Qualora un’unità immobiliare facente parte di un condominio sia oggetto di diritto di usufrutto, all’assemblea che intenda deliberare l’approvazione del preventivo di spesa per il rifacimento della facciata condominiale deve essere convocato il nudo proprietario, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20171/2007 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COND (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2595/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 10.06.1999 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Roma, il Condominio del (OMISSIS), chiedendo dichiararsi: la nullita’ della delibera assembleare del condominio del 29.12.1998 per mancata comunicazione nei loro confronti dell’avviso di convocazione dell’assemblea; l’annullabilita’ della delibera assembleare dell’11.05.1999, nella parte in cui si ripartivano tra i condomini le spese di rifacimento dei frontalini dei balconi del fabbricato; l’annullabilita’ della stessa delibera dell’11.05.1999 nella parte in cui ripartiva tra i condomini le spese di rifacimento della facciata del fabbricato condominiale, senza tenere conto di una somma liquidata dall’assicurazione al Condominio, in conseguenza di un danno derivante alle parti comuni dell’edificio a seguito di un’esplosione; nonche’ di ordinare al Condominio il rendiconto di tutte le somme corrisposte dall’assicurazione, indicando il criterio di ripartizione delle stesse tra tutti i condomini. Si costituiva il Condominio del (OMISSIS) chiedendo il rigetto delle domande degli attori rilevando, in ordine alla delibera del 29.12.98 che essi erano nudi proprietari delle unita’ immobiliari essendo usufruttuaria la loro madre, per cui non avevano diritto ad essere avvisati per prendere parte all’assemblea, in quanto la relativa delibera interessava solo l’usufruttuaria, avendo ad oggetto attivita’ ordinaria di amministrazione;

riteneva che in merito era comunque cessata la materia del contendere in quanto in data 15.9.99 si era tenuta una nuova assemblea che aveva nuovamente approvato gli stessi punti dell’o.d.g. precedente. Nel corso del giudizio interveniva (OMISSIS), madre degli attori ed usufruttuaria, chiedendo l’accoglimento delle stesse domande attoree. L’adito tribunale con sentenza n. 6602/2002dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda riguardante la delibera del 29.12.1998 e rigettava e dichiarava inammissibili tutte le altre domande; in particolare, quanto alle spese per il rifacimento dei frontalini dei balconi dell’11.05.99 esse dovevano essere ripartite tra tutti condomini, mentre riteneva che non fosse proponibile nei confronti del condominio un giudizio di rendiconto in relazione all’indennizzo assicurativo riscosso dal Condominio. La decisione era appellata dai (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) che ne chiedevano la riforma. Costituitosi il Condominio, l’adita Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2595 pubblicata il 31.05.06 accoglieva parzialmente l’impugnazione per quanto riguarda la ripartizione della spesa riguardante i frontalini dei balconi (che dovevo porsi a carico dei singoli condomini), mentre confermava nel resto l’impugnata sentenza. Secondo la Corte Capitolina la delibera del 29.12.1998 era stata sanata per effetto della successiva delibera del 15.9.99, mai impugnata, in cui l’assemblea condominiale aveva approvato gli stessi punti dell’o.d.g. della precedente del 29.12.98; sottolineava che gli attori non avevano dimostrato quanto da essi sostenuto e cioe’ che l’indennizzo dell’assicurazione coprisse tutte le spese sborsate dal condominio; confermava che non poteva farsi ricorso al procedimento di cui agli articoli 263 e 264 c.p.c., in quanto la presentazione del conto era sostanzialmente gia’ avvenuta in assenza di contestazioni, mentre non era seguita dall’impugnazione della delibera.

Per la cassazione della suddetta pronuncia ricorrono i (OMISSIS) – (OMISSIS) sulla base di n. 6 censure. Resiste con controricorso il condominio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’articolo1137 c.c., e articolo 112 c.p.c., nonche’ il vizio di omessa pronuncia.

Secondo i deducenti che la corte territoriale avrebbe completamente omesso di pronunciarsi circa l’annullamento della delibera del 29.12.1998 per difetto di preventiva comunicazione dell’avviso e della data dell’Assemblea e della trasmissione dell’estratto del verbale d’assemblea ad ogni singolo condomino. I ricorrenti invero avevano avuto legale conoscenza dell’assemblea solo in data 11.5.1999, “allorche’ il condominio dissenziente (OMISSIS) zio esternava censure all’operato dell’Amministratore….” La (OMISSIS) in modo particolare avrebbe avuto interesse ad intervenire all’assemblea relativamente ai primi 4 punti dell’ordine del giorno con cui venivano sottoposte all’esame dei condomini questioni di ordinaria amministrazione.

Il motivo non e’ fondato. Non e’ invero ravvisabile il denunciato vizio di omessa pronuncia (articolo 112 c.p.c.) in quanto la Corte d’appello ha trattato ex professo le questioni di cui alla suddetta doglianza, ribadendo che i (OMISSIS) in quanto nudi proprietari “non avevano alcun titolo per essere invitati alle dette assemblee, cosi’ risultando privi, in ogni caso del potere d’impugnare le delibere”.

Passando al 2 motivo, con esso i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1137 c.c., e articolo 67 disp. att. c.c., articoli 1193, 1199 e 2697 c.c.; si sostiene che l’usufruttuaria (OMISSIS) non era stata convocata per l’assemblea dell’11.5.99 pur avendone diritto (si discuteva di fatti di ordinaria amministrazione) e di avere avuto conoscenza della delibera solo quando si era costituita in giudizio; e che anche su tale eccezione la corte distrettuale non si era pronunciata.

La doglianza non ha pregio. Invero la (OMISSIS) aveva chiesto l’annullamento della delibera non per omessa convocazione ma per altri motivi di merito;

essa peraltro non ha impugnato l’ulteriore ratio decidendi costituita dall’affermazione della corte territoriale secondo cui la delibera non risultava essere stata mai impugnata tempestivamente.

Con il 3 motivo: si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., e articolo 112 c.p.c..

I ricorrenti sostengono che non corrisponde al vero che la delibera del 15.9.1999 avesse lo stesso contenuto della delibera del 29.12.98, per cui la successiva delibera era stata erroneamente considerata avere efficacia “sanante” rispetto alla prima; si contesta altresi’ che la prova di tutto cio’ – come ritenuto dalla Corte territoriale – fosse a carico degli attori e non invece del condominio.

La doglianza e’ fondata. Invero se si confrontano i singoli punti del rispettivo “ordine del giorno” delle due assemblea (interamente trascritti nel ricorso, a pagg. 15 e 16) non si puo’ dire che trattasi degli stessi argomenti, apparendo anzi del tutto diverse le questioni che si sarebbero dovuto discutere nelle rispettive assemblee. Non appare dunque corretto sostenere che la seconda delibera del 15.9.99 abbia avuto efficacia sanante rispetto alla prima del 29.12.98, con la quale ha ben pochi punti in comune. Con il 4 motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’articolo 1136 c.c., e articolo 67 disp. att. c.c.; deducono che i (OMISSIS) quali nudi proprietari avevano interesse a partecipare all’assemblea del 29.12.98, per cui essi avevano diritto ad essere convocati perche’ alcuni punti del relativo o.d.g. avevano ad oggetto lavori di straordinaria manutenzione, come il ripristino della facciata; si contesta infine che la prova di tutto cio’ fosse a carico degli attori e non del Condominio.

Il motivo e’ fondato.

In effetti dal menzionato ordine del giorno si evince che oggetto della delibera era il preventivo di spesa per il rifacimento della facciata disastrata a seguito dell’esplosione e la rendicontazione dell’ex amministratore con mandato speciale ad hoc per la gestione dei fondi sul sinistro. Si tratta dunque di atti di straordinaria manutenzione, per cui i nudi proprietari quali i (OMISSIS), avevano indubbiamente diritto a parteciparvi e dovevano dunque essere convocati.

Con il 5 motivo: i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 2377 c.c., e articolo91 cpv. c.p.c.. La delibera del 19.5.99 che si assume avesse efficacia sanante, era intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio: la citazione era stata notif. in data 10.6.1999: cio’ avrebbe comportato semmai la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con ogni consequenziale effetto. La doglianza non ha pregio: il ricorrente non ha interesse, atteso che in punto spese il giudice ha indubbiamente tenuto conto della vicenda processuale in esame, disponendo la parziale compensazione delle spese processuali.

Con il 6 motivo si denuncia la violazione degli articoli 1130 e 1723 c.c.: si sostiene che i condomini potevano proporre in sede assembleare una domanda di rendiconto ex articolo 263 c.c. su oggetto eccedente l’ordinaria amministrazione, trattandosi della gestione delle somme pagate dall’assicurazione, cioe’ di un rendiconto diverso da quello che normalmente doveva rendere l’amministratore. La domanda non ha pregio.

La sede appropriata per discutere di tale questione e’ infatti quella dell’assemblea in cui l’amministratore condominiale deve rendere conto;

peraltro appare inammissibile in quanto generico ed inconferente, il quesito di diritto riportato alla fine del motivo.

Infine deve ritenersi assorbita la doglianza di cui al 7 motivo (violazione degli articoli91 e 92 c.p.c.) con cui i ricorrenti contestano la decisione in punto compensazione delle spese processuali.

Conclusivamente vanno accolte il 3 ed il 4 motivo del ricorso, assorbito il 7; rigettati i restanti motivi; cassa le sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

P.Q.M.

la Corte riuniti i ricorsi accoglie il 3 ed il 4 motivo del ricorso, assorbito il 7; rigettati i restanti motivi; cassa le sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *