Ai sensi dell’art. 1223 c.c. il risarcimento del danno per inadempimento – nella duplice forma del danno emergente e del lucro cessante – dev’essere una “conseguenza immediata e diretta” della condotta del debitore. Si è ritenuto invero che l’art. 1223 c.c. costituisca la norma chiave della responsabilità giuridica, statuendo il principio cardine della risarcibilità dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito del debitore ovvero del contraente inadempiente (v. Cass. n. 11629 del 15/10/1999).
Va tenuto presente al riguardo che, “il principio della “compensalo lucri cum damno” – in virtù del quale la determinazione del danno risarcibile deve tener conto degli effetti vantaggiosi per il danneggiato che hanno causa diretta nel fatto dannoso – è desumibile dalla regola generale, a base del risarcimento integrale del danno contrattuale o extracontrattuale, secondo la quale il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell’interesse leso. Pertanto, tale compensazione presuppone che il vantaggio sia cagionato dall’inadempimento o dall’illecito, secondo il principio della causalità giuridica di cui all’art. 1223 c.c., e che esso sia inerente al bene o all’interesse leso, secondo il principio dell’omogeneità dei reciproci vantaggi ex art. 1243 cod. civ. (Cass. n. 5650 del 19/06/1996; Cass. n. 15032 del 27/11/2001).
Il danno richiesto è strettamente ed inevitabilmente connesso alla domanda di trasferimento della proprietà che , nella fattispecie, non era stata proposta dall’attrice, mentre, d’altra parte neppure vi erano specifici obblighi contrattuali che trasferissero l’onere di tali spese ai promissari. Invero con riferimento delle spese relative ai contributi consortili e condominiali, il contratto del preliminare prevedeva che le stesse fossero a carico dei promissari, ma solo all’atto di trasferimento della proprietà. Si desume di conseguenza, che, le stesse parti avevano convenuto che, prima di tale data, detti oneri dovevano rimanere totalmente a carico della parte venditrice.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 giugno – 19 settembre 2013, n. 21438
Presidente Triola – Relatore Bursese
Svolgimento del processo
Con citazione regolarmente notificata la srl Techinvest conveniva in giudizio avanti al tribunale di Vicenza i coniugi E..B. e L..F. premettendo di avere promesso in vendita ad essi convenuti che si erano impegnati ad acquistare, un’unità immobiliare facente parte del complesso Nuova Darsena in Portorotondo per il prezzo di L. 721.500.000 (oltre IVA), versando L. 20.000.000 a titolo di caparra confirmatoria e L. 124.300.000 a titolo di deposito cauzionale; deduceva quindi che i medesimi non avevano fatto gli ulteriori pagamenti contrattualmente previsti, e si erano rifiutati di stipulare l’atto definitivo; chiedeva pertanto dichiararsi risolto o in via subordinata sentir risolvere l’anzidetto preliminare in data 3.7.92. I convenuti non si costituivano ed erano dichiarati contumaci.
L’adito Tribunale con sentenza n. 90/1999, ritenuto comprovato l’inadempimento dei convenuti che non avevano eseguito i pagamenti concordati, neppure netta forma dilazionata loro concessa dai promittenti venditori; che inoltre essi si erano rifiutati di stipulare il rogito, dichiarava la risoluzione del preliminare de quo, respingendo tuttavia le domande risarcitorie avanzate dall’attrice. A tal fine rilevava il tribunale che la venditrice era rimasta nel possesso del bene, mentre le voci di spesa richieste erano tutte legate al perdurante possesso dell’immobile, né riteneva provata la provvigione dedotta per l’asserita mediazione, né infine poteva ritenersi prevedibile ex art. 1325 c.c. il sopraggiunto calo sul mercato del prezzo dell’immobile promesso in vendita, ascrivibile invece a contingenze straordinarie, mentre non si versava nell’ipotesi d’inadempimento doloso come pretendeva la stessa attrice.
La sentenza era appellata dalla Techninvest che insisteva per la condanna dei promissari ai danni conseguenti alla risoluzione del contratto connessa con il loro colpevole e voluto inadempimento, danno che indicava in L. 433.953.338 (pari ad Euro 224.118,20) con interessi e rivalutazione o altra somma da determinarsi anche in via equitativa, che riteneva dovuta sia a titolo di danno emergente (per pagamento quote consortili, spese condominiali, ICI, provvigione al mediatore ed interessi passivi) che di lucro cessante (diminuzione valore commerciale dell’immobile e valore locativo). Nel corso del giudizio d’appello si costituivano entrambi i promissari acquirenti che rilevavano l’insussistenza del danno dedotto atteso che il bene promesso in vendita era sempre rimasto nella disponibilità della venditrice. Espletata la CTU l’adita Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 982/06 depositata in data 19 giugno 2006, accoglieva l’appello e condannava i B. – F. al risarcimento del danno complessivo che liquidava in Euro 313.511,83, riconoscendo tutte le voci richieste sia per danno emergente che per lucro cessante.
Per la cassazione della suddetta decisione ricorrono B.E. e L..F. sulla base di 16 mezzi; la Techinvest resiste con controricorso, illustrato da memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi delle decisione
1 – Con il primo motivo gli esponenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 132 c.p.c..
Essi sottolineano come la motivazione della sentenza impugnata in realtà sia stata redatta “riportando fedelmente ed integralmente i motivi svolti dalla difesa della società appellante nella comparsa conclusionale depositata il 10 febbraio 2006 che è divenuta, in tal modo, la parte motiva della sentenza che…s’impugna”.
Così operando il giudice ad quem avrebbe violato l’obbligo di motivare la sentenza imposto dall’art. 132 c.p.c. oltre che dall’art. 111 Cost..
Rileva il Collegio che dal diretto esame degli atti – consentito nell’indicata fattispecie – emerge il dato denunciato: la parte motiva della sentenza è in gran parte pedissequamente copiata dalla conclusionale della Techninvest, salvo piccoli adattamenti, come peraltro evidenziato nel ricorso, attraverso la trascrizione a confronto del testo della motivazione della pronuncia con quello della comparsa conclusionale (da pagg. 9 a pag. 49). In effetti nella sentenza sono state trasfuse e fatte proprie dal giudice tutte le tesi e le argomentazioni dell’appellante contenute nella conclusionale, senza alcun autonomo cenno critico di adesione. Si rileva però che l’evidenziato comportamento del giudice d’appello di per sé non viola alcuna norma processuale e in particolare l’art. 142 c.p.c. prospettato dai ricorrenti, anche se potrebbe avere risvolti disciplinari a carico del redattore della sentenza, come peraltro sottolineato in udienza dal P.G., che, a tal fine, ha richiesto la trasmissione degli atti al suo ufficio.
2 – Con il 2 motivo gli esponenti denunciano violazione di legge in ordine alla determinazione del danno (artt. 1123-1453 c.c.) nonché il vizio di motivazione circa il danno derivato dal mantenimento del possesso dell’immobile. Lamentano che la corte fiorentina abbia accolto e fatta propria la domanda della Techinvest relativa alla condanna dei promissari acquirenti a corrispondere, a titolo di danno emergente, le spese di gestione dell’immobile ed in genere per tutti gli oneri derivanti dal mantenuto possesso del fabbricato da parte della venditrice (quali: pagamento quote consortili, spese condominiali, ICI, ISI), trattandosi di pagamenti effettuati a causa della mancata stipulazione del contratto definitivo. Secondo la corte distrettuale, in effetti, se ci fosse stato il puntuale adempimento dei promissari acquirenti (che si erano obbligati a concludere il contratto definitivo), le spese predette, proprio perché connesse al possesso dell’immobile, sarebbero state sopportate da costoro e non certo dal promittente venditore, che invece aveva adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico.
Ad avviso degli esponenti le predette somme non sono dovute proprio perché il bene è rimasto nel pieno possesso della promittente venditrice, mentre in nessuna disposizione del preliminare, né degli atti che lo avevano preceduto (c.d. proposta irrevocabile di contratto preliminare del 24.3.92) è rinvenibile un obbligo per i promissari acquirenti di pagamento delle spese stesse prima del trasferimento del possesso dell’immobile, ma anzi risultano al riguardo disposizioni e clausole di opposto contenuto (art. 6 del preliminare del 3.7.92; art. 3 proposta irrevocabile del 24.3.92). Tali voci di danno in ipotesi sarebbero dovute – sottolineano i ricorrenti – sol nel caso in cui la venditrice avesse optato non per la risoluzione, bensì per l’esecuzione del contratto (stipula tardiva del definitivo, ovvero domanda ex art. 2932 c.c.), giacché ” solo allora esse avrebbero costituito un aggravio ulteriore rispetto all’ordinaria esecuzione di quest’ultimo”, per cui la Techinvest, come ritenuto dal primo giudice, non aveva subito alcun pregiudizio conseguente al pagamento delle spese in questione, che dunque non le competevano. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se, a seguito della risoluzione ex art. 1456 c.c. di un preliminare di vendita immobiliare senza consegna anticipata del bene al promissario acquirente, costui, resosi inadempiente,debba al promittente venditore a titolo di risarcimento di danno emergente e relativamente al periodo intercorrente tra la data fissata per la stipula del definitivo e quella della risoluzione, le spese (condominiali e consortili) e le imposte (ISI ed ICI) correlate al possesso del bene, anche se quest’ultimo sia rimasto, nell’anzidetto periodo, nella disponibilità del promittente”.
2.1 – La doglianza appare fondata.
Giova ricordare in premessa che ai sensi dell’art. 1223 c.c. il risarcimento del danno per inadempimento – nella duplice forma del danno emergente e del lucro cessante – dev’essere una “conseguenza immediata e diretta” della condotta del debitore. Si è ritenuto invero che l’art. 1223 c.c. costituisca la norma chiave della responsabilità giuridica, statuendo il principio cardine della risarcibilità dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito del debitore ovvero del contraente inadempiente (v. Cass. n. 11629 del 15/10/1999).
Va tenuto presente al riguardo che, secondo questa S.C. “il principio della “compensalo lucri cum damno” – in virtù del quale la determinazione del danno risarcibile deve tener conto degli effetti vantaggiosi per il danneggiato che hanno causa diretta nel fatto dannoso – è desumibile dalla regola generale, a base del risarcimento integrale del danno contrattuale o extracontrattuale, secondo la quale il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell’interesse leso. Pertanto, tale compensazione presuppone che il vantaggio sia cagionato dall’inadempimento o dall’illecito, secondo il principio della causalità giuridica di cui all’art. 1223 c.c., e che esso sia inerente al bene o all’interesse leso, secondo il principio dell’omogeneità dei reciproci vantaggi ex art. 1243 cod. civ. (Cass. n. 5650 del 19/06/1996; Cass. n. 15032 del 27/11/2001).
Tornando alla fattispecie in esame, i danni pretesi dalla Techninvest nelle voci come sopra specificate, non possono porsi a carico dei ricorrenti per la semplice ragione che non possono ritenersi conseguenza immediata e diretta del loro specifico inadempimento fatto valere dalla promittente, come recita appunto l’art. 1223 c.c. Si potrebbe dire che l’inadempimento loro contestato funzionalmente collegato alla richiesta risoluzione del contratto, non si atteggia tanto a causa giuridica quanto a mera occasione del preteso danno di cui si chiede il risarcimento.
In effetti le voci di danno pretese, trovano giustificazione soltanto nel possesso del bene oggetto del preliminare, ma non nell’inadempimento dei promissari connesso con la risoluzione del contratto oggetto specifico della domanda della società attrice, che non ha invece optato per l’adempimento coattivo del preliminare ai sensi dell’art. 2932 c.c.. Invero, come già correttamente sottolineato dal Tribunale, la possibilità del promittente venditore di pretendere “il rimborso di tali spese per il periodo che va da quello ultimo stabilito per la stipula del definitivo, fissato al 30.6.1993 nella lettera del 1.6.1993, alla stipula del tardiva del definitivo o alla azione ex art. 2932 c.c., solo se lo stesso avesse optato, anziché per la risoluzione del contratto, per la sua esecuzione, svolgendo quindi l’azione ex art. 2932 c.c., giacché allora quelle spese avrebbero costituito, … un ulteriore aggravio rispetto all’ordinaria esecuzione del contratto; ma avendo optato per la risoluzione dello stesso, che comporta il venire meno dell’obbligo del trasferimento della proprietà, e quindi il mantenimento della proprietà del bene promesso in vendita, Techninvest non subisce alcun pregiudizio dal pagamento delle spese in questione”.
Quindi il danno richiesto è strettamente ed inevitabilmente connesso alla domanda di trasferimento della proprietà che non era stata proposta dall’attrice, mentre, d’altra parte neppure vi erano specifici obblighi contrattuali che trasferissero l’onere di tali spese ai promissari. Invero con riferimento delle spese relative ai contributi consortili e condominiali, il contratto (art. 6 del preliminare del 3.7.92) prevedeva che le stesse fossero a carico dei promissari, ma solo all’atto di trasferimento della proprietà. Si desume di conseguenza, che, le stesse parti avevano convenuto che, prima di tale data, detti oneri dovevano rimanere totalmente a carico della venditrice.
L’accoglimento del 2 motivo, comporta l’assorbimento del 3 motivo (violazione di legge: artt. 1223, 1224, 1453, 1456 c.c. in ordine alla determinazione del danno e vizio di motivazione, con riferimento alla domanda relativa alla corresponsione degli interessi sulle somme che i compratori si erano impegnati a versare) e del e 4 motivo (violazione di norme in ordine alla determinazione del danno e della corrispondenza tra richiesto e giudicato (art. 112 c.p.c. 1223, 1224, 1453, 1456 c.c.), nonché dei motivi dall’8 al 16.
3 – Passando all’esame del 5 motivo, con esso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cpc nonché l’omessa motivazione circa un punto controverso e decisivo, con riferimento alla voce di danno costituita dalle somme asseritamente pagate a titolo di provvigione al mediatore (FINTRE spa) dalla Techinvest. Al riguardo, a fronte del diniego del primo giudice giustificato dal fatto della mancata allegazione della prova di tale pagamento, essa società aveva irritualmente prodotto in sede d’appello dei documenti, su cui si era fondata la decisione, in violazione del divieto di cui all’art. 345 c.p.c. che tale produzione consentiva solo se la mancata produzione non fosse imputabile alla parte che intendeva avvalersene.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: “…se alle c.d. prove precostituite – per quanto interessa, ai documenti – si applichi, in appello il divieto di ammissione stabilito dall’art. 345 comma 3 c.p.c. per i nuovi mezzi di prova e se la loro produzione sia o meno subordinata, al pari delle prove c.d. costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile che abbia impedito alla parte di produrle in primo grado ovvero alla valutazione della loro indispensabilità”.
La doglianza appare fondata. Non risulta infatti che la corte veneziana abbia motivato circa la contestazione d’inammissibilità sollevata dagli appellanti per violazione dell’art. 345 c.p.c. con riferimento alla produzione dei documenti in esame. L’accoglimento del suddetto motivo comporta l’assorbimento del 6 e del 7 motivo, nonché delle residue doglianze.
Conclusivamente: il ricorso va accolto per quanto di ragione; dev’essere cassata la sentenza impugnala in ragione dei motivi accolti, con il rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Brescia, che deciderà secondo i principi di diritto sopra espressi.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Brescia.

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