Per poter configurare la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tanto viene dedotto dalla considerazione della natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui. Pertanto, quando l’attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell’ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti l’appartamento inferiore o superiore rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità o ad un gran numero di occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad una quantità considerevole di soggetti. Soltanto in tali casi potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica.

 

 

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 gennaio – 19 marzo 2014, n. 12939
Presidente Cortese – Relatore Boni

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza resa il 13 dicembre 2012 la Corte di Appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Treviso dei 20 giugno 2011, che aveva dichiarato l’imputata R.F. colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 659 cod. pen., contestatole per avere disturbato con rumori molesti prodotti a cadenza quotidiana in orario diurno e notturno il riposo di G.S., B.S. e delle altre persone occupanti il medesimo edificio residenziale, in Zero Branco sino al novembre 2010, e riduceva le pena inflittale dal Tribunale a mesi due di arresto, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per:
a) violazione, erronea e/o falsa applicazione della legge penale per insussistenza della fattispecie contestata, la cui integrazione richiede condotte lesive della quiete pubblica e non il disturbo ad un numero limitato di soggetti, come verificatosi nel caso in esame nel quale soltanto gli occupanti l’alloggio dei denuncianti avevano avvertito i rumori molesti tanto da essere stati gli unici a sporgere denuncia, mentre le affermazioni dell’amministratore T. si erano riferite a lamentele della sola famiglia S., quanto riferito dai carabinieri si esauriva in impressioni personali e le altre testimonianze assunte erano contraddittorie e non erano state considerate quelle dei testi D. e C., occupanti alloggi in posizioni lontane da quello dell’imputata; b) illegittimità del provvedimento emesso all’udienza dell’1/4/2011 di esclusione delle prove documentali offerte dalla difesa, mancata assunzione di prova decisiva, costituita da una videoripresa attestante il compimento di condotte moleste poste in essere dal denunciante S. in danno dell’imputata e dei coniuge, tale da dimostrare l’inattendibilità del denunciante, violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 234 e 237 cod. proc. pen..

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
1. Entrambe le sentenze di merito con conforme statuizione hanno fondato il giudizio di responsabilità a carico dell’imputata su un compendio probatorio, ritenuto solido e significativo, esaminato in modo puntuale, logico e ben argomentato. In particolare, hanno ritenuto che dall’appartamento occupato dall’imputata per un periodo protratto, anche successivo al trasferimento dei marito in altro alloggio, ove era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, fossero stati prodotti insopportabili rumori molesti, in orario diurno, ma soprattutto notturno, tali da pregiudicare gravemente la quiete ed il riposo delle persone presenti nell’appartamento sottostante e negli altri, facenti parte dello stesso edificio condominiale. In tal senso erano state valorizzate le deposizioni dei denuncianti, ma anche l’esito degli accertamenti condotti dai Carabinieri nelle nottate del 6, 7 ed 8 maggio 2010, i quali avevano constatato come in piena notte tra le ore 22.00 e le ore 05.00 fossero stati avvertiti rumori provenienti dall’abitazione della F., prodotti dall’improvviso e fragoroso abbattimento delle tapparelle, lasciate cadere con forza, da passi marcati sul pavimento, da colpi sordi, dallo sbattimento della tavoletta del w.c., dallo spostamento di mobili e suppellettili. Al riguardo, si è considerato che l’imputata, nonostante fosse stata richiamata ed ammonita formalmente dai militari dopo la loro rilevazione notturna, aveva proseguito in analoghe condotte, persino aggravatesi in tempi più recenti, tanto da aver indotto le persone offese a sporgere ulteriori denunce e che analoghe dichiarazioni erano state rese dalle testi A.F., V.N. e I.P., occupanti altrettanti alloggi dello stesso stabile e tutte concordi nel riferire di percepire le immissioni rumorose moleste, soprattutto in orario notturno, prodotte dall’imputata, nonostante i loro appartamenti non fossero sottoposti a quello della stessa. La F. in specie aveva riferito che avrebbe gradito trasferirsi in altro alloggio, se possibile, proprio per evitare tale incresciosa situazione, di cui si era parlato in tutto il condominio. Ad ulteriore riscontro si è indicata la testimonianza dell’amministratore del condominio, F.T., circa la numerose segnalazioni ricevute circa il comportamento pregiudizievole tenuto dall’imputata e le iniziative dallo stesso adottate per farlo cessare alla luce delle disposizioni del regolamento condominiale.
1.1. I dati probatori così raccolti sono stati ritenuti dimostrativi dell’effettiva realizzazione delle condotte denunciate e, proprio perché provenienti da fonti diverse, non ultimo dall’attività di constatazione della polizia giudiziaria, oggettivamente condotta per tre sere consecutive da soggetti estranei ad eventuali contese di vicinato, sono stati ritenuti attendibili e veritieri, sufficienti a dar conto degli elementi costitutivi della fattispecie penale contestata.
1.2. La Corte di merito ha già esaminato e disatteso anche l’eccezione difensiva che ha tentato di screditare l’attendibilità delle fonti di prova dell’accusa, sostenendo che le stesse si riducevano alle sole persone dei denuncianti e che gli altri condomini non avevano assunto analoghe iniziative: ha considerato irrilevante tale circostanza in ragione del fatto che non tutti coloro che avevano percezione di fatti illeciti si inducevano ad effettuare formali segnalazioni dell’accaduto alle forze dell’ordine e per contro significativo che analoghe informazioni fossero state fornite da soggetti occupanti appartamenti diversi, anche non sottoposti a quello della F..
1.3. La pluralità e diversità delle fonti di prova ha indotto i giudici di merito a ritenere altrettanto irrilevanti i comprensibili dissapori verificatisi con la famiglia S.-S., perché originati dai comportamenti ineducati e lesivi posti in essere dall’imputata, tali comunque da non pregiudicare l’attendibilità delle deposizioni dei denuncianti, che avevano trovato conferme in quelle degli altri testi a carico. Per contro, non può censurarsi la svalutazione delle prove a discarico offerte con i testi M. e C., quest’ultimo suocero dell’imputata e quindi a questa legato da vincoli familiari, che entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto non in grado di offrire valida smentita a quanto riferito dai testi dell’accusa perché occupanti appartamenti distanti da quello della F..
1.4. Infine, la Corte di Appello ha motivatamente disatteso anche la tesi difensiva, che pretende di ascrivere al sonnambulismo della figlia minore dell’imputata eventuali rumori notturni, avendo rilevato che, per la sua natura contravvenzionale, il reato contestato era addebitabile anche a fronte di un comportamento colposo, riscontrabile nel mancato controllo sui movimenti di eventuali figli minori e che comunque, per avere i Carabinieri ammonito la F., destinataria di richiami anche da parte dell’amministrazione condominiale, la sua condotta era stata connotata da coscienza ed insistita volontà di arrecare deliberatamente noia, disturbo e fastidio agli altri residenti.
1.5. Deve dunque concludersi che la valutazione del materiale probatorio, effettuata dai giudici di merito, è corretta ed immune da vizi logici e giuridici, resistendo dunque a tutte le obiezioni difensive, che, oltre ad essere infondate in sé, mirano a sollecitare a questa Corte un difforme apprezzamento di circostanze di fatto, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.
2. Non sono ravvisabili nemmeno i vizi denunciati col secondo motivo di gravame: il diniego di ammissione delle videoriprese, realizzate dall’imputata e ritraenti presunte condotte antigiuridiche poste in essere dal denunciante S., è stato giustificato in ragione della loro superfluità per la già acquisita dimostrazione dei rapporti tesi e conflittuali tra l’imputato e la famiglia S. e comunque per il fatto che l’eventuale giudizio di inattendibilità di quest’ultimo non avrebbe compromesso l’acquisizione di altre valide prove in ordine ai comportamenti denunciati. In ogni caso va rilevata anche la genericità della doglianza, che non specifica quali comportamenti sarebbero stati filmati, in quali date e quale attinenza essi potessero avere con i fatti denunciati, sicchè non risulta assolto anche l’onere di allegazione circa la decisività della prova non ammessa.
3. Anche in punto di diritto la decisione impugnata risulta allineata all’orientamento interpretativo della giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 1, n. 3348 del 16/01/1995, Draicchio, rv. 200692; sez. 1, n. 5578 del 6/11/1995, Giuntini ed altri, ev. 204796; sez. 1, n. 1406 del 21/12/1996, PC e Costantini, rv. 209694; sez. 1, n. 7753 del 20.5.1994, De Nardo, rv. 198766, sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, Iori, 251406), secondo il quale, per poter configurare la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tanto viene dedotto dalla considerazione della natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui. Pertanto, quando l’attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale, come ricorre nel caso in esame, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell’ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti l’appartamento inferiore o superiore rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità o ad un gran numero di occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad una quantità considerevole di soggetti. Soltanto in tali casi, come risulta essersi verificato in quello affrontato dalla sentenza impugnata, potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica.
Per le ragioni esposte il ricorso, palesemente infondato in ogni sua deduzione, va respinto con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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