Quanto alla questione della misura di utilizzazione della cosa comune, che nell’attuale regolamentazione giuridica del condominio, la stessa non è certamente in rapporto con la quota maggiore o minore di proprietà del singolo condominio ed è totalmente sganciata dalle “tabelle millesimali” utilizzate per il calcolo delle spese relative alla gestione del bene stesso. Occorre sul punto fare invece riferimento a quanto prevede l’art. 1102 c.c. secondo il quale, ciascun partecipante al condominio può servirsi della cosa comune, “purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto.

Quindi, per ripartire le spese e per prendere le decisioni dell’asssemblea, il diritto sulle parti comuni è legato ai millesimi di proprietà; il diritto d’uso delle parti comuni invece è paritario e rispetto ad esso i millesimi non hanno alcun valore.

Cassazione 16 gennaio 2014, n. 820

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *