In tema di danno da fermo tecnico di un’autovettura coinvolta in un incidente stradale, generalmente, per giustificare la liquidazione del danno, si fa riferimento alla spesa per la tassa di circolazione, alla variazione del premio di assicurazione, nonché al deprezzamento di valore del veicolo incidentato, a condizione che tale situazione si protragga per un apprezzabile lasso di tempo. Per la liquidazione del fermo tecnico, quindi, è sufficiente rilevare la privazione del veicolo e la prova che la stessa si sia protratta per un rilevante periodo di tempo, a prescindere dall’effettivo utilizzo del mezzo nel periodo in questione. Pertanto, perché si possa provvedere alla liquidazione del danno da fermo tecnico non basta la privazione del veicolo ma deve anche sussistere la prova che la durata della stessa si sia protratta per un apprezzabile lasso di tempo.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile – Sentenza 19 aprile 2013, n. 9626

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20284/2007 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS) giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 113/2007 del TRIBUNALE di GELA, depositata l’08/03/2007, R.G.N. 677/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Gela (OMISSIS) e la (OMISSIS) spa per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale.

L’attore riferiva che, mentre era alla guida della sua autovettura, era stato tamponato da quella condotta dal convenuto e chiedeva pertanto la condanna del (OMISSIS) e della (OMISSIS) al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.260,00, oltre accessori.

Si costituiva la sola compagnia di assicurazioni che chiedeva il rigetto della domanda attrice.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda di (OMISSIS) che proponeva appello.

Non si costituiva nessuno degli appellati.

Il Tribunale di Gela, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace, ha condannato (OMISSIS) e la (OMISSIS), in solido, a pagare in favore di (OMISSIS) la complessiva somma di euro 1.140,00 a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso subiti; ha condannato (OMISSIS) e la (OMISSIS), in solido, a corrispondere a (OMISSIS) la rivalutazione del danno come sopra rideterminato, oltre accessori; ha condannato (OMISSIS) e la (OMISSIS), in solido, alla rifusione in favore dell’attore delle spese del primo grado del giudizio in complessivi euro 1.164,93; ha compensato interamente le spese del secondo grado del giudizio.

Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) con tre motivi.

Parte intimata non svolge attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di legge dell’articolo 1226 c.c., e vizio di motivazione con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5, per la mancata liquidazione del fermo tecnico”.

Assume il ricorrente che il Giudice del Tribunale ha omesso di liquidare il danno da cosiddetto fermo tecnico in quanto la relativa richiesta era priva di riscontri probatori e non teneva conto: 1) della fattura relativa alla riparazione dell’auto; 2) che il suddetto danno puo’ essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica. La presenza della fattura, a suo avviso, dimostra che il mezzo e’ stato fermo per le relative riparazioni.

La motivazione del Giudice del Tribunale e’ pertanto considerata inidonea a giustificare la decisione adottata.

Il motivo e’ infondato.

E’ pur vero infatti che con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilita’ di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, e’ possibile la liquidazione equitativa anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato (Cass., 9 novembre 2006, n. 23916).

Nel caso di specie pero’ il ricorrente, pur avendo riportato la fattura della riparazione nel corpo del ricorso, non indica per quanto tempo sia stato privato dell’uso del veicolo e non dimostra quindi una congrua durata del dedotto fermo tecnico.

Del resto l’importo della fattura ammonta ad euro 1.140,00 per cui si puo’ ritenere che la durata della riparazione e quindi del fermo sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l’entita’ della spesa per tassa di circolazione, per premio di assicurazione e per deprezzamento di valore del veicolo ai quali si fa abitualmente riferimento per giustificare la liquidazione del danno da fermo tecnico.

Non e’ pertanto possibile procedere alla relativa valutazione equitativa.

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione di legge dell’articolo 91 c.p.c., del Legge 13 giugno 1942, n. 794, articolo 24, e del Decreto Ministeriale 22 giugno 1982, articolo 4, e vizio di motivazione con riferimento all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per la errata liquidazione delle spese vive del giudizio di primo grado”.

(OMISSIS) sostiene che il giudice di merito, in presenza di una nota ben dettagliata per le spese, competenze e onorari, ove le spese vive sono indicate in complessive euro 132,45, non avrebbe potuto limitarsi ad una determinazione globale e forfettaria di euro 46,20 per spese vive, dovendo invece indicare specificamente tutte le voci che riteneva di dover eliminare, in modo da consentire alla parte interessata di denunciare le specifiche violazioni della tariffa.

Il motivo e’ infondato in quanto il ricorrente non censura la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.

Il Giudice infatti ha liquidato a (OMISSIS) le spese esenti documentate in euro 46,20 per cui quest’ultimo non poteva limitarsi a sostenere che le spese stesse erano di euro 132,45 ma, considerato che non gli erano state riconosciute, avrebbe dovuto specificare che erano state documentate per un maggior valore.

Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia “Vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per la incongruente e contraddittoria motivazione della compensazione delle spese del giudizio di secondo grado”.

Sostiene parte ricorrente che i costi del processo non possono mai gravare sulla parte che ha ragione e che non ha abusato della tutela giurisdizionale.

Il potere di compensazione delle spese processuali in tanto puo’ ritenersi legittimamente esercitato in quanto risulti affermata e giustificata la sussistenza dei presupposti cui esso e’ subordinato, ivi compresa la motivazione coerente qualora questa risulti esternata.

Il motivo e’ infondato.

In tema di regolamento delle spese processuali, e con riferimento alla loro compensazione, poiche’ il sindacato della S.C. e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi. Va altresi’ specificato che il giudice di merito puo’ compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli, e la relativa statuizione non e’ censurabile in Cassazione, poiche’ il riferimento a “giusti motivi” di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia. Ne’, con riferimento al provvedimento di compensazione delle spese solo per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi, senza ulteriore specificazione, risulta violato il principio di cui all’articolo 111 Cost., secondo cui ogni provvedimento deve essere motivato, atteso che le ragioni che giustificano la compensazione vanno poste in relazione con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l’inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese (Cass., 31 luglio 2006, n. 17457).

Nella sentenza in esame la motivazione correttamente indica nella mancata costituzione dei convenuti e nella non imputabilita’ alle altre parti dell’accoglimento dell’appello la ragione della integrale compensazione delle spese del grado.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e in assenza di attivita’ difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *