In tema di solidarietà passiva fra partecipanti al condominio, si rileva come il terzo creditore, conseguita in giudizio la condanna dell’amministratore quale rappresentante dei condomini, può procedere esecutivamente nei confronti di questi ultimi non per l’intera somma dovuta, bensì solo nei limiti della quota di ciascuno. Orbene, tale principio fa riferimento alla fase dell’esecuzione e non già al procedimento di cognizione che deve essere promosso nei confronti del condominio, quale ente di gestione, in persona dell’amministratore pro tempore. (Nella fattispecie, si è evidenziata l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal condominio convenuto, secondo cui l’attrice avrebbe dovuto agire per ottenere il pagamento delle opere dalla medesima realizzata nei confronti della condomina risultata morosa e non nei confronti del condominio).

 

Tribunale Genova, Sezione 6 civile

Sentenza 20 settembre 2013, n. 2736

PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI IN UN CONDOMINIO – SOLIDARIETÀ PASSIVA FRA PARTECIPANTI AL CONDOMINIO – TERZO CREDITORE – CONDANNA DELL’AMMINISTRATORE QUALE RAPPRESENTANTE DEI CONDOMINI – POSSIBILITÀ DI PROCEDERE ESECUTIVAMENTE NEI CONFRONTI DI QUESTI ULTIMI – AZIONE RELATIVA NON ALL’INTERA SOMMA DOVUTA, MA ALLA QUOTA DI CIASCUNO – PRINCIPIO RIFERITO ALLA FASE DELL’ESECUZIONE E NON GIÀ AL PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE – PROCESSO QUEST’ULTIMO CHE DEVE ESSERE PROMOSSO NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO – CONDOMINIO QUALE ENTE DI GESTIONE – FATTISPECIE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott. Marita Audifredi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 13388/2011 R.G., avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, promossa da:
TH. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Genova, via (…), e quivi elettivamente domiciliata in via (…), presso e nello studio dell’Avv. M.Al., che la rappresenta e difende, come da mandato a margine dell’atto di costituzione di nuovo difensore;
Attrice
nei confronti di:
Condominio di via (…), in persona dell’amministratore pro tempore, in Genova, piazza (…) elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’Avv. D.Sc., che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;
Convenuto
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05/12/2011, la Th. S.r.l. conveniva il giudizio il Condominio di via (…), formulando le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il Condominio convenuto, contestando integralmente quanto ex adverso esposto.
Venivano, quindi, concessi i termini di cui all’art. 183, 6 comma, c.p.c., e veniva emessa, – in data 20 – 21/07/2012, ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. di condanna al pagamento della somma di Euro 27.665,82 =, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La causa, quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe alla udienza del 06/05/2013, era trattenuta in decisione, con l’assegnazione dei termini di cui all’articolo 190 c.p.c.
Va, in primo luogo, osservato che il Condominio convenuto nelle proprie difese, puntualmente ribadite in comparsa conclusionale, ha espressamente ammesso che “la omessa corresponsione della somma residua a parte attrice è stata causata dalla morosità della condomina sig.ra Lu.Fo.”. Non ha, pertanto, ritenuto il convenuto di contestare la avvenuta esecuzione dei lavori appaltati, né, tantomeno, ha eccepito vizi e/o difetti nella esecuzione degli stessi relativamente alle parti comuni, limitandosi semplicemente ad affermare, in sostanza, che il Condominio non ha provveduto al pagamento, perché non aveva i fondi necessari per farlo, a causa della morosità di una condomina.
E’ chiaro, peraltro, che tale motivo non rappresenta una valida giustificazione al mancato pagamento, né appare condivisibile l’eccezione di parte convenuta, secondo cui l’attrice avrebbe dovuto agire nei confronti della condomina morosa, anziché nei confronti del Condominio.
D’altronde, il richiamo della giurisprudenza della C.S. in tema di solidarietà passiva fra partecipanti al condominio, fatto in comparsa conclusionale da parte convenuta, chiarisce perfettamente che il terzo creditore, conseguita in giudizio la condanna dell’amministratore quale rappresentante dei condomini, può procedere esecutivamente nei confronti di questi ultimi non per l’intera somma dovuta, bensì solo nei limiti della quota di ciascuno. E’ evidente che la sentenza citata intende fare riferimento alla fase della esecuzione, e non già al procedimento di cognizione, che va promosso nei confronti del Condominio, quale ente di gestione, in persona dell’amministratore pro tempore.
Quanto alla eccezione di compensazione, essa non può trovare accoglimento: si conferma, infatti, quanto già espresso in ordinanza 20 – 21/07/2012, ovvero che, poiché i lamentati vizi nella esecuzione dell’appalto riguardano esclusivamente talune unità immobiliari, e non anche parti condominiali, non sarebbe legittimato l’amministratore, ex art. 1130, I comma, n. 4, c.c., a promuovere azioni di responsabilità nei confronti dell’appaltatore per tali danni, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini. In conclusione, deve accogliersi la domanda attorea di condanna del Condominio convenuto al pagamento della residua somma di Euro 29.296,04 =, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Non potranno, invece, riconoscersi gli interessi ex D.Lgs. 231/02, che si applicano esclusivamente ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali, ovvero nei contratti fra imprese o fra imprese e P.A., né, tantomeno, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguiranno il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., e, liquidate coma da dispositivo ai sensi del D.M. 140/2012, sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, condanna il Condominio di Via (…), in persona dell’amministratore pro tempore, al pagamento in favore della Th. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 29.296,04 =, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attrice, liquidate, ai sensi del D.M.140/2012, in complessivi Euro 3.200,00 =, oltre accessori di legge (IVA E CPA).
Così deciso in Genova il 16 settembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 20 settembre 2013.

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