L’allacciamento alle reti dei servizi della casa mobile potrebbe avere anch’esso carattere temporaneo, pertanto non è di per sé sufficiente ad integrare il reato di costruzione edilizia abusiva.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 novembre 2013 – 24 gennaio 2014, n. 3572
Presidente Squassoni – Relatore Andronio

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 30 aprile 2013, il Tribunale di Lucca ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 9 aprile 2013 nei confronti degli indagati, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, 181, del d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione all’esecuzione di interventi edilizi in area adibita a campeggio, in assenza del permesso di costruire e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico; sequestro avente ad oggetto case mobili allacciate alle reti idriche, elettriche e fognarie, ritenute essere strutture ricettive con caratteristiche di sostanziale stabilità e destinate in modo permanente e a tempo indeterminato all’accoglienza con pernottamento di ospiti del campeggio sprovvisti di tende o altri mezzi propri.
2. – Avverso l’ordinanza gli indagati, legali rappresentanti della società proprietaria del campeggio nel quale gli interventi edilizi asseritamente abusivi sono stati posti in essere, hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si rilevano la mancanza della motivazione e l’erronea applicazione degli artt. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, 29 della legge della Regione Toscana n. 42 del 2000, 26, comma 2, del regolamento della Regione Toscana n. 18 del 2001. Ricorda la difesa che le opere oggetto di sequestro sono case mobili costruite in vari materiali con telaio metallico e dotate di ruote, con attacchi smontabili, insistenti solo su 46 piazzole a fronte di un numero totale di 358 piazzole esistenti. Si evidenzia, in particolare, che l’art. 29, comma 2, della richiamata legge regionale n. 42 del 2000 consente, in non più del 40% delle piazzole di un campeggio, l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio stesso nell’area autorizzata. Ciò è quanto sarebbe avvenuto nel caso di specie, in presenza di strutture temporanee dotate di attacchi ai servizi facilmente smontabili e rimovibili.
2.2. – Si rileva, in secondo luogo, la mancanza di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, perché non si sarebbe considerato che l’istallazione di case mobili non produce alcun aumento del carico urbanistico, dato che insiste su una struttura ricettiva già preesistente, già debitamente autorizzata e avente carattere stagionale.

Considerato in diritto

3. – Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1. – Il primo motivo di gravame è fondato e deve essere accolto.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), n. 5), del d.P.R. n. 380 del 2001, il reato di costruzione edilizia abusiva è configurabile anche nell’ipotesi di installazione di case mobili aventi una destinazione duratura per soddisfare esigenze abitative. Il legislatore statale (come del resto quello regionale) intende, infatti, fare riferimento alla stabilità dell’opera e alla capacità di trasformare in modo durevole l’area occupata (sez. 3, 23 marzo 2011, n. 25015).
Quanto al caso di specie rilevarsi che l’ordinanza impugnata non da conto delle modalità di ancoraggio delle case mobili al suolo, omettendo, in particolare, di specificare se tale ancoraggio abbia carattere temporaneo. Si tratta di un’omissione decisiva ai fini della sussistenza del fumus del reato, perché la temporaneità dell’ancoraggio è espressamente ritenuta determinante dall’art. 29, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 42 del 2000, che trova applicazione nel caso di specie.
Tale ultima disposizione prevede, in particolare, che è consentita, in non più del 40% delle piazzole di un campeggio – definito dal comma 1 dello stesso articolo come struttura ricettiva a gestione unitaria, aperta al pubblico, attrezzata su area recintata per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi immobili – l’istallazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza dell’campeggio nell’area autorizzata.
Né il fatto che le case mobili siano allacciate alle reti dei servizi è di per sé sufficiente a ritenere configurabile il fumus dei reati contestati, perché tale allacciamento ben potrebbe avere anch’esso carattere temporaneo, in mancanza di univoche specificazioni del provvedimento impugnato sul punto. Viene in rilievo, del resto, la previsione dell’art. 26 del reg. regionale n. 18 del 2001, a norma del quale “Nei campeggi le caratteristiche dell’ancoraggio delle strutture temporaneamente I ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell’area non sia più a campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. È consentito l’allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d’acqua, scarico, elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili”.
3.2. – Infondato è invece il secondo motivo di ricorso, relativo alla pretesa mancanza della motivazione circa il periculum in mora. Il Tribunale evidenzia infatti, sul punto, che vi è un concreto pericolo di aggravamento e protrazione delle conseguenze dei reati dannose per l’assetto edilizio e paesaggistico del territorio, in dipendenza dell’ulteriore utilizzazione a fini abitativi delle case – mobili realizzate; utilizzo che avviene proprio attraverso l’allacciamento alle reti idriche, elettriche e fognarie oggetto di contestazione.
4. – Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Lucca, perché proceda a nuovo esame circa la sussistenza del fumus dei reati contestati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lucca.

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