di alcuno dei condomini, tale responsabilità viene meno ove si accerti una esclusiva responsabilità del proprietario del lastrico solare e della terrazza a livello.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile – Sentenza 26 febbraio 2014, n. 4571

 

PROPRIETA’ – AZIONI DI DIFESA – IMMISSIONI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15542-2008 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale per dottor (OMISSIS), Notaio in (OMISSIS) Rep. n. 947 del 2.1.2014;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1585/2007 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 21/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso, in subordine per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6.11.2003 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Catania, (OMISSIS), (OMISSIS) ed il condominio sito in (OMISSIS), esponendo che nel loro immobile si erano verificate infiltrazioni causate sia dalla mancata esecuzione a regola d’arte, nel gennaio 2002, dei lavori di impermeabilizzazione della terrazza di copertura di proprieta’ dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) e sia dalla presenza, su tale terrazza, di una veranda appartenente ai coniugi medesimi. Gli attori chiedevano, quindi, la condanna dei convenuti alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni oltre al risarcimento dei danni.

Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande. Espletata C.T.U., con sentenza 20.12.2004 il Giudice di pace, in applicazione del principio del “ne bis in idem”, rigettava la domanda attrice di risarcimento danni sul presupposto che tale domanda era stata decisa in un precedente giudizio tra le parti.

Tale decisione era appellata dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS); resistevano i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS). Con sentenza depositata il 21.4.2007 il Tribunale di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuto la diversa natura dei danni reclamati nel precedente giudizio fra le parti, escludeva la sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del principio del “ne bis in idem” e condannava gli appellati alla esecuzione dei lavori necessari per eliminare la causa delle infiltrazioni in questione, condannandoli, inoltre, al risarcimento dei danni in favore degli appellanti, per la somma di euro 895,04, oltre interessi, rivalutazione monetaria e rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Osservava il Tribunale, sulla base di quanto accertato dal C.T.U., che la causa esclusiva delle lamentate infiltrazioni era da attribuirsi alla inidoneita’ ad uso esterno dei montanti in ferro scatolare, utilizzati nella struttura portante della veranda appartenente agli appellati; il conseguente deterioramento di tali montanti aveva determinato “infiltrazioni di acqua piovana all’interno del solaio e per discesa nel soffitto della camera da letto dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS)”.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) formulando quattro motivi con i relativi quesiti di diritto.

Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono:

1) improcedibilita’ della domanda per errata applicazione del principio del litisconsorzio necessario; mancata dichiarazione di estinzione del giudizio; errata ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’articolo 102 c.p.c. in relazione alla sussistenza del litisconsorzio necessario; la sentenza impugnata, nella parte motiva, aveva attribuito la responsabilita’ delle infiltrazione, in parte, ai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) ed, in parte, al Condominio, quanto al solaio del lastrico solare; con motivazione contraddittoria ed erronea il giudice di appello aveva ritenuto scindibile la causa dei danni, provenienti sia dal lastrico solare che dalla veranda sita su detto lastrico, di proprieta’ dei coniugi convenuti ed avente funzione di copertura del tetto condominiale,mentre avrebbe dovuto dichiarare improcedibile ed estinto il giudizio di appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio convenuto;

2) violazione e falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c. anche con riferimento all’articolo 1126 c.c., nonche’ contraddittorieta’ ed insufficienza di motivazione su punto decisivo della controversia; emergeva dalla C.T.U. e dalla sentenza impugnata che le infiltrazioni di acqua piovana provenivano dall’intera terrazza per cui responsabile dei danni e delle riparazioni necessarie sarebbe stato il condominio, in persona dell’amministratore e non il solo condomino proprietario del lastrico solare o terrazza che fungeva da copertura dell’intero edificio condominiale;

3) errata e falsa applicazione dell’articolo 103 c.p.c., commi 1 e 2 sulla scindibilita’ della causa ed insufficiente, contraddittoria motivazione, laddove la sentenza impugnata aveva condannato i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) “ad eseguire i lavori indicati nell’ultima pagina della consulenza tecnica di ufficio del 10.6.2004, ai nn. 1,3,4 intitolato “Soluzioni tecniche proposte”, oltre alle spese del giudizio, mentre, riguardo ai lavori di cui al n. 2 della stessa consulenza, aveva disposto, nella parte motiva, “che sono da eseguirsi a cura e spese del condominio” presente nel giudizio di primo grado e non citato in appello; peraltro, i lavori di cui al punto n. 2 della C.T.U. richiedevano la contestuale esecuzione rispetto a quelli posti a carico degli appellanti;

4) errata applicazione del principio del “ne bis in idem”, stante la identita’ del petitum e della causa pretendi del precedente giudizio (causa n. 4859/03) e di quello in esame.

Il ricorso e’ infondato.

In ordine al primo motivo va rilevato che la domanda risarcitoria nei confronti dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) e del Condominio e’ stata dedotta in primo grado, ex articolo 2043 c.c., in via solidale e non cumulativa, sicche’ non era ravvisabile un litisconcorzio necessario passivo nei confronti de Condominio, trattandosi di cause scindibili. Il Tribunale ha, del resto, affermato, con adeguata motivazione e sulla base dell’accertamento dello stato dei luoghi mediante C.T.U., l’esclusiva responsabilita’ extracontrattuale di detti coniugi in ordine alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo ove avevano realizzato una veranda, i cui montanti in ferro, con il loro deterioramento, erano stati la causa delle infiltrazioni di acqua piovana nell’unita’ immobiliare dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS). Va, al riguardo, rammentato che nel caso in cui si faccia valere la responsabilita’ solidale tra coobbligati, si verte in ipotesi di causa scindibile ex articolo 332 c.p.c., la notificazione dell’impugnazione alle altre parti, non contiene una vocativo in ius, come nell’ipotesi di cause inscindibili di cui all’articolo 331 c.p.c., ma ha valore ed efficacia di”litis denuntiatio”, allo scopo di avvertire tutti coloro che hanno partecipato al giudizio di primo grado che, ove intendano proporre impugnazione, dovranno farlo unicamente nel processo instaurato con l’impugnazione principale; tuttavia la sentenza del giudice di appello, che abbia omesso di disporre la notificazione dell’impugnazione, puo’ essere annullata solo se, al momento della relativa decisione, non siano decorsi, nei confronti della parte pretermessa, i termini per l’appello, mentre, ove gli stessi siano gia’ scaduti, come avvenuto nel caso di specie, l’inosservanza dell’articolo 332 c.p.c. non produce alcun effetto (V. Cass. n. 7308/2007; n. 6802/99; n. 6404/1998).

Privo di fondamento e’ il terzo motivo, dovendosi ribadire, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, citata nella sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 3672/97 e Cass. n. 9009/98) che se pure astrattamente e’ configurabile una diretta responsabilita’ del condominio per le cause delle infiltrazioni ed i danni conseguenti derivanti dal lastrico solare o terrazza a livello, anche se di proprieta’ esclusiva di alcuno dei condomini, tale responsabilita’ viene meno ove si accerti (come nella specie), una esclusiva responsabilita’ del proprietario del lastrico e della terrazza a livello.

Va aggiunto che la censura sul punto investe un apprezzamento in fatto, inerente all’accertamento della causa esclusiva delle lamentata infiltrazioni, ravvisata nei “montanti in ferro scatolare non idonei all’uso esterno”, installati nella veranda di proprieta’ degli attuali ricorrenti; sotto tale profilo la doglianza esula dal sindacato di legittimita’.

In ordine al terzo motivo e’ sufficiente rilevare che la sentenza impugnata non contiene alcuna condanna del Condominio in ordine alle spese che, secondo il giudice di appello, sarebbero a carico del Condominio e, pertanto, la censura sul punto non e’ sorretta da alcun concreto interesse.

Priva di fondamento e’ pure la quarta doglianza con cui si prospetta l’errata applicazione, da parte del Tribunale, del principio del “ne bis in idem”, con riferimento ad un precedente giudicato relativo ad altro giudizio fra le parti, definito dal Giudice di Pace. Al riguardo la sentenza impugnata ha dato conto della diversita’ dei danni oggetto dei due giudizi, nel senso che la statuizione coperta dal giudicato riguarderebbe infiltrazioni differenti da quelle oggetto di causa in quanto verificatesi in epoca precedente, incidenti sul vano bagno dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) e causate da perdite delle tubazioni dell’immobile dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS). Il ricorso, per quanto osservato, va rigettato. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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