Esclusa la diffamazione contestata al condomino che scrive una lettera inserita nelle cassette della posta nella quale accusa l’amministratore di ignorare la legge fiscale.

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale – Sentenza 5 ottobre 2016, n. 41785

Ingiuria – Diffamazione – Verifica del requisito della continenza con riferimento alla forma della comunicazione e non al contenuto comunicato – Sussistenza del diritto di satira – Portata non diffamatoria dei volantini incriminati – Fondamento su situazioni di fatto rispondenti a verità – Configurabilità della scriminante del diritto di critica – Annullamento senza rinvio

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/05/2015 del TRIBUNALE di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO MARIA STEFANO PINELLI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha confermato la condanna a pena di giustizia ed al risarcimento del danno emessa in primo grado nei confronti dell’imputato per i delitti di cui agli articoli 594 e 595 c.p., avvenuti in ambito condominiale nei confronti dell’amministratore, in epoca anteriore a (OMISSIS).
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell’imputato, che ha lamentato il vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza aveva giudicato firmati dall’imputato tutti i volantini ritenuti diffamatori e non solo quelli che lo stesso aveva ammesso di aver scritto, in base all’assonanza tra lo pseudonimo usato dal firmatario – (OMISSIS) – ed il cognome dell’imputato, (OMISSIS).
1.1 Per altro verso e’ stata censurata la decisione per illogicita’ di motivazione nella parte in cui aveva ritenuto che la data del (OMISSIS), in cui si era verificato l’unico episodio constatato di persona dalla parte civile, in cui l’imputato aveva inserito i volantini incriminati nelle cassette delle lettere, non fosse certa, al contrario di quanto scritto nella querela sporta dall’amministratore.
2. Col secondo motivo e’ stata censurata l’errata applicazione degli articoli 594 e 595 c.p., sulla natura ingiuriosa e diffamatoria dei volantini e si e’ invocato il diritto di critica anche sotto forma di diritto di satira. Sostiene il ricorrente che il condominio aveva interesse a conoscere gli errori compiuti dall’amministratore in specie riguardo a presunte detrazioni fiscali pertinenti le spese per il parcheggio, che aveva ritenuto possibili; il fatto del resto era vero poiche’ l’imputato era stato informato dall’Agenzia delle entrate dell’impossibilita’ di tali detrazioni. Per quanto riguarda la vignetta in cui l’amministratore era rappresentato come un personaggio con naso allungato e con un cartello appeso al collo con la scritta (OMISSIS), la stessa era da inquadrare nel diritto di satira, aveva uno stretto legame con l’operato dell’amministratore, criticato per aver dato informazioni inesatte all’assemblea dei condomini e, per quanto grottesca, non era in se’ volgare o ripugnante.
All’odierna udienza il PG, dr Pinelli, ha concluso per l’annullamento senza rinvio in relazione all’articolo 594 c.p., e con rinvio al Tribunale per la rideterminazione della pena; rigetto nel resto. L’avvocato (OMISSIS) per la parte civile ha chiesto la conferma della sentenza, depositando nota spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito precisati.
1. Quanto al primo motivo deve osservarsi che, tramite l’apparente doglianza circa i citati vizi di motivazione, il ricorso introduce in realta’ temi squisitamente fattuali, criticando nel merito la decisione d’Appello.
1.1 La spiegazione dell’iter logico giuridico seguito dai Giudici bolognesi sul tema dell’attribuibilita’ di tutti gli scritti a firma (OMISSIS) all’imputato, appare esauriente e conforme a comuni criteri di logica ed esperienza delle cose. Infatti, la sentenza, premesso che l’imputato stesso aveva riconosciuto come due le missive sottoscritte col suo cognome, ha fatto riferimento, come principale prova indiziaria, all’assonanza tra lo pseudonimo scelto dal vignettista – che secondo la difesa avrebbe dovuto essere persona diversa da (OMISSIS) ed il cognome del ricorrente, oltre che, come elementi di corroborazione della prova, alla medesima veste grafica usata per scrivere e disegnare dal presunto ignoto (OMISSIS) e dall’imputato.
1.2 La giustificazione alternativa proposta dal ricorso, secondo la quale qualcun altro dei condomini, a causa di un generalizzato sentimento di astio nei confronti dell’architetto, avrebbe a sua volta architettato un’attivita’ calunniosa ai suoi danni, costituendo materiale diffamatorio a lui riferibile per metterlo in guai giudiziari, oltre ad essere perfettamente sul fatto, e’ solo congetturale. Invero, non risulta che durante il processo siano emersi in tal senso positivi dati conoscitivi, ne’ li ha indicati lo stesso ricorso, che sul punto risulta generico in modo disarmante. 1.3 La sentenza, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, ha, pertanto, motivato congruamente sul tema dell’attribuzione di tutti i volantini incriminati all’imputato, consistendo per di piu’ la versione difensiva da verificare in una mera ipotesi, sganciata da positivi dati probatori.
2. L’altro profilo del primo motivo – sub 1.1 – risulta inammissibile, essendo esplicitamente imperniato su una richiesta di diverso apprezzamento delle prove testimoniali, di cui ha, infatti, riportato stralci. La doglianza in tal modo non si e’ confrontata con la chiara motivazione dei Giudici di Appello, nella quale si legge che la stessa parte civile, nella sua deposizione, si era mostrata incerta sulla data in cui scopri’ (OMISSIS) in flagranza dell’immissione degli scritti ritenuti offensivi nella cassetta della posta, e cio’ nonostante che i difensori delle parti durante il suo esame facessero espresso riferimento a tale data; ugualmente imprecisa sullo specifico punto la testimonianza del condomino (OMISSIS). L’indicazione della data del (OMISSIS) presente nella querela sporta dalla parte lesa e’ stata correttamente ritenuta superata dalla sentenza impugnata, per il noto principio generale della formazione della prova nel corso del processo, come congruamente spiegato in motivazione.
3. Il secondo motivo di ricorso e’ fondato.
E’ opportuno ricordare che le sentenze del merito hanno ritenuto ingiuriosi e diffamatori gli scritti in cui era stata messa in dubbio la professionalita’ dell’amministratore, valorizzando allo scopo il fatto che in essi era stata evidenziata la mancanza di titoli ad esercitare la qualifica ricoperta. Le comunicazioni reputate diffamanti avevano fatto specifico e chiaro riferimento all’ignoranza da parte di costui delle leggi fiscali, da cui sarebbe derivato un danno ai condomini, a causa delle errate informazioni loro fornite circa la possibilita’ di detrarre fiscalmente una quota delle spese sostenute per il parcheggio. Pure denigratoria dell’onorabilita’ dell’amministratore era stata stimata la vignetta in cui lo si era paragonato a Pinocchio, dandogli, con implicita ma chiara allusione, del bugiardo.
E’ necessario esaminare ciascuno dei due suindicati profili dell’apparato motivazionale.
3.1 In particolare quanto al primo aspetto la sentenza impugnata ha opinato, con motivazione invero molto succinta, che il riferimento alla mancata iscrizione ad albi professionali, non essendo questa necessaria ai fini dell’esercizio dell’incarico di amministratore, fosse non pertinente al tema di discussione, concretizzandosi in accuse gratuite nei confronti della parte civile.
3.2 Tale esposizione argomentativa, oltre ad essere al limite dell’inadeguatezza a giustificare le ragioni della decisione, e’ incoerente con il solido indirizzo di questa Corte, secondo il quale il requisito della continenza, elemento costitutivo e limite del diritto di critica, non riguarda il contenuto delle espressioni ma la forma della comunicazione, che non deve trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona criticata. In tal senso Sez. 5, Sentenza n. 18170 del 09/03/2015 Ud. (dep. 30/04/2015) Rv. 263460: In tema di delitti contro l’onore, il requisito della continenza non puo’ essere evocato come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell’opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacche’ altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all’articolo 21 Cost.. Il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalita’ espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa, ovvero alle modalita’ espressive utilizzate e non al contenuto comunicato. Massime precedenti Conformi: N. 36602 del 2010 Rv. 248432.
3.3 Applicando tale condiviso principio al caso in esame, va osservato che la citazione nei volantini incriminati della mancanza di titoli abilitativi da parte dell’amministratore, per quanto impropria, non ha assunto caratteri in se’ infamanti e/o umilianti, ne’ appare carica di significati aggressivi verso la persona dell’amministratore, riferendosi esclusivamente al suo operato in quanto tale, ritenuto sbagliato in relazione alla circoscritta questione fiscale di interesse del condominio.
3.4 Per quanto riguarda l’immagine di Pinocchio, pure giudicata diffamante, essa appare inquadrabile – come proposto in ricorso e ritenuto dai Giudici di Appello – nel diritto di satira, che la giurisprudenza ha individuato e collocato nell’ambito della scriminante dell’esercizio di un diritto, ex articolo 21 Cost., e articolo 51 c.p., fermi restando i limiti dell’inutile e gratuito disprezzo personale, che di regola caratterizza il diritto di critica.
In tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 5695 del 05/11/2014 Cc. (dep. 06/02/2015) Rv. 262531: In tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste l’esimente del diritto di critica, quando le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in un’argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato il provvedimento del Tribunale che, omettendo di indicare i motivi per cui le espressioni utilizzate negli articoli di stampa non esprimevano una critica, ma ludibrio o disprezzo personale, si era limitato a richiamare singole espressioni satiriche come “Piano alla Toto’ truffa”, riferito alla vendita da parte di un dirigente pubblico di un proprio brevetto all’amministrazione di appartenenza). In senso conforme N. 42643 del 2004 Rv. 230066, N. 3676 del 2011 Rv. 249700, N. 37706 del 2013 Rv. 257255.
Con specifico riferimento al requisito della continenza dei modi espressivi simbolici nell’esplicazione di attivita’ di satira si e’ pronunciata questa Corte, in Sez. 5, Sentenza n. 37706 del 23/05/2013 Ud. (dep. 13/09/2013) Rv. 257255: In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del riconoscimento dell’esimente prevista dall’articolo 51 c.p., qualora l’articolo contenga una critica formulata con modalita’ proprie della satira, il giudice, nell’apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si puo’ applicare il metro consueto di correttezza dell’espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo.
3.5 Alla luce dei suindicati principi, nella fattispecie in esame l’uso della figura di Pinocchio, personaggio della cultura letteraria universale,noto per le sue bugie – invero tanto grandi da risultare innocue per tutti se non per lo stesso autore – non risulta in se’ dispregiativo, ne’ la vignetta e’ caratterizzata da tratti volgari. Nel contesto comunicativo ritenuto provato il suo riconoscibile significato simbolico negativo appare riferito all’inaffidabilita’ dimostrata dall’amministratore nella suddetta specifica questione fiscale e non rivolto al discredito gratuito della sua persona; sul punto appare opportuno precisare che l’epiteto di bugiardo che i Giudici territoriali hanno attribuito al disegno non appare coerente con le altre prove da essi esaminate.
4. Deve, infine, considerarsi che gli argomenti suscitati nei documenti ritenuti diffamatori rivestivano un oggettivo interesse per i condomini cui erano rivolti, essendo collegati alla ipotizzata possibilita’ – da parte dell’amministratore – che questi detraessero fiscalmente una quota delle spese sostenute per il parcheggio. Tale possibilita’, del resto, appare smentita dalla competente Agenzia delle entrate – come emerge dagli atti allegati al ricorso – risultando, pertanto, veritiera, nel caso specifico, la censura di ignoranza della legge fiscale mossa nei confronti della parte civile tramite i materiali oggetto del processo e giudicati offensivi.
4.1 E’ condivisibile, pertanto, anche il profilo del ricorso che – in armonia con il consolidato orientamento di questa Corte – ha censurato la motivazione della sentenza, nella parte in cui non ha considerato che le espressioni ritenute ingiuriose e diffamatorie erano in definitiva fondate su una situazione di fatto rispondente a verita’. In tal senso Sez. 5, Sentenza n. 7715 del 04/11/2014 Ud. (dep. 19/02/2015) Rv. 264064 Massime precedenti Conformi: N. 3676 del 2011 Rv. 249700, N. 40930 del 2013 Rv. 257794, che hanno argomentato sul presupposto della veridicita’ delle notizie e/o dei fatti come elemento essenziale del diritto di critica.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono deve giudicarsi che i fatti-reato attribuiti all’imputato siano scriminati ai sensi dell’articolo 51 c.p., per il legittimo esercizio del diritto di critica e la sentenza deve essere annullata senza rinvio perche’ gli stessi fatti non costituiscono reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ i fatti non costituiscono reato.

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