L’opera che il condomino dell’attico realizza sulla terrazza va demolita se, malgrado sia stata fatta nel rispetto dello stile architettonico dell’edificio, non rispetti il “decoro architettonico”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 10048/2013.

La Suprema corte, infatti, ricorda che “la nozione di aspetto architettonico di cui all’articolo 1127 Cc non coincide con quella di decoro di cui all’art. 1120 Cc (che è più restrittiva): l’intervento edificatorio quindi dev’essere decoroso (rispetto allo stile dell’edificio), e non deve rappresentare comunque una rilevante disarmonia rispetto al preesistente complesso tale da pregiudicarne le originarie linee architettoniche, alterandone la fisionomia e la peculiarità impressa dal progettista”.

In un simile caso l’aspetto architettonico non può prescindere del tutto dal decoro architettonico: “trattasi infatti di un manufatto di discreta volumetria che occupa gran parte dell’originario terrazzo dell’ultimo piano dunque ben visibile dall’esterno che è stato aggiunto alla preesistente costruzione con in qualche modo inevitabile alterazione delle linee originarie dell’intero stabile”.

Fonte: Guida al Diritto

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