In tema di deliberazioni condominiali, ai fini della valida costituzione dell’assemblea, l’art. 1136, comma I c.c., è richiesta la presenza di almeno 2/3 del valore dell’edificio e 2/3 dei partecipanti al condominio. In seconda convocazione, invece, è richiesto un numero di voti che rappresentano il terzo dei partecipanti ed almeno un terzo del valore dell’edificio, a nulla rilevando che i condomini siano intervenuti personalmente o per delega, ove risultino indicati con precisione i millesimi dagli stessi rappresentati. Si ritiene infatti che ai fini della verifica dei quorum previsti dall’art. 1136 c.c., il verbale di assemblea debba contenere l’elenco nominativo dei condomino intervenuti di persona o per delega, nonché l’indicazione dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro ed il valore delle loro quote millesimali.

 

Tribunale Treviso, Sezione 1 civile

Sentenza 10 luglio 2013, n. 1299

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il G.O.T., dott.ssa Marica Loschi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8129/2011,

TRA

DA.KA. E DA.BA.,

rappresentate e difese dall’avv. St.Es. ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Treviso Viale (…), giusta mandato a margine dell’atto di citazione,

attrici

E

Il Condominio AU.,

in persona dell’amministratore pro tempore rag. Gi.Bo. rappresentato e difeso dall’avv. St.Zo. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Via (…), come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

convenuto

Oggetto: impugnazione delibera condominiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 14.12.2011 Da.Ka. e Da.Ba., quali proprietarie di un immobile nel complesso condominiale Au. di Treviso, convenivano in giudizio l’amministratore di condominio, rag. Gi.Bo., per sentire dichiarare nulli e/o annullabili gli avvisi di convocazione e le delibere assembleari del 6/7/14 novembre 2011, per essere stato violato il termine di 5 giorni stabilito per la convocazione.

Le attrici lamentavano, inoltre, la mancata consegna di copia della documentazione contabile relativa al condominio, con riguardo ai contratti, ai preventivi, alle bollette ed ai pagamenti, al fine di verificare i bilanci e la gestione amministrativa.

Denunciavano, in particolare, anche la mancata allegazione delle due fatture relative a degli interventi nel condominio (“Impresa Edile Us.” e corrispettivo amministratore”) nonché la validità del voto espresso da due condomini rappresentati per delega da tale sig. Bo., precisando come in questo modo la delibera assembleare del 14.11.2001 non avrebbe raggiunto il quorum né per la nomina dell’amministratore, né per l’approvazione dei bilanci, mancando le maggioranze prescritte dalla legge.

Con comparsa di costituzione, il Condominio, nella persona dell’amministratore, contestava quanto asserito dalle attrici, rilevando che l’avviso di convocazione dell’assemblea del 14.11.2011 era stato fatto appunto per ovviare a quelli precedenti, non ricevuti tempestivamente, e che l’assemblea doveva considerarsi valida ed efficace, sia in punto costituzione che approvazione deliberazioni.

In ordine alla documentazione, rilevava che era stata trasmessa alle attrici in data 4.11.2011, 11.11.2011 e 14.11.2011 la documentazione richiesta e che i punti di cui all’ordine del giorno erano stati approvati secondo le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c.

La causa veniva istruita solo documentalmente e veniva trattenuta dal giudice in decisone sulle conclusioni in epigrafe indicate.

Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla legittimità dell’assemblea condominiale del 14.11.2011, in relazione alla validità dell’avviso di convocazione.

Secondo parte attrice il Condominio aveva indetto la riunione in prima convocazione per il 6.11.2011 ad ore 23.45 ed in seconda convocazione per il 7.11; la relativa convocazione era giunta alle attrici senza il rispetto del termine previsto dall’art. 66 disp. attuazione c.c.

Tale assunto non è contestato da parte convenuta, tant’è che lo stesso amministratore, riconoscendo l’errore, procrastinava l’assemblea prevista in seconda convocazione per il 7 novembre al 14 novembre, conformemente alle disposizioni che prevedono il termine di 5 giorni per il ricevimento della convocazione da parte del condomino.

La stessa parte attrice si doleva del fatto che l’adunanza del 14.11.2011 fosse un mero rinvio, privo dell’ordine del giorno, da non ritenersi valida essendo la prima convocazione stata fissata per il 6.11.2011, giorno coincidente con una domenica e ad un orario tardo, quale le ore 23.45.

Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “in mancanza di una norma che disponga il contrario, non esistono limiti di orario alla convocazione di un’assemblea condominiale, né la fissazione in ora notturna può ritenersi preclusiva della possibilità di parteciparvi …”.(cfr. cass. Civ. sez. 2, sent. n. 697/2000).

Pertanto deve ritenersi valida la prima convocazione del 6.11 ed, allo stesso modo, valida la convocazione del 14.11.2011, che si qualificherebbe quale seconda convocazione.

In ogni caso, non appare rilevante definire di prima o di seconda convocazione l’assemblea del 14.11.2011, in quanto le maggioranze prescritte dalla legge, sia per la sua costituzione che per l’approvazione delle deliberazioni assunte, sono state raggiunte.

Ai fini, infatti, della costituzione l’assemblea appare regolarmente costituita, ai sensi dell’art. 1136 c.c.: sono intervenuti infatti 11 condomini su un totale di 13 per complessivi 1802,53 millesimi in conformità alle maggioranze richieste dall’art.1136, I co., c.c., che stabilisce per la regolare costituzione la presenza di almeno 2/3 del valore dell’edificio e 2/3 dei partecipanti al condominio. Non solo.

Le deliberazioni assunte sono state approvate con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio ex art. 1136 co. 2 c.c.: gli unici voti contrari sono stati tre, per cui anche per sottrazione, restano comunque 8 i condomini che hanno espresso voto favorevole, corrispondendo alla maggioranza degli intervenuti. Anche allorquando l’assemblea del 14.11.2011 fosse da considerarsi di seconda convocazione, atteso che sarebbero sufficienti “un numero di voti che rappresentano il terzo dei partecipanti ed almeno un terzo del valore dell’edificio” a maggior ragione si ritengono raggiunte le maggioranze previste. A nulla rileva che dei condomini siano intervenuti per delega in quanto erano indicati con precisione i millesimi che gli stessi rappresentavano e poi la giurisprudenza è concorde nel ritenere che ai fini della verifica dei quorum prescritti dall’art. 1136 c.c. il verbale di assemblea deve contenere l’elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega (cfr. Cass. Civ. sent n. 24132/2009).

Sul punto la giurisprudenza aggiunge che non è necessario che una delibera riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia deve recare l’indicazione dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e il valore delle loro quote millesimali,” perché tali dati consentono di stabilire, comunque, per differenza quanti e quali condomini hanno espresso parere favorevole ….” (cfr. Cass. Civ. sent. 18192/2009). Infine per quanto riguarda la documentazione che l’amministratore avrebbe dovuto offrire in visione ed in copia alle attrici qualora fosse stata da queste richiesta, come era nel loro diritto, anche senza necessità di specificarne la ragione (cfr. 15159/2001), si osserva che sono state dimesse da parte attrice delle lettere di richiesta di data 19.9.2011 e 27.10.2011 (doc. 10 e 11 parte attrice) indirizzate all’amministratore.

Quest’ultimo ha provato di avere inviato la prima documentazione soltanto in data 4.11.2011.

Ritenuto che le questioni di cui all’ordine del giorno riguardavano degli argomenti la cui documentazione era stata comunque trasmessa alle attrici prima dell’assemblea del 14.11.2011 e quindi in tempo, seppur per un breve intervallo, per la visione e lo studio, si rileva che la domanda sul punto non può essere accolta.

In ordine al deposito di altra documentazione relativa alle spese di gestione e alle fatture, si osserva che la stessa è stata dimessa e/o integrata nel corso del processo e che quindi è stata messa a disposizione delle attrici le quali hanno potuto verificarne la congruità anche se, effettivamente, parte convenuta ha adempiuto a tale incombente soltanto con l’esperimento della presente azione ledendo la possibilità per le attrici di essere messe al corrente sulla gestione amministrativa.

Può essere, sul punto, dichiarata cessata la materia del contendere, da considerarsi avvenuta soltanto nel corso del presente procedimento. Pertanto alla luce di questo, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:

– Rigetta la domanda delle attrici e dichiara la validità dell’assemblea condominiale di data 14.11.2011;

– Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Treviso il 10 luglio 2013.

Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2013.

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