In materia di onere della prova, incombe sulla parte che agisce in giudizio, per veder accertato un proprio diritto, l’onere di provare i fatti posti a fondamento del diritto azionato, incombendo, invece, sulla parte convenuta l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi, impeditivi del medesimo diritto o l’inefficacia dei fatti sui quali si fonda la pretesa azionata. E così, in merito alla domanda risarcitoria esperita nei confronti del condominio, al fine di veder risarciti i danni causati dalle infiltrazioni di acqua provenienti dall’area condominiale, è certamente applicabile la disciplina dettata dall’art. 2051 c.c., a norma del quale ciascuno risponde del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. In tal caso si configura in sostanza, una responsabilità presunta in capo al custode, per i danni cagionati dalle cose oggetto di custodia, salvo che provi il verificarsi di un evento fortuito, imprevedibile ed inevitabile. La responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c. si fonda sul dovere di custodia gravante sul soggetto che a qualsiasi titolo eserciti un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, in relazione all’obbligo di vigilare affinché la stessa non cagioni danni a terzi.

 

Tribunale Bari, Sezione 3 civile – Sentenza 30 agosto 2013, n. 2489

 

RISARCIMENTO DANNI – RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA – RISARCIMENTO DEI DANNI – PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ – RIPARTO DELL’ONERE DELLA PROVA – PROVA LIBERATORIA DEL CUSTODE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Oronzo Putignano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3798/2004 R.G.A.C.C.
tra
“Impresa Edilizia Mi. S.r.l.”(già S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari in via (…) presso lo studio dell’avv. Ca.Br., che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore
– Attrice –
contro
Condominio via (…), in persona dell’amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Bari in via (…) presso lo studio dell’avv. Co.Pa., che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all’atto di citazione
– Convenuto –
Oggetto: risarcimento danni
All’udienza del 4.4.2013 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte convenuta e sulle richieste contenute negli atti di causa di parte attrice, che devono intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Nel gennaio 2002 l’”Impresa Edilizia Mi. S.p.A.”, proprietaria di locali adibiti a box sottostanti il cortile interno del condominio di via (…), riscontrava la presenza d’infiltrazioni di acqua piovana in corrispondenza di diversi punti dello spazio condominiale destinato a parcheggio e segnalava pertanto la circostanza all’amministrazione del condominio, invitandola alle necessarie riparazioni.
L’ente di gestione poneva l’argomento all’ordine del giorno dell’assemblea, la quale deliberava di richiedere un preventivo ad imprese specializzate; pur tuttavia il Condominio non rispondeva agli ulteriori solleciti dell’”IE.”, che, nel frattempo, lamentava un aggravamento dei danni nonché la mancata vendita dei locali.
Quest’ultima il 1.7.2003 proponeva ricorso ex art. 696 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari, il quale disponeva accertamento tecnico preventivo allo scopo di far verificare lo stato dei luoghi e la condizione o qualità delle cose, nominando a tal fine l’arch. Mi.Ba.
Con successivo atto di citazione notificato il 23.3.2004 l’Impresa conveniva in giudizio il Condominio chiedendo al Tribunale di dichiararne la responsabilità per le infiltrazioni e di condannarlo all’esecuzione delle opere di riparazione nonché al risarcimento dei danni, in particolare di quelli conseguenti al ritardo nella vendita dei locali.
Il Condominio si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda, deducendo che le infiltrazioni erano diretta conseguenza dell’illecita costruzione di lucernari, in un’area di proprietà comune, da parte della stessa Impresa; chiedeva pertanto il rigetto di ogni domanda.
Il processo era istruito mediante ctu espletata dall’ing. Salvatore Co., il quale depositava la propria relazione in data 11.6.2009.
All’udienza del 4.4.2013, comparso solo il difensore del Condominio e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell’art. 190 c.p.c.
La domanda è priva di fondamento e, pertanto, va rigettata.
In tema di onere probatorio, in base alla disciplina dettata dall’art. 2697 cod. civ., chi agisce in giudizio deve provare i fatti posti a fondamento del diritto azionato, incombendo, invece, sul convenuto l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi, impeditivi del medesimo diritto o l’inefficacia dei fatti su cui si fonda il diritto vantato dall’attore.
Nel caso di che trattasi è applicabile la disciplina dettata dall’art. 2051 cod. civ. in relazione al danno cagionato da cose in custodia.
La norma di cui all’art. 2051 cod. civ., secondo la quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalie cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, prevede una responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento della responsabilità prevista dalla norma anzidetta dev’essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all’obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Tale norma trova applicazione anche nel regime del condominio degli edifici dove l’ente, in veste di custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo conseguentemente dei danni da queste cagionati sia a terzi che agli stessi condomini.
Pertanto il condominio può essere chiamato a rispondere ex art. 2051 cod. civ. in conseguenza di danni provocati da difettosità od omessa manutenzione della cosa comune, gravando infatti sull’ente, in qualità di custode, l’obbligo di mantenerla e conservarla in maniera tale da evitare la produzione di eventi dannosi.
Ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa, ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la cosa abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali.
La più recente giurisprudenza in materia tende ad individuare nella fattispecie prevista dall’art. 2051 cod. civ. un’ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacché funzione della norma è quella di imputare oggettivamente la responsabilità al soggetto che, rivestendo la qualità di custode, è in grado di controllare le modalità d’uso e di conservazione della cosa e di prevenire i rischi ad essa inerenti.
Da ciò consegue che sul danneggiato incombe la prova del nesso eziologico tra la res e l’evento lesivo, mentre sul condominio convenuto grava la prova liberatoria costituita dall’allegazione e dimostrazione dell’esistenza di un fattore esterno (caso fortuito, fatto del terzo, forza maggiore), idoneo a interrompere il nesso causale (così, fra le tante pronunce di legittimità, Cass. sez. III, 19.2.2008, n. 4279 e, soprattutto, Cass. sez. III, 25.7.2008, n. 20427, pagg. 6 e segg. della motivazione).
A tal punto, attesa la natura della controversia, non può prescindersi dalla valutazione di dati tecnici, idonei a fondare il convincimento del giudice circa l’eventuale sussistenza di una responsabilità in capo all’ente convenuto.
Per tale ragione occorre richiamare il contenuto delle relazioni depositate sia dall’incaricato dell’atp che, successivamente, dal Ctu.
L’ing. Co. ha descritto il sistema di smaltimento delle acque tenendo conto degli accertamenti precedentemente compiuti dall’arch. Ba.
In particolare il Ctu ha evidenziato che il cortile raccoglie solo le acque piovane dirette, convogliate lungo la pavimentazione in pendenza verso un sistema di nove pozzetti di raccolta e da qui verso l’esterno nella pubblica rete fognante, a mezzo di tubazioni passanti all’interno dei locali sottostanti. Sette di questi pozzetti non sono in calcestruzzo prefabbricato, ma sono stati realizzati nel solaio e hanno una profondità di qualche centimetro: in questo modo perdono la caratteristica di serbatoio e smistamento. I medesimi pozzetti risultano peraltro allineati lungo un unico asse longitudinale coincidente perfettamente con l’asse delle superfici danneggiate.
Sui due lati longitudinali del cortile viene segnalata, inoltre, la presenza di due lucernari per l’aerazione e illuminazione dei locali sottostanti, in corrispondenza dei quali nel locale posto al piano inferiore si rilevavano, già in sede di atp, macchie di umidità di media e medio – bassa intensità.
Così descritto lo stato dei luoghi, procedendo successivamente alla comparazione della propria attività con quella svolta nel corso dell’atp, l’ing. Co. ha constatato che, a distanza di quattro anni dai primi riscontri dell’atp, le infiltrazioni presenti sulle pareti e sui soffitti dei diversi locali, nonché al di sotto delle pareti verticali dei lucernari presenti nel cortile e lungo una linea che collega idealmente le due estremità dei lucernari, sono aumentate progressivamente, sia nel gennaio 2007 (data di inizio delle operazioni) che nel corso del 2008.
Il Ctu ha in sostanza accertato la sussistenza di fenomeni consistenti in percolamenti, degrado dell’intonaco e del rivestimento, muffe verdi e scure, distacco della guaina impermeabilizzante e bagnamento in profondità nel massetto sotto la guaina, diversamente localizzati in misura più o meno intensa in zone dettagliatamente individuate nella relazione.
Da quest’ultima emerge che anche le fioriere poste al di sopra delle murature di estremità dei lucernari risultano molto degradate, così come i condotti di scolo delle acque da esse raccolte.
Secondo il Ctu le infiltrazioni lamentate sono essenzialmente attribuibili a problemi di tenuta del manto impermeabilizzante del pavimento del cortile lungo i bordi dei lucernari: tali problemi deriverebbero dal fatto che la presenza dei lucernari avrebbe modificato la raccolta delle acque piovane (originariamente prevista lungo la dorsale centrale longitudinale del cortile). E ciò senza tener conto dell’inidoneità dei pozzetti a raccogliere l’acqua che arriva attraverso i pluviali laterali.
Nel fornire risposta ai quesiti posti dal decidente, l’ausiliare del giudice ha così individuato tre ordini di inconvenienti: a) una cattiva progettazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche, causata dalla trasformazione di originarie griglie a pavimento in lucernari in elevazione e connessa realizzazione di sette raccoglitori sul marciapiede; b) una modifica dell’equilibrio statico originario della struttura portante del solaio del cortile in seguito alla realizzazione delle tramezzature e delle porte dei box auto nei piani interrati; c) la carente manutenzione da parte del condominio, causa di degrado dei raccoglitori, dei pluviali, dei grossi vasi di piante sulle murature dei lucernari oltre che la mancata eliminazione delle acque stagnanti intorno ai lucernari.
Orbene il fatto generatore del danno è da individuarsi nella realizzazione dei lucernari in elevazione che ha modificato l’originaria rete di smaltimento delle acque meteoriche, rendendola inefficiente, e nella modifica dell’equilibrio statico originario della struttura portante del solaio del cortile: cioè in interventi strutturali viziati imputabili all’attrice, che ha realizzato in diversi stadi un’opera poco funzionale dal punto di vista dello smaltimento delle acque piovane, non adottando le necessarie precauzioni per impedire che, a distanza di tempo, si verificassero i danni che si è trovata a patire direttamente in quanto proprietaria dei locali interessati dalle infiltrazioni (per vicende analoghe a quella in esame, nelle quali il fatto del danneggiato ha assunto rilievo escludente la responsabilità del Condominio, (cfr. Cass. sez. III, 30.10.2008, n. 26051 Cass. sez. III, 29.11.2011, n. 25239).
Dunque il fatto della danneggiata, dando luogo ad un’ipotesi di caso fortuito c.d. “incidente” ed esulando dalla sfera di custodia del Condominio di via R. (…), costituisce un fattore causale esterno idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra la cosa ed il danno, con effetto liberatorio totale per il convenuto.
In altri termini il vizio costruttivo e l’errata esecuzione delle opere, addebitabili proprio alla danneggiata – attrice, rappresentano l’antecedente dotato di autonoma e più che adeguata efficienza causale nel processo determinativo del danno nel quale si è successivamente inserita – ma in maniera assolutamente ininfluente sulla genesi eziologica dei fenomeni pregiudizievoli – la (soltanto ipotizzata) carente manutenzione degli spazi condominiali, nel senso che, in base ad un’analisi di tipo “controfattuale”, ove pure vi fosse stata una diligente manutenzione, essa non avrebbe comunque impedito il verificarsi dell’evento di danno e l’insorgenza del quadro infiltrativo, originato da un fatto esclusivamente ascrivibile alla stessa danneggiata, la quale, modificando il sistema di raccolta e di scolo delle acque piovane, in tal modo ne ha colpevolmente provocato il ristagno negli spazi comuni.
I suesposti rilievi comportano altresì il rigetto dell’ulteriore richiesta dell’attrice di risarcimento dei danni per il ritardo nella vendita dei locali adibiti a box auto, in ragione dell’accertata inesistenza di una responsabilità gravante sull’ente convenuto. Tanto più che la predetta richiesta risarcitoria, in ogni caso, non è supportata da idonei elementi probatori.
Non possono essere considerati tali, infatti, l’allegata certificazione catastale da cui risulta che tutti i box sono ancora di proprietà della “IE.”, poiché da sola non costituisce la prova di eventuali trattative di vendita con esiti negativi.
Né tantomeno nel presente giudizio assume valore ai fini risarcitori l’allegata raccomandata di Si.Si., acquirente di altro box auto interessato dai fenomeni infiltrativi, la quale lamenta i danni nei confronti dell’impresa venditrice.
In merito al danno lamentato dall’attrice e consistente nell’aver dovuto riacquistare in data 27.12.2004 il box auto n. 30, venduto a Pa.Di. il 17.10.2003, in seguito alle infiltrazioni che lo avevano danneggiato, esso si ritiene parimenti insussistente perché non ricollegabile ad una condotta del convenuto.
Incombeva sull’istante, infatti, provare che il danno ipoteticamente derivato dalla mancata percezione di un guadagno dalla vendita del locale restituito sia eziologicamente riconducibile, in via esclusiva, al Condominio in quanto originato da una sua omissione colpevole oggettivamente accertata e dimostrata.
La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza. Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 140/2012, in base al valore della controversia, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Analogamente le spese occorse per l’espletamento dell’atp e della ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da “Impresa Edilizia Mi. Srl” nei confronti del Condominio via (…), con atto di citazione notificato il 23.3.2004, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l’attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico dell’attrice le spese di ctu ed atp, come liquidate in via d’anticipazione in corso di causa e ante causam.
Così deciso in Bari il 16 agosto 2013.
Depositata in Cancelleria il 30 agosto 2013.

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