Come tutti gli anni, a metà settembre, ricomincia il countdown dei giorni utili per presentare ricorsi, atti e documenti, che era stato interrotto lo scorso primo agosto

Vacanze inesorabilmente verso la conclusione, anche per i termini processuali congelati l’1 agosto. Da lunedì 16 settembre la macchina della giustizia, anche tributaria, riavvia i motori e le parti coinvolte in dispute legali possono ricominciare il conteggio dei giorni entro i quali provare a far valere le proprie ragioni.
Sono le lunghe ferie, dall’1 agosto al 15 settembre di ogni anno, cristallizzate nell’articolo 1 della legge 472/1969 che, all’atto pratico, si traducono in una dilatazione temporale, efficace anche nel contenzioso tributario, dei termini utili per procedere al deposito di ricorsi, sia introduttivi sia costitutivi, di atti, di documenti e/o memorie illustrative che, in un altro periodo dell’anno, sarebbero già scaduti.
Una sospensione valida per tutti i gradi del processo, dal primo alla Cassazione.

Ora vediamo qualche caso pratico.
Ad esempio, se un avviso di accertamento viene notificato il 12 agosto, il termine di 60 giorni entro il quale il contribuente può proporre l’impugnativa contro l’atto decorre, comunque, dal 16 settembre e, dunque, scadrà il 15 novembre. In sostanza, se il termine iniziale è compreso all’interno del periodo feriale il conteggio dei giorni inizia a partire dal 16 settembre.
Quando, invece, la notifica è effettuata prima dello stop feriale, supponiamo l’8 luglio, il termine di 60 giorni per presentare ricorso si calcola così: 23 giorni dal 9 al 31 luglio e 37 giorni dal 16 settembre al 22 ottobre.

C’è poi l’eventualità che il destinatario dell’avviso voglia avvalersi dell’accertamento con adesione. Ebbene: il periodo di sospensione di 90 giorni, decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di adesione, è cumulabile con la sospensione feriale. In pratica, il contribuente, per l’eventuale contestazione della pretesa tributaria, potrà sommare agli ordinari 60 giorni, i 90 “aggiudicatisi” con l’istanza di adesione e i 46 della “tregua” estiva.

Esempio
Avviso di accertamento notificato il 10 maggio 2013.
Istanza di accertamento con adesione presentata il giorno dopo.
L’ultimo giorno utile per proporre ricorso sarà il 22 novembre 2013.
Infatti:
dall’11 maggio al 31 luglio, si contano i primi 82 giorni
dall’1 agosto al 15 settembre opera la sospensione feriale
dal 16 settembre al 22 novembre, si computano gli altri 68 giorni (8 per chiudere i 90 della sospensione da istanza di adesione + 60 dell’ordinario termine per impugnare l’atto).

Un ragionamento a parte va fatto per l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria (articolo 17-bis, Dlgs 546/1992) che prevede, per le controversie di valore non superiore a 20mila euro relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, la preventiva presentazione (prima del ricorso in Ct), entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile, di un’istanza di “reclamo” contenente la richiesta di annullamento, totale o parziale, della pretesa sulla base degli stessi elementi che trovano posto nel ricorso. In tale occasione, poi, il contribuente può anche formulare una proposta di mediazione. L’Agenzia, ricevuta la domanda, ha 90 giorni di tempo per decidere se accoglierla o “mediare”. Se l’accordo non viene raggiunto o l’Amministrazione rifiuta l’istanza, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso. Precisata la connessione con l’ambiente giudiziario, si può affermare che la tregua, in tali casi, ha riguardato i termini per la notifica del reclamo e quelli per l’eventuale costituzione in giudizio, ma non i 90 giorni entro cui la mediazione deve concludersi. In sostanza, quando il termine dei 90 giorni cade tra l’1 agosto e il 15 settembre, il conteggio dei 30 giorni per la costituzione in giudizio parte, comunque, dal 16 settembre.

Fonte: nuovofiscooggi

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