Acquisti a prezzi eccessivi fa nascere legittimamente il dubbio sulla liceità dell’operazione anche se dai documenti le regole sembrano essere state rispettate

Una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un’operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, e il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatarne la regolarità cartacea (Cass. n.11599 del 2007). Infatti, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri della ragionevolezza, riguardo all’antieconomicità del comportamento del contribuente, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. n.7871 del 2012). Dunque, una volta specificati gli indici di non attendibilità dei dati relativi ad alcune poste e denunciata la loro astratta idoneità a rappresentare una diversa capacità contributiva, null’altro il fisco è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento logico fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, soprattutto in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che si possa invocare l’apparente regolarità contrattuale e contabile (Cass. n.951 del 2009).

Sentenza n. 14941 del 14 giugno 2013 (udienza 21 dicembre 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Greco Antonio – Est. Cirillo Ettore
Accertamento – Operazioni fittizie – Elementi probatori – Validità

Fonte: nuovofiscooggi

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